Ex Lege Concessione Spazi Parrocchiali: Significato e Implicazioni

La gestione e la concessione degli spazi parrocchiali rappresentano un tema complesso, che interseca il diritto canonico con la normativa civile italiana, in particolare per quanto riguarda gli aspetti fiscali e le responsabilità. La legislazione di riferimento è stratificata, derivando da testi emanati in diversi periodi storici.

Edificio di una chiesa con annessi locali parrocchiali

Quadro Normativo Generale per i Beni degli Enti Ecclesiastici

Il regime dei beni degli enti ecclesiastici è il risultato di un complesso di testi legislativi emanati in tempi diversi e spesso ispirati a tendenze politiche diverse nei riguardi degli istituti della chiesa cattolica. Le parti di questa legislazione che erano in contrasto con i principi di collaborazione instaurati col Concordato del 1929 sono state abrogate con le leggi emanate per l'attuazione del medesimo: la legge 27 maggio 1929, n. 810, con la quale il Concordato fu tradotto in legge interna dello Stato, e quella della stessa data, n. 848, sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili degli enti destinati a fine di culto, nonché il regolamento per l'esecuzione di quest'ultima, approvato con R. D. 2 dicembre 1929, n. 2262, e modificato con R. D. 26 settembre 1935, n. 1978.

Principi Fondamentali sulla Proprietà Ecclesiastica

L'articolo 831 del Codice Civile stabilisce due principi fondamentali:

  • I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle leggi civili, ossia alle leggi dello Stato. Questo principio, già espresso in modo esplicito nell'art. 434 del vecchio codice, è oggi implicito nel presente art. 831. Indipendentemente dalla disciplina che questi beni ricevono nell'ordinamento canonico, per quanto riguarda l'ordinamento italiano e i rapporti giuridici che le autorità dello Stato devono riconoscere ed attuare, i beni stessi sono soggetti esclusivamente alle leggi stabilite dallo Stato. Ciò non esclude che queste leggi, per alcuni rapporti (ad esempio, l'amministrazione dei beni), rinviino al diritto canonico.
  • La disciplina che i detti beni ricevono nell'ordinamento dello Stato è quella della proprietà privata, in quanto risulta principalmente dalle regole del codice civile e dalle leggi speciali che modificano tali regole in considerazione di questa particolare categoria di beni. In tal modo, il principio che l'art. 831 stabilisce per quanto riguarda i beni degli enti ecclesiastici risulta conforme a quello che il precedente art. 830 del c.c. stabilisce per le altre persone giuridiche.

Edifici di Culto: Destinazione e Inalienabilità

Il capoverso dell'articolo in esame si riferisce a una categoria particolare di beni ecclesiastici: gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto. La questione fondamentale concerneva l'alienabilità e la commerciabilità delle chiese. Il codice non ha incluso le chiese fra i beni demaniali, né fra quelli ad essi equiparati. Come vale per i beni degli enti ecclesiastici, così anche le chiese sono soggette alle regole della proprietà privata, salvo la particolare limitazione stabilita nel capoverso in esame.

Questa limitazione consiste nel divieto che le chiese siano sottratte alla loro destinazione, cioè all'uso del culto, per effetto di alienazione e che la destinazione stessa non possa cessare se non in conformità delle leggi particolari sulla materia. Questa limitazione è analoga a quella stabilita per i beni indisponibili dello Stato e degli altri enti pubblici dal precedente art. 828 del c.c.

Questo principio ha il pregio di essere conforme al sistema del diritto canonico, il quale, a differenza del diritto romano, non considera le cose sacre come fuori commercio, ma si limita a vietare qualunque alienazione che importi disconoscimento del loro carattere sacro e cambiamento della loro destinazione (can. 1537 e 1539 del Codice di Diritto Canonico).

Differenze tra Diritto Civile e Diritto Canonico

Una differenza fra il diritto italiano e il diritto canonico riguarda l'usucapione: mentre per il diritto canonico questa è assolutamente esclusa a favore di soggetti diversi dagli enti ecclesiastici (can. 1547), per il diritto civile non è così.

