Giovanni Grottanelli de’ Santi: L'Eredità di un Comparatista Realista

Giovanni Grottanelli de’ Santi è stato una figura di spicco nel panorama giuridico italiano, la cui attività intellettuale ha lasciato un segno profondo nella dottrina costituzionale. Amici e colleghi lo ricordano come un uomo dalla personalità unica e uno studioso instancabile, la cui visione era forgiata da un innato spirito comparatistico e un approccio "realista" al diritto.

Ritratto fotografico di Giovanni Grottanelli de’ Santi

La Produzione Scientifica e il Metodo Giuridico

Una delle caratteristiche principali della produzione scientifica di Giovanni Grottanelli de’ Santi è il suo approccio profondamente comparatista. Questa attitudine non si manifesta semplicemente nella citazione di opere straniere, ma nella comparazione istintiva tra sistemi giuridici diversi, con particolare riferimento ai problemi esaminati di volta in volta. Questa specificità è evidente in saggi sull'attività interpretativa della Corte costituzionale, sui poteri di supremazia degli organismi universitari, nella monografia sulla retroattività delle leggi e nel volumetto delle «Note di diritto costituzionale».

A questi lavori si aggiungono numerosi e pregevolissimi scritti di diritto costituzionale angloamericano, che spaziano dal diritto di riunione e dalla delimitazione dei poteri federali e statali negli Stati Uniti, alla protezione dell'ambiente, alla discrezionalità amministrativa e all'evoluzione del sistema costituzionale in Gran Bretagna.

Il metodo giuridico di Grottanelli de’ Santi si sviluppa costantemente sulla base di solide premesse storiche, culturali e normative, sempre in riferimento ai principi di sistema. Le sue tesi, specialmente quando dissentono dalla communis opinio, non si basano su "fughe in avanti" o interpretazioni puramente letterali, ma si ancorano ai "principi" del sistema di riferimento e prestano massima attenzione alla prassi, soprattutto in relazione alla disciplina degli organi dei pubblici poteri (come nel commento del 1985 agli artt. 94-96 della Costituzione).

Sebbene il suo metodo possa essere definito "tradizionale" (come testimonia la sua adesione, mai smentita e solo affinata, all'articolo del 1962 sull'attività interpretativa della Corte costituzionale), la sua attenzione per la storia (ricordiamo la "Nota su Giorgio I che non parlava l’inglese") e la sua sensibilità comparatistica lo rendono un giurista "realista" e "disincantato".

"Note di Diritto Costituzionale": Un'Opera Chiave

Il volumetto «Note di diritto costituzionale» (1988, rist. 2006) è considerato un'opera fondamentale, che riassume la personalità e il pensiero di Grottanelli. In questo testo, affronta i più importanti problemi del diritto costituzionale italiano: la differenza tra forma e materia costituzionale, il valore della separazione dei poteri come garanzia di libertà, i limiti della revisione costituzionale, i limiti della democraticità e la democraticità come limite, il significato dello Stato di diritto e il problema della discrezionalità. In sintesi, illustra i principi costituzionali della Repubblica italiana come Stato di diritto.

Lo stile di Giovanni in quest'opera è inconfondibile: umorismo distaccato, garbo, cultura e non infrequenti understatements. È proprio in questo libro che si avverte con maggiore chiarezza la sua sensibilità comparatistica: Grottanelli non si ferma alle diatribe nazional-provinciali su un problema, ma misura la validità delle proprie conclusioni sui principi di sistemi comparabili, intessendo un dialogo con studiosi stranieri anche su problemi italiani attraverso le note a piè di pagina.

Copertina del libro

Altre Opere Rilevanti e il Contributo al Diritto Costituzionale

La Monografia sui Conflitti di Attribuzioni

La monografia sul conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni (1961) è stata un punto di riferimento per studiosi, operatori pratici e la giurisprudenza costituzionale. Successivamente, Giovanni Grottanelli ha approfondito queste problematiche in diverse note di giurisprudenza. In particolare, si ricorda l'osservazione intitolata «Differenziazione tra assemblea regionale e camere di indirizzo politico regionale», relativa a una sentenza della Corte costituzionale del 1964. In essa, Grottanelli sostenne convincentemente l'esistenza di una funzione di indirizzo politico regionale, pur accogliendo la tesi della Corte sulla "libertà nel fine come elemento essenziale", elemento che egli riteneva privo di addentellati costituzionali alla luce dell'art. 1 Cost.

"Profili Costituzionali della Irretroattività delle Leggi"

La monografia sui «Profili costituzionali della irretroattività delle leggi» (1970) è considerata tuttora attuale. I punti centrali di questa ricerca sono due: l'inesistenza di un generale e a sé stante principio di irretroattività della legge a livello costituzionale (un punto negativo) e il rapporto tra il divieto di retroagire in senso sfavorevole e i diritti costituzionalmente sanciti (un punto positivo). Questo lavoro anticipa l'enucleazione, da parte della Corte costituzionale, del diritto costituzionale alla sicurezza giuridica e alla tutela dell'affidamento, soprattutto dagli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

Saggi sull'Interpretazione Giudiziaria e la Discrezionalità Amministrativa

Nel saggio sull'attività interpretativa della Corte costituzionale, Grottanelli identifica la causa della diversità delle risposte della Corte nella peculiarità dell'oggetto (la legge) e nel rispetto per il Parlamento. Fu tra i primi studiosi a sostenere l'esistenza in diritto costituzionale di un principio di conservazione della volontà normativa. Del saggio sulla discrezionalità amministrativa in Inghilterra, emerge la conclusione, non paradossale, dell'«obbligo di esercitare il potere discrezionale in maniera discrezionale».

