Classificazione dei Rifiuti: Normativa, Criteri e Gestione in Italia

Per le aziende o i privati cittadini che si trovano a dover smaltire rifiuti, è fondamentale conoscere la normativa italiana che prevede una precisa classificazione. La corretta classificazione dei rifiuti è, infatti, una premessa necessaria alla loro gestione appropriata, svolgendo un ruolo cruciale nella regolamentazione e contribuendo all'applicazione delle leggi ambientali.

La Definizione di Rifiuto nella Normativa Italiana

Il punto di partenza per ogni considerazione e analisi in materia è la definizione stessa di "rifiuto". Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, noto come Testo Unico Ambientale (TUA), all'articolo 183, comma 1, lettera a), definisce il "rifiuto" come "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi". Questa definizione è recepita dall'Unione Europea nella Direttiva 2008/98/CE, che costituisce il riferimento principale per la classificazione dei rifiuti a livello europeo.

Criteri di Classificazione dei Rifiuti

A livello normativo, secondo quanto stabilito dall’articolo 184 del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti vengono classificati secondo due criteri principali:

  • In base all’origine: in rifiuti urbani e rifiuti speciali.
  • Secondo le caratteristiche di pericolosità di cui all’allegato I della parte IV del TUA: in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Schema illustrativo dei criteri di classificazione dei rifiuti per origine e pericolosità

Classificazione in Base all'Origine: Rifiuti Urbani e Speciali

Rifiuti Urbani: Dettaglio e Evoluzioni Normative

I rifiuti urbani, spesso al centro dell'attenzione pubblica e politica per la loro vicinanza ai nuclei domestici, sono definiti dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. 152/2006. Fanno parte di questa categoria:

  • I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata (carta, cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, RAEE, pile e accumulatori, rifiuti ingombranti come materassi e mobili).
  • I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, identificati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies.
  • I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti.
  • I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade e aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, o su spiagge, laghi e rive di corsi d'acqua.
  • I rifiuti della manutenzione del verde pubblico (foglie, sfalci d’erba, potature), nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati.
  • I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, e altri rifiuti da attività cimiteriali.
  • I rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti in mare, laghi, fiumi e lagune.

A partire dal 1° gennaio 2021, il D.Lgs. 116/2020 ha modificato il D.Lgs. 152/2006, eliminando l'assimilazione comunale dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani e introducendo due nuovi allegati (L-quater e L-quinquies) che hanno ampliato il novero dei rifiuti urbani includendo quelli prodotti da attività economiche ma simili per natura e composizione ai domestici (es. ospedali, uffici, negozi, mense). Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani da parte di utenze non domestiche, tali utenze possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani per avviarli al recupero.

Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP)

All'interno della categoria dei rifiuti urbani, possono esistere rifiuti che, pur avendo origine civile, contengono un'elevata dose di sostanze pericolose. Questi sono i Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) e devono essere gestiti con modalità differenti rispetto al flusso dei rifiuti urbani "normali". Esempi comuni di RUP includono i medicinali scaduti e le pile esaurite.

Rifiuti Speciali: Tipologie e Prevalenza

I rifiuti speciali si differenziano dai rifiuti urbani non per le loro caratteristiche fisiche o chimiche, ma per la loro provenienza, ovvero dal luogo di "origine". Essi derivano da attività produttive di industrie e aziende e vengono gestiti da ditte autorizzate al recupero o allo smaltimento. L'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 152/06 fornisce un elenco dettagliato:

  • Rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, e della pesca.
  • Rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo.
  • Rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani.
  • Rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi dai rifiuti urbani.
  • Rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi dai rifiuti urbani.
  • Rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se diversi dai rifiuti urbani.
  • Rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
  • Rifiuti derivanti da attività sanitarie, se diversi da quelli urbani.
  • Veicoli fuori uso.