Le leggi speciali, cui il capoverso rinvia per quanto riguarda la regolarità della cessazione, sono quella per l'esecuzione del Concordato e quella sugli enti ecclesiastici, già citate. Particolare importanza presentano, nel Concordato, gli artt. 9 e 10: il primo esclude che gli edifici di culto possano di regola essere oggetto di occupazione o requisizione e ammette che ciò possa avvenire soltanto per grave necessità e a condizione che siano presi preventivi accordi con l'autorità ecclesiastica; il secondo esclude che per qualsiasi causa possa procedersi alla demolizione dei detti edifici, se non previo accordo con la detta autorità.

Le citate disposizioni sono importanti anche per decidere la questione, più volte dibattuta, se le chiese possono essere oggetto di esecuzione forzata.

Implicazioni Fiscali: IMU e Concessione Spazi

La concessione di spazi parrocchiali a terzi, soprattutto a titolo oneroso, ha significative implicazioni fiscali, in particolare ai fini IMU (Imposta Municipale Propria).

Regime IMU per gli Immobili Ecclesiastici

La normativa rende l'immobile o la sua porzione imponibile ai fini IMU se non previsto diversamente dal regolamento comunale. Gli immobili ceduti a terzi a titolo oneroso divengono automaticamente assoggettati a tassazione ai fini IMU. Se la cessione non è permanente e il bene rimane comunque nella disponibilità della parrocchia, la tassazione IMU avverrà in termini proporzionali di tempo (per quanto tempo viene ceduto il bene) e di spazio (quanto spazio viene effettivamente ceduto).

In conseguenza della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), e successive modifiche, si sono avuti chiarimenti importanti:

  • Con la Legge di Bilancio 2024 (n. 213 del 30.12.2023) è stata introdotta una norma di interpretazione autentica che fornisce un criterio interpretativo valido ex tunc, anche per il passato. Per cui: "gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’art. 7, comma 1 lett. i) del D.lgs. 504/1992, con modalità non commerciali".
  • Questo consente altresì di estendere ai possessori degli immobili utilizzati per attività di rilevanza sociale (cioè, quelli destinati esclusivamente allo svolgimento - con modalità non commerciali - delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive e di religione e culto) l'esenzione prevista dalla lettera g) del comma 759 della L. 160/2019 a condizione che il comodatario:
    • sia soggetto "funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente"
    • "svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con modalità non commerciali".

In pratica, occorre la dimostrazione del collegamento funzionale o strutturale tra i soggetti, tra i quali viene stipulato il contratto di comodato nonché la destinazione dell'immobile alle attività indicate. Al ricorrere di queste condizioni, anche nell'ipotesi di concessione del bene immobile in comodato, l'ente ha diritto all'esenzione IMU anche a prescindere dal regolamento Comunale.

Tabelle e grafici riassuntivi sulla normativa IMU

In sintesi, si può confermare il diritto all'esenzione dall'IMU per gli enti ecclesiastici che diano in comodato d'uso gratuito ad altro ente non commerciale un proprio immobile:

  1. Nel caso in cui il Comune, con proprio regolamento, lo preveda espressamente (ai sensi del comma 777 della L. n. 160/2019).
  2. Nel caso in cui il comodatario sia soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente e svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con modalità non commerciali (come previsto dal comma 71 dell'art. 1 della L. n. 213/2023).

Al di fuori di queste ipotesi disciplinate per legge, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità impone cautela, richiedendo, per poter godere dell'esenzione, che vi sia coincidenza tra l'Ente proprietario e l'Ente che utilizza l'immobile.

Uso Promiscuo e Comodato Gratuito

La nota della CEI del 18 gennaio 2024 ha fornito chiarimenti in tema di IMU ed immobili degli enti ecclesiastici, soffermandosi anche sull'ipotesi dell'uso promiscuo dell'immobile o qualora lo stesso sia concesso in comodato d'uso gratuito.

In caso di utilizzazione mista (parte esente, parte imponibile) e qualora non sia possibile distinguere catastalmente il fabbricato, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Tale rapporto proporzionale è determinato con riferimento:

  • allo spazio: il criterio della superficie è semplice da applicare, ma solo quando una medesima unità immobiliare è ripartita in più ambienti, ciascuno utilizzato esclusivamente per una attività (o esente o imponibile).
  • al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali.
  • al tempo: il criterio del tempo considera come unità di misura minima la "giornata".

