La confessione è una dichiarazione di scienza con cui la parte ammette fatti a sé sfavorevoli e, al contempo, favorevoli alla controparte. Disciplinata dagli articoli 2730 e seguenti del Codice Civile, essa rappresenta un atto giuridico dotato di specifica valenza probatoria. Una regola generalmente accettata in ambito giuridico è che, chi afferma un fatto sfavorevole per sé stesso, afferma il vero.

Tipologie di confessione
La dottrina distingue tra confessione giudiziale e confessione stragiudiziale. La prima viene resa all'interno di un processo (art. 228 e ss. c.p.c. e art. 2733 c.c.), mentre la seconda si perfeziona al di fuori del contesto processuale.
Confessione giudiziale
La confessione giudiziale può essere spontanea o provocata. La forma spontanea deriva da atti processuali firmati dalla parte o da dichiarazioni verbalizzate in udienza. La confessione provocata, invece, è il frutto di un interrogatorio formale, che la parte deve rendere personalmente. Se la parte è una persona giuridica, l'interrogatorio viene espletato dal rappresentante legale. È importante notare che l'interrogatorio libero non ha finalità confessorie, ma serve esclusivamente a chiarire fatti controversi.
Confessione stragiudiziale
L'art. 2730 c.c. stabilisce che la confessione può essere giudiziale o stragiudiziale. Affinché quest'ultima assuma la medesima efficacia probatoria della confessione giudiziale, deve essere rivolta alla persona direttamente interessata o al suo rappresentante. Se la dichiarazione è resa a un terzo, essa è soggetta al libero apprezzamento del giudice (art. 2735 c.c.), pur mantenendo una rilevanza probatoria notevole.
Il processo penale
Elementi costitutivi ed efficacia
Perché una dichiarazione sia qualificata come confessione, deve sussistere un elemento soggettivo, il cosiddetto animus confitendi (la volontà e consapevolezza di ammettere un fatto sfavorevole), e un elemento oggettivo, consistente nel pregiudizio arrecato al dichiarante a vantaggio della controparte (Cass. 19/11/2010 n. 23495).
La confessione stragiudiziale fatta alla parte controinteressata costituisce **prova legale**, vincolando il giudice. Al contrario, le dichiarazioni rese a terzi o contenute in testamenti sono liberamente apprezzate dal giudice, il quale può elevarle a piena prova in base al proprio convincimento.
La confessione complessa (art. 2734 c.c.)
Si parla di confessione complessa quando alla dichiarazione sfavorevole si accompagnano altri fatti o circostanze tendenti a infirmare, modificare o estinguere gli effetti del fatto confessato. In assenza di contestazione da parte dell'altra parte, la dichiarazione fa piena prova nella sua integrità. In caso di contestazione, la valutazione dell'efficacia probatoria è rimessa al giudice.
La revoca della confessione (art. 2732 c.c.)
La confessione è irrevocabile, salvo che si provi che essa sia stata determinata da **errore di fatto** o **violenza** (Cass. n. 15618/2004).
- Errore di fatto: il dichiarante deve dimostrare non solo la falsità del fatto, ma anche le circostanze che lo hanno indotto in errore.
- Violenza: si fa riferimento alla violenza morale, ovvero alla minaccia di un danno ingiusto.
L'azione di revoca deve essere esperita nello stesso processo in cui è stata fatta valere la confessione e non può costituire oggetto di un giudizio autonomo.
| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| Natura giuridica | Dichiarazione di scienza |
| Efficacia (a parte) | Prova legale |
| Efficacia (a terzo) | Libero apprezzamento del giudice |
| Revocabilità | Solo per errore di fatto o violenza |
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