Ogni sacerdote svolge una funzione fondamentale all’interno della propria comunità: un vero e proprio punto di riferimento spirituale in grado di portare aiuto e conforto, non solo morale ma anche materiale. Con questo articolo si intende esplorare la natura giuridica del sacerdote nel contesto civile e canonico, analizzando se e quando egli possa essere considerato un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, e affrontando un caso emblematico di proibizione del ministero sacerdotale pubblico attraverso la sospensione "a divinis". Saranno inoltre esaminate le recenti modifiche normative relative alle comunicazioni alle autorità ecclesiastiche in caso di procedimenti penali a carico di ecclesiastici.
Il Sacerdote: Definizioni e Percorso di Formazione
Chi è il Sacerdote?
Il sacerdote (o prete) è colui che può impartire i sacramenti e celebrare la messa. È definito anche parroco se è a capo di una parrocchia.
Come si diventa Sacerdote?
Il percorso per diventare sacerdoti comincia dal seminario, cioè dall’istituto della Chiesa cattolica dedicato alla formazione dei candidati al sacerdozio. Ci sono due tipi di seminario:
- Il seminario minore è quello in cui si può conseguire il diploma di scuola superiore. Al termine, è possibile intraprendere una strada diversa dal sacerdozio, e quindi non proseguire con il seminario maggiore. In pratica, il seminario minore sostituisce le scuole secondarie;
- Il seminario maggiore è invece dedicato ai maggiorenni già in possesso del diploma e consiste nel “corso di formazione” vero e proprio per i futuri sacerdoti.
L’età minima per entrare in seminario (maggiore) è di 18 anni; non c’è invece un’età massima, nel senso che ci si può iscrivere ed intraprendere il percorso per diventare sacerdoti anche da adulti. Per entrare in seminario è necessario avere conseguito un titolo di scuola superiore, cioè il diploma. Il percorso dura almeno cinque anni, ma può essere abbreviato nel caso in cui si abbia già una laurea. Al termine del seminario maggiore, si può essere ordinati e, quindi, diventare sacerdoti.
Il Sacerdote nel Diritto Italiano: Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio?
Sapere se un prete è un pubblico ufficiale è molto importante perché l’appartenenza a tale categoria è determinante per la legge: basti solo pensare che esistono reati che solo i pubblici ufficiali possono commettere (abuso d’ufficio, peculato, ecc.). Per capirlo bisogna innanzitutto comprendere cosa intende la legge per pubblico ufficiale.
Chi sono i Pubblici Ufficiali?
Per legge [1], sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Ad esempio, svolgono funzione legislativa i parlamentari (deputati e senatori) e i consiglieri regionali, in quanto sono in grado di votare le leggi; svolgono funzione giudiziaria, ovviamente, i magistrati; svolgono funzione amministrativa tutti i dipendenti della pubblica amministrazione che, con il loro lavoro, attuano le principali funzioni pubbliche. Da quest’ultimo punto di vista, sono pubblici ufficiali i dirigenti, i docenti, i notai (in quanto hanno potere di autenticare e certificare i documenti), le forze armate, i cancellieri dei tribunali, gli ufficiali giudiziari, ecc.
Chi sono gli Incaricati di un Pubblico Servizio?
Oltre che ai pubblici ufficiali la legge [2] attribuisce una particolare rilevanza anche agli incaricati di un pubblico servizio. Sono tali tutti coloro che esercitano una funzione pubblica (come i pubblici ufficiali), ma priva dei poteri tipici che la connotano, quali quelli deliberativi, autoritativi e certificativi. Insomma, l’incaricato di un pubblico servizio è una sorta di pubblico ufficiale “minore”, che svolge una funzione pubblica ma non di importanza tale da adottare autonomamente delle decisioni: è il caso, ad esempio, del farmacista o dell’infermiere.