Pertinenze della Chiesa e Esenzione IMU

Possono essere ricondotti nella nozione più ampia di edificio di culto anche le pertinenze della Chiesa (quale edificio di culto principale) e pertanto meritevoli dell'esenzione IMU. La definizione di "pertinenza" non riguarda né esclude particolari categorie catastali; e comprende anche l'abitazione del parroco e quelle degli altri sacerdoti addetti alla parrocchia, l'oratorio e le altre strutture del complesso parrocchiale in cui la parrocchia svolge direttamente le proprie attività istituzionali e che si ponga con essa in rapporto di strumentalità (si veda Ris.9/1178 del 12.12.1992; Ris.1/DF/2004); non è meramente "nominalistico", ma dipende dall'effettivo utilizzo.

A mero titolo esemplificativo, rientrano tra le pertinenze, da specificare distintamente nella Dichiarazione IMU:

  • la sacrestia, il battistero, il campanile, i locali adibiti a ufficio o ad abitazione dei sacerdoti o degli addetti di culto.
  • quelli utilizzati per le opere pastorali connesse al culto, come, ad esempio, i locali adibiti a ufficio amministrativo, quelli utilizzati per le opere pastorali connesse alla Chiesa e al culto che in essa si celebra, nonché quelli adibiti a sede dei comitati missionari parrocchiali.
  • quelli utilizzati come abitazione del parroco o del rettore.

Proprio con riferimento ai locali utilizzati dal parroco come abitazione principale, fermo il punto stabilito dalla giurisprudenza (Corte di cassazione 17.10.2005, n. 20033) per cui non assume rilievo, ai fini dell'esenzione, che "il parroco abbia la residenza anagrafica in altro comune o comunque non risieda, temporaneamente, in quella casa", tuttavia, occorre giustificare quelle situazioni in cui l'allontanamento del parroco dalla casa canonica, per un tempo sensibilmente lungo, non faccia comunque venir meno la strumentalità del bene pertinenziale all'edificio. In altri termini, per conservare il diritto all'esenzione occorre provare che il periodo di inutilizzo sia, ad esempio, legato ad una contingente necessità o che sia legato ad un trasferimento momentaneo.

Regolarizzazione delle Concessioni e Aspetti Economici

Alla parrocchia va riconosciuto il diritto di essere remunerata per l'utilizzo dei beni immobili di proprietà e risarcita per il consumo delle utenze eventualmente intestate all'ente parrocchiale. Si tratta di regolarizzare tali transazioni mediante accordo o convenzione. "Convenzione" è un accordo, un patto che nasce da comuni intenti tra due soggetti (persone o enti) mediante il quale ciascuna delle parti si obbliga a mantenere reciproci impegni.

Autorizzazioni e Registrazioni

Ogni Convenzione o Contratto soggiace a previa autorizzazione dell'Ordinario Diocesano ai sensi del Codice di Diritto Canonico, e per avere valore giuridico civile DEVE essere registrato all'Ufficio delle entrate, con versamento dell'imposta di registro in termine fisso, se trattasi di "comodato" oppure in percentuale annuale o cumulativa e rinnovativa, se trattasi di "affitto". Ogni altra forma di trasferimento di risorse, sempre vietato, è ritenuto pagamento di affitto in nero, senza contare che per il trasferimento improprio di risorse sono sanzionati i componenti il Consiglio di amministrazione, da 5.000 a 20.000 per ogni consigliere (art. 91, comma 1 del D.Lgs. 117/2017).

Pagamenti e Tracciabilità

Escludendo ogni anche minimo trasferimento di denaro contante, modalità diventata rischiosa, il Circolo si limiterà a effettuare bonifico su conto bancario intestato alla Parrocchia con indicazione esatta del codice fiscale della stessa, e con causale precisa come "Quota per l'utilizzo di ambienti parrocchiali dal... al..." oppure "Rimborso di utenze intestate alla parrocchia dal... al...".

È importante notare che dal 1/01/2021 i bonifici non possono superare € 1.000,00.

Onerosità o Gratuità della Concessione

Qualsiasi scelta compiuta dal parroco in merito alla gratuità o onerosità della concessione è corretta, nel senso che nulla vieta di concedere spazi a terzi a titolo gratuito, purché detta gratuità sia effettiva e non solo sulla carta (il rimborso spese è ammesso solo se documentato, mentre quello forfetario costituisce di fatto un corrispettivo).