La produzione di rifiuti speciali è di gran lunga superiore a quella dei rifiuti urbani. Secondo il Rapporto ISPRA 2023, nel 2021 la produzione di rifiuti speciali in Italia è stata di circa 165 milioni di tonnellate, a fronte di "appena" 29,6 milioni di tonnellate di rifiuti urbani. Questo significa che per ogni tonnellata di rifiuti urbani, se ne producono quasi sei di rifiuti speciali.

Classificazione in Base alle Caratteristiche di Pericolosità

Differenze tra Rifiuti Pericolosi e Non Pericolosi

Oltre alla distinzione per origine, i rifiuti sono classificati in pericolosi e non pericolosi in base alle loro caratteristiche intrinseche. I rifiuti pericolosi sono costituiti o contaminati da sostanze dannose per la salute umana e per l'ambiente.

Sono considerati rifiuti pericolosi tutti quei rifiuti che contengono un'elevata concentrazione di sostanze inquinanti e sono elencati nell'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, così come aggiornato dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021. La corretta attribuzione delle caratteristiche di pericolo è effettuata dal produttore prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

Le Caratteristiche di Pericolo (Codici HP)

I rifiuti pericolosi presentano una o più delle seguenti caratteristiche di pericolo, identificate con la sigla HP (a decorrere dal 1° giugno 2015, in applicazione del Reg. (UE) n. 1357/2014, che ha rinominato le precedenti sigle "H"):

  • HP 1 - Rifiuto esplosivo
  • HP 2 - Rifiuto comburente
  • HP 3 - Rifiuto infiammabile
  • HP 4 - Rifiuto irritante - irritazione cutanea e lesioni oculari
  • HP 5 - Rifiuto tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione
  • HP 6 - Rifiuto tossicità acuta
  • HP 7 - Rifiuto cancerogeno
  • HP 8 - Rifiuto corrosivo
  • HP 9 - Rifiuto infettivo
  • HP 10 - Rifiuto tossico per la riproduzione
  • HP 12 - Rifiuto liberazione di gas a tossicità acuta
  • HP 13 - Rifiuto sensibilizzante
  • HP 14 - Rifiuto ecotossico
  • HP 15 - Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente

Esempi di rifiuti pericolosi includono rifiuti contenenti amianto, medicinali scaduti, pile esaurite, lane minerali contenenti sostanze pericolose, nonché polveri e morchie, se confermato da specifiche analisi di laboratorio. Tra i rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti sanitari a rischio infettivo (HP9) richiedono particolari precauzioni nella gestione del deposito temporaneo, preliminare e nel trasporto, conformemente al DPR 254/03, e sono destinati a termodistruzione o sterilizzazione.

Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (EER/CER): Struttura e Attribuzione

Per la classificazione dei rifiuti speciali è fondamentale l'utilizzo del Codice EER, comunemente noto come Codice CER. Tale denominazione deriva dal Catalogo Europeo dei Rifiuti, introdotto con la Decisione 2000/532/CE. Questo sistema comunitario di codifica, nato per esigenze statistiche, è diventato un pilastro nella disciplina della gestione dei rifiuti.

Struttura dei Codici CER/EER

Il codice CER/EER è una stringa numerica di sei cifre, organizzata su tre livelli:

  • Le prime due cifre si riferiscono alla categoria industriale e/o generatrice del rifiuto (I livello).
  • La terza e la quarta cifra indicano la sottocategoria industriale relativa al singolo processo produttivo o alla singola sotto-attività generatrice del rifiuto (II livello).
  • Le ultime due cifre individuano la specifica tipologia di rifiuto generato (III livello).
Infografica sulla struttura a tre livelli dei codici CER/EER

Procedura di Attribuzione dei Codici EER

Il produttore del rifiuto ha il compito di individuare il codice CER/EER che meglio descrive la provenienza e le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto. La procedura per identificare un rifiuto nell'elenco richiede i seguenti passi:

  1. Identificare la fonte: Consultare i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto, ad eccezione dei codici che terminano con le cifre 99. È possibile che un impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi (es. un costruttore di automobili può avere rifiuti nei capitoli 12, 11 o 08 a seconda della fase produttiva).
  2. Esaminare capitoli specifici: Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 è adatto, esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
  3. Utilizzare il capitolo 16: Se nemmeno questi codici risultano adeguati, definire il rifiuto utilizzando i codici del capitolo 16 (rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco).
  4. Codice residuale 99: Se un rifiuto non è classificabile con i codici del capitolo 16, si utilizza il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase. L'utilizzo dei codici EER che terminano con le cifre 99 ha carattere residuale, e chiarimenti in merito sono stati forniti dal Comitato Nazionale con Circolare n. 4 del 26 aprile 2022.

Codice CER rifiuti - Eco-Recuperi

Classificazione di Rifiuti Pericolosi "Assoluti" e "a Specchio"

I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco dei rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi "assoluti", a meno che non si applichino le esclusioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.

Quando un rifiuto è classificato con codici CER/EER speculari, ovvero con uno pericoloso e uno non pericoloso ("voci a specchio"), è necessario determinare le caratteristiche di pericolo che esso possiede per stabilirne la natura. L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'Allegato I alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Rifiuti Pericolosi: Definizioni Specifiche e Criteri di Valutazione

L'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, modificato dalla Legge 108/2021, fornisce definizioni specifiche e criteri per la valutazione e classificazione dei rifiuti pericolosi:

Definizioni

  • Sostanza pericolosa: una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.
  • Metallo pesante: qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi.
  • Policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB): i PCB, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio.
  • Metalli di transizione: uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi.
  • Stabilizzazione: i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi.
  • Solidificazione: processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi.
  • Rifiuto parzialmente stabilizzato: un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

Valutazione e Classificazione

Per valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri dell'Allegato I alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Per le caratteristiche HP 4, HP 6 e HP 8, si applicano i valori soglia per le singole sostanze. Se una sostanza è presente in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene considerata per il calcolo del valore limite di concentrazione.

La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» è effettuata conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254. I rifiuti contenenti specifiche sostanze pericolose (es. dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati, DDT, PCB) in quantità superiori ai limiti di concentrazione del regolamento (CE) n. 850/2004 devono essere classificati come pericolosi.

L'Elenco dei Rifiuti: Capitoli e Ambiti

La struttura del Catalogo Europeo dei Rifiuti si articola in 20 capitoli, ciascuno riferito a macroaree di attività economica che generano i rifiuti. Ogni capitolo comprende paragrafi che specificano il processo produttivo e codici a sei cifre che individuano la tipologia di rifiuto. Di seguito l'indice dei capitoli principali:

  • 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali;
  • 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti;
  • 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone;
  • 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile;
  • 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone;
  • 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici;
  • 07 Rifiuti dei processi chimici organici;
  • 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa;
  • 09 Rifiuti dell'industria fotografica;
  • 10 Rifiuti provenienti da processi termici;
  • 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa;
  • 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica;
  • 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12);
  • 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08);
  • 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);
  • 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco;
  • 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati);
  • 18 Rifiuti prodotti dalla ricerca medica e veterinaria e/o dai centri sanitari (tranne i rifiuti di cui al punto 18 01 che non sono stati oggetto di trattamento specifico in materia di prevenzione delle infezioni);
  • 19 Rifiuti provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito e industria di preparazione dell'acqua e del ghiaccio per il consumo umano;
  • 20 Rifiuti urbani e assimilabili, compresi i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

Il Ruolo del Produttore e la Gestione dei Rifiuti

Responsabilità del Produttore nella Classificazione

L'articolo 184, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che «La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore […]», prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione. Questa attribuzione avviene sulla base delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, approvate con Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 9 agosto 2021.