Il Sacerdote come Pubblico Ufficiale: Casi Specifici
In linea di massima, il sacerdote non è un pubblico ufficiale. Per quanto le funzioni religiose che celebra siano importantissime, non può affermarsi che tale compito rientri tra le funzioni legislative, giudiziarie o amministrative tipiche del pubblico ufficiale.
La Corte di Cassazione [3] ha però rinvenuto un unico caso in cui il sacerdote può dirsi pubblico ufficiale: quando redige l’atto del matrimonio. Nel caso di matrimonio concordatario, infatti, il parroco deve compilare l’atto di matrimonio in duplice originale, sottoscritto dal parroco stesso, dagli sposi e dai testimoni. Uno di questi atti viene poi trasmesso all’ufficiale di stato civile affinché, entro 24 ore, venga trascritto nei registri di matrimonio del Comune. In questo caso il sacerdote, facendo le veci dell’ufficiale di stato civile, può essere considerato a tutti gli effetti un pubblico ufficiale che svolge funzioni amministrative.
Il Sacerdote come Incaricato di Pubblico Servizio: Il Cappellano Carcerario
Secondo la Corte di Cassazione [4], il sacerdote che svolge la funzione di cappellano nelle carceri è a tutti gli effetti un incaricato di un pubblico servizio. La Suprema Corte ha affermato: “Avuto riguardo ai compiti che la legge attualmente gli assegna e che sono funzionali all’interesse pubblico perseguito dallo Stato nel trattamento delle persone condannate o internate, il cappellano sicuramente svolge un servizio pubblico, la cui natura è conclamata dalla normativa pubblicistica che lo governa, dall’assenza dei poteri tipici della funzione pubblica (poteri decisori, autoritativi o certificativi), dall’attività intellettiva, e non meramente applicativa o esecutiva, che lo caratterizza”.

Sospensione "A Divinis": Il Caso di Don Leonardo Maria Pompei
La sospensione a divinis di don Leonardo Maria Pompei, prete con grande seguito sui social, è un caso doloroso di sacerdote che rifiuta la comunione gerarchica della Chiesa per approdare a un non meglio precisato "mondo della tradizione".
Il Decreto Vescovile e le Motivazioni
Nella mattinata di giovedì 4 settembre, il vescovo della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, Mons. Mariano Crociata, ha emanato un decreto che sospende il Rev. Don Leonardo Maria Pompei, fino ad allora parroco di S. Maria Assunta in Cielo in Sermoneta, «da tutti gli atti della potestà di ordine, da tutti gli atti della potestà di governo e dall’esercizio di tutti i diritti o funzioni inerenti all’ufficio». Il decreto precisa inoltre che «qualunque atto di governo dovesse essere posto dal presbitero in parola è da ritenersi invalido.
La sospensione del sacerdote, noto per la sua diffusa presenza sul web e sui social network, è stata motivata dal fatto che don Pompei ha violato un precetto penale che il proprio vescovo gli aveva imposto il 2 settembre scorso. Tale precetto «imponeva e ordinava al presbitero, sotto pena di sospensione, di non convocare alcun incontro o assemblea parrocchiali con i fedeli della parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo in Sermoneta, e di sospendere qualunque tipo di attività sui social media».
L’azione del vescovo è stata motivata ulteriormente dal fatto che il sacerdote aveva comunicato la sua volontà di diffondere tramite una diretta web le ragioni che hanno motivato la sua scelta di esercitare d’ora in avanti il proprio ministero sottraendosi alla giurisdizione del proprio vescovo, per unirsi ad un non meglio definito “movimento tradizionalista cattolico”.