Qualora, invece, la parrocchia intenda ricevere un corrispettivo per l'uso temporaneo delle proprie strutture, il godimento dell'immobile può essere compreso nel contenuto di una prestazione di servizi: in tal caso, non si concede semplicemente l'immobile a terzi, ma si offre uno specifico servizio (ad esempio si concede una saletta riscaldata, pulita, con microfoni e computer, oppure un teatro dotato di tutto quanto necessario per la rappresentazione teatrale, oppure il campo sportivo illuminato e attrezzato, con spogliatoi riscaldati e puliti).

In tale ipotesi, se questo tipo di prestazioni non sono del tutto sporadiche, la parrocchia deve dotarsi di partita IVA ed emettere regolare fattura, gestendo regolarmente le entrate anche dal punto di vista contabile e fiscale. Qualora, invece, queste concessioni onerose avvengano solo qualche volta nell'anno sarà sufficiente dichiarare i corrispettivi ai soli fini delle imposte sui redditi, senza rilevanza in ambito IVA.

Gestione dei Rischi e Responsabilità

La concessione degli ambienti parrocchiali, anche per usi sporadici e di breve durata, implica seri rischi e richiede un'attenta valutazione delle responsabilità. È un comportamento da censurare quello di concedere ambienti parrocchiali con superficialità, poiché anche l'utilizzo concesso per poche ore implica seri rischi, soprattutto in ragione del fatto che la brevità dell'uso rende più evanescente e incerto il confine tra la responsabilità della parrocchia e quella del soggetto utilizzatore.

Segnaletica di sicurezza e regole di comportamento

Accordo Scritto e Identificazione del Richiedente

L'accordo scritto è fondamentale, dopo attenta valutazione di tre elementi essenziali: chi sia il soggetto richiedente; quale tipo di attività verrà svolta; quale sarà indicativamente il numero dei partecipanti.

Appare, innanzitutto, decisivo poter identificare con precisione il soggetto che chiede l'utilizzo degli ambienti parrocchiali. Per facilitare questa verifica è opportuno distinguere due diverse situazioni:

  1. Soggetti giuridicamente esistenti e puntualmente disciplinati dall'ordinamento civile: le fondazioni, le associazioni (pur se non riconosciute), le società, l'amministratore di condominio, altre parrocchie o enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (diocesi, istituto di vita consacrata, fondazione di culto, seminario, ecc.).
  2. Gruppi "informali", che non costituiscono un soggetto di diritto autonomo: il gruppo di amici, il gruppo di famiglie, il gruppo di artisti, il gruppo religioso. In questo caso, non è immediatamente evidente chi sia il soggetto che si assume gli obblighi e le responsabilità. Per superare queste difficoltà, può essere sufficiente che la parrocchia subordini qualsiasi decisione alla presentazione da parte dell'interessato di una richiesta in forma scritta, datata e sottoscritta.

Sarà opportuno, in linea di massima, attenersi ad alcune regole operative:

  • qualora la richiesta provenga da una persona maggiorenne, che agisce a titolo personale, è assai prudente acquisire copia della carta di identità e un recapito telefonico.
  • qualora il richiedente si presenti come "rappresentante" di un gruppo informale, è preferibile che parte dell'accordo sia direttamente la persona fisica, che si fa carico direttamente e immediatamente di tutti gli obblighi e le responsabilità.
  • qualora la richiesta venga presentata da una persona fisica in nome e per conto di un soggetto giuridico, è opportuno che la parrocchia acquisisca copia dello statuto della persona giuridica, chiedendo altresì un documento che attesti i poteri di rappresentanza.

Conoscenza delle Attività e Idoneità degli Ambienti

Secondo fondamentale onere in capo alla parrocchia è la previa conoscenza puntuale delle attività che saranno realizzate nelle proprie strutture, tenendo in considerazione anche il numero delle persone che saranno presenti. Ciò ha una duplice funzione: da una parte evitare qualsiasi utilizzo che possa risultare sconveniente o anche solo inopportuno delle strutture parrocchiali; dall'altra verificare se gli ambienti siano adatti e sicuri in relazione all'attività che verrà realizzata e all'afflusso di persone.

