Nel diritto processuale civile, la determinazione della competenza territoriale in presenza di clausole contrattuali dedicate rappresenta un tema di frequente dibattito giurisprudenziale. Il fulcro della questione risiede nella distinzione tra la mera indicazione di un foro e l'attribuzione a quest'ultimo di un carattere di esclusività.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha offerto l'occasione per ribadire i principi consolidati in materia, in particolare riguardo alla necessità che la volontà delle parti di derogare ai fori legali sia manifestata in modo inequivocabile.

Il caso di specie: la clausola di elezione del foro
La vicenda ha avuto origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo, nel corso della quale la società opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito. A sostegno di tale eccezione, veniva richiamata una clausola inserita nel contratto sottoscritto dalle parti, del seguente tenore: “Per ogni controversia sarà competente il Foro di Milano”.
Il Tribunale di prime cure, accogliendo l'eccezione, aveva revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato la competenza del Tribunale di Milano, ritenendo che la formulazione della clausola fosse inequivocabile nel senso dell'esclusione di ogni altro foro ordinario.
La posizione della Corte di Cassazione
Avverso tale decisione, la parte creditrice ha proposto regolamento di competenza ex articolo 42 c.p.c., sostenendo che il dettato normativo non conferisce al giudice designato la competenza esclusiva in assenza di una pattuizione esplicita.
La giurisprudenza di legittimità ha confermato tale orientamento, precisando che:
- La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa.
- La pattuizione volta a escludere gli altri fori legali, pur non dovendo necessariamente rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi.
- L'esclusività deve scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti.

Orientamenti giurisprudenziali di riferimento
Il principio di diritto richiamato si pone in linea di continuità con numerosi precedenti della Suprema Corte, tra cui:
| Sentenza/Ordinanza | Principio espresso |
|---|---|
| Cass. Sez. 3, n. 10376/2005 | Necessità di volontà inequivoca per l'esclusività. |
| Cass. Sez. 1, n. 2214/2001 | Inefficacia della deduzione logica ai fini dell'esclusività. |
| Cass. Sez. 6-2, ord. n. 2014 | Ribadisce il rigore interpretativo sulla deroga alla competenza. |
Tale indirizzo è stato ulteriormente consolidato da altre pronunce, tra cui la Sez. 3, ord. 5 giugno 2009 n. 13033 e la Cass. Sez. 3, ord. 9 agosto 2007, nonché dalla più recente ordinanza della Sez. VI-3, presieduta dal dott. Scoditti con relatore la dott.ssa Scrima.
In conclusione, la mera indicazione di un foro all'interno di un contratto non è sufficiente a rendere tale competenza esclusiva se dal testo dell'accordo non emerga chiaramente la volontà delle parti di rinunciare agli altri fori stabiliti dalla legge.
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