Le Implicazioni della Sospensione Canonica
Sarebbe riduttivo e fuorviante pensare che mons. Crociata sia ricorso alla sospensione a divinis semplicemente perché don Pompei avrebbe disobbedito al suo ordine di sospendere ogni attività sui social. Il senso della sua decisione, in tutta la sua gravità, sta nel fatto che don Pompei aveva comunicato al vescovo la sua intenzione di dichiarare pubblicamente il suo atto che appare di natura scismatica. La dichiarazione lascia intravedere la dinamica sottesa ad ogni scisma: rifiuto della comunione gerarchica con la Chiesa cattolica e adesione ad una realtà, nel caso, un non meglio precisato “mondo della tradizione”, che ha la caratteristica di rifiutare a sua volta tale comunione gerarchica. Non si tratta pertanto di esprimere un dissenso riguardo a pochi o molti punti dell’attuale corso ecclesiale, e nemmeno di disubbidienza nei confronti degli ordini di un’autorità, ma di volersi porre deliberatamente al di fuori della comunione della legittima gerarchia della Chiesa cattolica.
Allo stato attuale, Don Pompei non può più esercitare legittimamente il suo ministero, né può più porre atti di governo validi. Ciò significa che tutti i sacramenti da lui celebrati sono illeciti, e nessun cattolico vi può assistere. Rimanere nell’unità visibile della Chiesa cattolica, mediante i vincoli giuridici del diritto canonico, è volontà di Dio imprescindibile; nessun vero bene della Chiesa e delle anime può essere raggiunto al di fuori di questa volontà. La volontà di Dio si manifesta anche negli ordini dei legittimi superiori, purché non espressamente contrari alla legge di Dio.
Il "Mondo della Tradizione"
Un chiarimento sul nebuloso “mondo della tradizione”, che don Pompei intende raggiungere, è doveroso. Si tratta di un mondo formato da un insieme di realtà e personaggi piuttosto diversi tra loro. Si va dalle realtà sedevacantiste “storiche”, in Italia rappresentate soprattutto dall’Istituto Mater Boni Consilii di Verrua Savoia, alla Fraternità Sacerdotale San Pio X, alla “resistenza”, venutasi a creare con la scissione del vescovo lefebvriano, ora defunto, Mons. Richard Williamson, fino alla recente rete di sacerdoti che si sono legati alla persona del vescovo condannato per scisma dalla Santa Sede, Mons. Carlo Maria Viganò.
Padre Giovanni Cavalcoli sospeso a divinis dai superiori
Comunicazioni alle Autorità Ecclesiastiche in Caso di Procedimenti Penali
Un disegno di legge propone modifiche all'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di comunicazione alle autorità ecclesiastiche quando una persona indagata è un sacerdote. L'articolo in questione, infatti, attualmente prevede che “Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione é inviata all'Ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato”.
Dettagli delle Modifiche Proposte
Con le modifiche apportate dal presente disegno di legge viene in primo luogo precisato (comma 1, lett. c - 2-ter) che nel caso di procedimenti penali pendenti nei confronti di Vescovi ed equiparati l'autorità ecclesiastica alla quale inviare l'informazione è la Santa Sede, in persona del Cardinale Segretario di Stato. Nel caso, invece, di sacerdoti secolari o appartenenti a istituti di vita consacrata e a società di vita apostolica (comma 1, lett. c) - 2-quater) l'informazione dovrà essere inviata all'Ordinario diocesano nella cui circoscrizione abbia sede la Procura della Repubblica.
Viene inoltre introdotto l'obbligo di fornire l'informazione anche per il caso in cui l'ecclesiastico od il religioso venga arrestato, fermato o fatto oggetto di una misura cautelare personale, nonché quando venga effettuata nei confronti del predetto l'informazione di garanzia di cui all'art. 369 del codice di procedura penale.
È stato, infine, precisato il contenuto dell'informazione, che dovrà avere sempre ad oggetto gli articoli di legge che si assumono violati, la data ed il luogo del fatto. Si è proceduto (comma 1, lett. c - 2-bis) alla catalogazione di tutti i casi di informazione diversi da quelli relativi all'esercizio dell'azione penale in un apposito comma, il 2-bis, con contestuale abrogazione del previgente comma 3-bis in parte ad esso sovrapponibile.
Note all'art.:
[1] Art. 357 cod. pen.
[2] Art. 358 cod. pen.
[3] Cass., sent. del 10 maggio 1967.
[4] Cass., sent. n.
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