È sempre da evitare la concessione di spazi per iniziative a scopo politico, partitico o sindacale; qualora venga presentata una tale richiesta, ci si rivolga sempre all'Ordinario diocesano per le dovute valutazioni e autorizzazioni.

Responsabilità per Danni a Cose e Persone

In linea di massima, vale sempre il principio generale di cui all'art. 2043 del codice civile, secondo il quale «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

  • Il soggetto utilizzatore deve rispondere per eventuali danni a terzi derivanti dall'attività svolta negli spazi concessi dalla parrocchia e per danni alla struttura.
  • La parrocchia, invece, deve rispondere per danni derivanti dagli immobili di cui è proprietaria, secondo il principio generale di cui all'art. 2053 del codice civile «il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione». A tal fine, tutte le Parrocchie provvedono a stipulare idonea polizza assicurativa.

In relazione a quanto appena precisato, risulta di fondamentale importanza stabilire chi stesse utilizzando un determinato ambiente parrocchiale quando si è verificato il fatto: ecco, quindi, che un accordo scritto fra le parti appare essenziale anche sotto tale profilo.

Regolamento per l'Uso degli Ambienti Parrocchiali

È sempre opportuno che la richiesta e la concessione avvengano per iscritto e non in base ad un semplice accordo verbale. Si suggerisce di redigere un regolamento di utilizzo degli spazi (salone, teatro, campo sportivo e spogliatoi, aule dell'oratorio…), che deve essere consegnato in copia all'utilizzatore, il quale deve prenderne visione ed impegnarsi a rispettarlo e a farlo rispettare, sottoscrivendo la copia che trattiene la Parrocchia (per presa visione e accettazione).

Punti Chiave di un Regolamento Tipo

Un regolamento per l'uso degli ambienti parrocchiali dovrebbe includere i seguenti punti:

  1. Il comportamento di tutti i presenti deve essere rispettoso del luogo e del contesto parrocchiale.
  2. L'uso degli ambienti è limitato allo scopo per cui sono richiesti.
  3. Sui muri non si possono appendere oggetti se non laddove siano stati fissati appositi supporti e/o ganci.
  4. La Parrocchia non esercita alcuna vigilanza relativamente all'ingresso delle persone che intendono accedere agli ambienti concessi in uso.
  5. La responsabilità per danni causati da coloro che partecipano o a coloro che partecipano all'attività organizzata negli ambienti concessi in uso compete all'organizzatore/richiedente.
  6. La custodia dei minorenni eventualmente invitati e presenti negli ambienti concessi in uso non è assunta dalla parrocchia ma dall'organizzatore/richiedente.
  7. Gli ambienti devono essere riconsegnati entro l'ora indicata nel modulo di richiesta e in condizioni tali da poter essere subito utilizzati.
  8. Al termine dell'utilizzo si deve provvedere alla pulizia del pavimento (passare la scopa), al riordino degli arredi e a rimuovere tutti gli addobbi.
  9. La spazzatura deve essere raccolta negli appositi sacchi e deve essere depositata presso l'area...; qualora fosse contestata una violazione degli obblighi connessi alla raccolta differenziata, la sanzione dovrà essere pagata dal Richiedente.
  10. L'osservanza delle norme relative al diritto d'autore compete al Richiedente (SIAE).
  11. Gli automezzi non possono accedere nel cortile dell'Oratorio.
  12. La Parrocchia non ha alcuna responsabilità per i danneggiamenti o gli smarrimenti di oggetti propri di coloro che sono presenti negli ambienti e di cose altrui comunque introdotte negli ambienti parrocchiali concessi in uso.
  13. La Parrocchia non ha alcuna responsabilità per i contrasti che dovessero sorgere tra coloro che sono presenti negli ambienti parrocchiali concessi in uso.
  14. La Parrocchia non ha alcuna responsabilità per i danni che dovessero essere causati a cose o persone da coloro che sono presenti negli ambienti parrocchiali concessi in uso.
  15. La Parrocchia non assume alcuna responsabilità in ordine alla presenza di minorenni.
  16. Il Richiedente ha preso visione degli ambienti richiesti riconoscendoli idonei.

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