Principi di Gestione: Prevenzione, Recupero e Riciclaggio

La politica ambientale si pone come obiettivo prioritario la riduzione sia della quantità che della pericolosità dei rifiuti prodotti, sia del flusso dei rifiuti avviati allo smaltimento. Per questo, prevede azioni specifiche per intervenire alla fonte nel processo produttivo e per agevolare e incentivare il riciclaggio e il recupero dei rifiuti prodotti (Principio della Prevenzione, Riciclaggio e Recupero).

Il Decreto Legislativo 22/97 ha assegnato un ruolo centrale alla Gestione Integrata dei Rifiuti: il rifiuto deve essere gestito in modo da conseguire obiettivi di riciclaggio e di recupero e ridurre il flusso dei rifiuti avviati allo smaltimento. Per i rifiuti urbani, la gestione integrata richiede il raggiungimento di obiettivi minimi di raccolta differenziata e di riciclaggio. I rifiuti come carta, plastica, vetro e metalli ferrosi assumono "valore di risorsa" se si sviluppano sistemi integrati di trattamento.

La Gestione dei Rifiuti Speciali: Recupero e Smaltimento

Considerando la grande quantità di rifiuti speciali prodotti, la loro gestione è un processo complesso. Quasi 148 milioni di tonnellate (83% del totale gestito) di rifiuti speciali sono avviati a forme di recupero, mentre circa 30 milioni di tonnellate (17% del totale gestito) sono destinati ad operazioni di smaltimento. Per gestire correttamente questo iter, sono necessari soggetti autorizzati, dal trasportatore agli impianti di destino.

Flusso schematizzato della gestione dei rifiuti speciali: recupero e smaltimento

Il Ruolo Cruciale dell'Intermediario dei Rifiuti

Tra i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti speciali, spicca la figura dell'intermediario dei rifiuti. Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera l), del Testo Unico Ambientale, si definisce intermediario dei rifiuti "qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti".

Il ruolo dell'intermediario è quello di connettere il produttore/detentore del rifiuto con il trasportatore o direttamente con il destinatario finale, garantendo al produttore la migliore collocazione del proprio rifiuto sotto il profilo ambientale, legislativo ed economico. Le principali responsabilità e attività di un intermediario includono:

  • Trasporto dei rifiuti: Organizzazione e gestione della logistica per il trasporto dai produttori ai siti di trattamento, recupero o smaltimento autorizzati.
  • Gestione dei documenti: Compilazione e corretta gestione della documentazione richiesta, inclusi i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR).
  • Rispetto delle normative ambientali: Assicurare la conformità delle operazioni di gestione alle normative vigenti.
  • Scelta dei siti di destinazione: Selezione di impianti di riciclaggio, discariche o inceneritori autorizzati e adeguati.

Quadro Normativo di Riferimento

La classificazione e gestione dei rifiuti in Italia si basa su un complesso quadro normativo, in costante aggiornamento:

  • Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale" (Testo Unico Ambientale - TUA), in particolare la Parte Quarta.
  • Direttiva 2008/98/CE: Direttiva quadro sui rifiuti, riferimento principale a livello europeo.
  • Decisione 2000/532/CE: Contiene l’elenco dei codici CER (oggi EER).
  • Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116: Ha modificato il D.Lgs. 152/2006, eliminando l'assimilazione comunale e ampliando la definizione di rifiuto urbano.
  • Legge 29 luglio 2021, n. 108: Conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha definito il "nuovo" Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/06.
  • Regolamento (UE) n. 1357/2014: Ha rinominato le caratteristiche di pericolo da H a HP.
  • Delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105: Linee guida sulla classificazione dei rifiuti, approvate con Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 9 agosto 2021.
  • Circolare n. 4 del 26 aprile 2022 del Comitato Nazionale (Albo Nazionale Gestori Ambientali): Chiarimenti sull'utilizzo dei codici EER che terminano con le cifre 99.

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