La Visione di Grottanelli de’ Santi sulle Istituzioni e la Società

La sua formazione internazionale, con la laurea a Siena, il Certificat de Hautes Etudes Européens al Collège d’Europe e il Master of Laws alla Yale Law School, ha plasmato la sua attitudine a osservare le cose da un punto di vista "altro". Questo gli ha conferito una capacità di giudizio non assimilabile al contesto e al modo di pensare comune, che si riflette in una scrittura semplice, chiara e diretta, priva di formule e contorsioni. Egli era capace di delineare con acutezza i problemi e le diverse soluzioni prospettate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, trasmettendo al lettore un senso di curiosità per l'ignoto e di dinamicità verso orizzonti più ampi.

Questa impostazione lo allontanava da una dogmatica definitoria e sistematica che bloccava il pensiero. La sua naturale ironia, intrisa di un pessimismo mai scettico o distruttivo, conviveva con la piena consapevolezza di quanto fosse necessario fare, costruire e ricostruire dopo i drammi della guerra e le problematiche della ricostruzione. Ha osservato la nascita delle Regioni, identificandone subito i limiti (ad esempio, in «Differenziazione tra Assemblea regionale e Camere di indirizzo politico regionale», 1964; «Interpretazione autentica delle leggi regionali», 1967; «Interesse regionale e partecipazione del Presidente regionale al Consiglio dei Ministri», 1968; «Considerazioni sulla legge regionale delegata», 1973).

Come Presidente del Monte dei Paschi e successivamente della Fondazione omonima, ha vissuto i travagli di un sistema nazionale che si adattava alla globalizzazione ma era prigioniero di ideologie e intrecci di interessi che ne ostacolavano la modernizzazione. Una modernizzazione da lui sentita come urgentissima, tanto da dedicare studi a tematiche allora emergenti e oggi fondamentali, come quella ambientale («Appunti sulla protezione dell'ambiente in Inghilterra», 1974; «Il Ministero dell’ambiente e la tutela ecologica in Inghilterra», 1975; «La nuova disciplina delle aree in Gran Bretagna: Community Land Act 1975», 1978) e quella della spesa pubblica («Recensione a C. A. Beard, Interpretazione economica della Costituzione degli Stati Uniti d'America», 1959; «Il controllo della camera dei comuni sulla spesa pubblica»).

Sistemi giuridici Comparati | Definizione, scopo e tradizione occidentale | 1

Il Ricorso della Regione Liguria e il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4

Il 6 luglio 1972, la Corte Costituzionale, presieduta dal Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, si è pronunciata sul ricorso sollevato dalla Regione Liguria riguardante il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4. Il decreto era stato emanato in forza della delega conferita al Governo dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente il trasferimento di funzioni amministrative statali alle Regioni per il rispettivo territorio.

La Regione Liguria aveva impugnato gli artt. 6, n. 5, e 13, n. 2, del d.P.R. n. 4 del 1972, sollevando questioni di legittimità costituzionale per:

  1. Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.
  2. Eccesso di delega, con violazione dell'art. 76 della Costituzione, in riferimento all'art. 17 della legge n. 281 del 1970.
In particolare, la Regione lamentava che il d.P.R. n. 4 del 1972, pur prevedendo che il trasferimento di funzioni avvenisse per settori organici di materia, avesse mantenuto la competenza statale su alcune attribuzioni, tra cui gli artt. 6, n. 5 (interventi per le zone depresse e montane e per le calamità naturali), e 13, n. 2 (formazione e aggiornamento del personale sanitario ed ospedaliero), non subordinando il Governo statale al parere regionale, come prescritto dall'art. 17, lett. b), della legge n. 281 del 1970.

La Corte Costituzionale, analizzando il ricorso, ha fatto riferimento a principi già affermati in precedenti sentenze (n. 129, n. 138 e n. 139 del 1972). Ha chiarito che le disposizioni della legge di delega impongono che, nelle materie indicate nell'art. 17, il trasferimento avvenga per "settori organici di materia", e che queste competenze, pur essendo coordinate, non devono essere sacrificate agli interessi regionali.

La Corte ha ritenuto che il d.P.R. n. 4 del 1972, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 281 del 1970, non avesse né violato l'art. 117 della Costituzione né ecceduto dalla delega. Questo perché la legge n. 281 del 1970 era concepita come una legge-quadro per la definizione della riforma sanitaria. La Corte ha altresì osservato che il parere regionale, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 281, non aveva carattere vincolante e che il Governo statale non era obbligato a discostarsene.

Inoltre, la Corte ha ribadito che la legge n. 281 del 1970 mirava ad attuare le autonomie regionali e che l'art. 17, limitatamente alle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, non escludeva la possibilità di disposizioni statali che, pur prevedendo una particolare pensione, non contraddicevano la titolarità statale di quelle attribuzioni.

Pertanto, il ricorso della Regione Liguria è stato dichiarato infondato, confermando la legittimità costituzionale degli artt. 6, n. 5, e 13, n. 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4. La sentenza è stata depositata in cancelleria il 24 luglio 1972 e pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" n. 194 del 26 luglio 1972.

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