Il Crocifisso nelle Scuole Italiane: Storia, Normativa e Contenziosi

La presenza del crocifisso nelle scuole italiane è regolata da diverse leggi statali, anche se non esiste una normativa generale che ne imponga l'esposizione in tutti i locali pubblici, fatta eccezione per i tribunali.

Foto di un'aula scolastica italiana con crocifisso appeso al muro

Contesto Normativo e Evoluzione Storica

Le Prime Disposizioni Regolamentari

La normativa relativa all'imposizione del crocifisso nelle aule scolastiche in Italia trova una prima indicazione nella Legge Casati del 1859, promulgata da un governo risorgimentale di matrice laicista. Tuttavia, già la cosiddetta Legge Lanza del 1857 menzionava, all'art. 10, che "negli istituti e nelle scuole pubbliche la religione cattolica sarà fondamento dell'istruzione e dell'educazione religiosa" e che la deputazione provinciale per le scuole doveva occuparsi della "provvista degli arredi necessari".

Le normative più frequentemente citate dalla giurisprudenza recente sono contenute in due regi decreti del 1924 e del 1928, che sono tuttora in vigore in quanto mai abrogati. Questi decreti riguardano rispettivamente la scuola media e la scuola elementare.

  • Il Regio Decreto 30 aprile 1924, n. 965, "Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media", stabilisce all'art. 118 che "ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re".
  • Il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297, "Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare", stabilisce all'art. 119 che "gli arredi, il materiale didattico delle varie classi e la dotazione della scuola sono indicati nella tabella C allegata al presente regolamento". La tabella C elenca il crocifisso come arredo scolastico immancabile dalla prima alla quinta classe.

Le normative successive non hanno modificato le disposizioni di queste leggi di epoca monarchica, o tacendo al riguardo o riaffermando esplicitamente le indicazioni dei Regi Decreti. Una legge del luglio 1967, circa l'arredamento delle scuole elementari e medie, estende le indicazioni del R.D. del 1928, relativo alla sola scuola elementare, a entrambi gli ordini, ribadendo implicitamente la presenza del crocifisso.

Schema cronologico delle principali leggi e sentenze sul crocifisso nelle scuole

Posizione dello Stato e della Giurisprudenza

Un parere dell'avvocatura dello Stato di Bologna del luglio 2002 ha dichiarato che "le disposizioni che prevedono l'affissione del Crocefisso nelle aree scolastiche (R.D. 1924 e R.D. 1928) sono tuttora vigenti". Sia una direttiva che una nota del Ministero dell'Istruzione del 2002 hanno riaffermato la presenza del crocifisso, specificando che "sia assicurata da parte dei dirigenti scolastici l'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche".

Un primo parere del Consiglio di Stato, espresso nell'aprile del 1988 (parere n. 63 del 27.04.1988), su espressa richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione, ha evidenziato che "il Crocifisso o, più semplicemente, la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa".

In un secondo parere del 2006, il Consiglio di Stato ha ribadito che i due Regi Decreti sono tuttora in vigore, aggiungendo che il riferimento alla natura del regime fascista dell'epoca della loro emanazione non può comportare la loro abrogazione, trattandosi di considerazioni metagiuridiche. Ha inoltre osservato che "le norme sull'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche risalgono addirittura al 1859, in un contesto storico di profonda laicità dello Stato, desumibile dal noto aforisma cavouriano libera Chiesa in libero Stato". Il Consiglio di Stato ha concluso che il principio di laicità dello Stato non risulta compromesso dall'esposizione del crocifisso, considerandolo "non solo come simbolo di un'evoluzione storica e culturale, e quindi dell'identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, che trovano espresso riconoscimento nella nostra Carta costituzionale".

Immagine del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale

I Contenziosi e i Dibattiti

Il Caso Lautsi e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Nel 2002, la signora Soile Tuulikki Lautsi, di origini finlandesi, ha richiesto al consiglio d'istituto della scuola media di Abano Terme (PD), frequentata dai figli, la rimozione del crocifisso dalle aule. La richiesta, rifiutata, ha portato la signora a rivolgersi al TAR del Veneto.

Nel 2004, il TAR del Veneto, notando che la questione "non appare manifestamente infondata", ha sospeso il giudizio e ha interpellato la Corte Costituzionale. Quest'ultima, con un'ordinanza del 15 dicembre 2004, n. 389, ha dichiarato la "manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale", poiché l'impugnazione riguardava disposizioni di rango regolamentare e non legislativo, su cui non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale.

La questione è poi proseguita in Europa, dove la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) di Strasburgo, con sentenza del 3 novembre 2009 "Soile Tuulikki Lautsi v. Italia", ha inizialmente accolto l'istanza di rimozione, ritenendo vi fosse una "violazione del diritto dei genitori a educare i figli secondo le loro convinzioni e del diritto degli alunni alla libertà di religione". Tuttavia, con una successiva sentenza del 18 marzo 2011, la Grande Camera della CEDU ha respinto la richiesta, affermando che "nulla prova l'eventuale influenza che l'esposizione di un simbolo religioso sui muri delle aule scolastiche potrebbe avere sugli alunni; non è quindi ragionevolmente possibile affermare che essa ha o no un effetto su persone giovani le cui convinzioni sono in fase di formazione".

Il dibattito sul crocifisso è inutile

Il Caso Adel Smith

La questione del crocifisso nelle scuole è stata vivacemente dibattuta anche nel 2003 in seguito a un'iniziativa di Adel Smith, fondatore dell'associazione "Unione Musulmani d'Italia". Smith ha chiesto alle maestre di una scuola materna di Ofena (AQ) la rimozione del crocifisso dall'aula frequentata dal figlio, o di affiancargli un quadretto con il testo di una sura del Corano. Nonostante le docenti avessero acconsentito alla seconda richiesta, il preside ha fatto rimuovere il quadretto.

Adel Smith si è rivolto al tribunale dell'Aquila che, il 23 ottobre 2003, ha "condannato l'istituto comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli, in persona del dirigente scolastico pro tempore, a rimuovere il crocifisso esposto nelle aule della scuola statale materna ed elementare "Antonio Silveri" di Ofena frequentate dai suddetti minori". La notizia ha avuto una grande eco mediatica, ma il crocifisso non è stato rimosso.

Crocifisso e Seggi Elettorali

Un problema distinto ma correlato al crocifisso nelle scuole è relativo al fatto che molti seggi elettorali sono ubicati in aule scolastiche elementari e medie, dove appunto dovrebbe essere presente il crocifisso. Si sono verificati alcuni casi di elettori o scrutatori che si sono rifiutati di adempiere rispettivamente al proprio diritto o dovere con motivazioni legate alla libertà di coscienza. Uno scrutatore nel 1994 ha rifiutato di svolgere il proprio dovere per la presenza del crocifisso nel proprio seggio ed è stato condannato nel 1999 a una multa dal pretore di Cuneo perché "rifiutava di assumere l'ufficio senza giustificato motivo".

La Posizione della Corte di Cassazione

Anche la Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, con sentenza n. 24414 del 2021, si è espressa sulla questione, a seguito del ricorso di un docente che, prima delle sue ore di lezione, rimuoveva sistematicamente il crocifisso dall'aula. La Corte ha stabilito che ogni istituzione scolastica autonoma può disporre se esporlo o meno, garantendo tuttavia un "equo bilanciamento" o "ragionevole accordo" fra le parti in gioco che abbiano posizioni diverse, rispettando in tal modo le diverse sensibilità all'interno della comunità scolastica.

Riferimenti Normativi Principali

  • Regio Decreto 30 aprile 1924, n. 965: "Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media".
  • Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297: "Approvazione del regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare".
  • Legge 28 luglio 1967, n. 641: "Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967 - 1971".
  • Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297: "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".
  • Consiglio di Stato, Parere n. 63 del 27 aprile 1988.
  • Corte Costituzionale, Ordinanza n. 389 del 15 dicembre 2004.
  • Consiglio di Stato, Parere n. 556 del 15 febbraio 2006.
  • Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 24414 del 2021.
  • Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sentenza del 18 marzo 2011 (Grande Camera) nel caso "Lautsi v. Italia".

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