L'atto di lasciare la Chiesa, pur essendo una decisione personale e spesso complessa, comporta diverse implicazioni legali, fiscali e canoniche, specialmente in contesti come quello svizzero. Questa guida mira a fornire un quadro chiaro e dettagliato sulle procedure e le conseguenze legate all'uscita dalla comunità ecclesiastica.

Come dichiarare l'uscita dalla Chiesa
Procedura Generale in Svizzera
Per dichiarare la propria uscita dalla Chiesa, è necessario inviare una lettera raccomandata alla parrocchia del proprio domicilio. Fanno eccezione alcuni cantoni, come il Vallese, dove la lettera va inviata alla parrocchia in cui si è stati battezzati. È fondamentale conservare la conferma dell’uscita dalla chiesa insieme ai propri atti.
Alcuni cantoni prevedono un termine di riflessione. Tuttavia, anche in questi casi, l’uscita è valida retroattivamente a partire dalla data della dichiarazione. L’imposta ecclesiastica è dovuta solo fino a questa data, non per tutto l’anno civile.
Casi Particolari e Cantoni Specifici
- Nel canton San Gallo, le chiese richiedono, con il benestare del Tribunale federale (sentenza BGE 104 Ia 79 del 1978), una firma ufficialmente vidimata.
- La partenza da un comune implica anche il distacco dalla relativa parrocchia. Tuttavia, questa "uscita tacita" dalla chiesa, a partire dal 1.1.2008, è diventata praticamente impossibile per i traslochi interni dopo l’entrata in vigore della legge sull’armonizzazione dei registri.
- La legge obbliga i cantoni a fare in modo che "l’appartenenza a una comunità religiosa di diritto pubblico o altrimenti riconosciuta dal cantone", come tutti gli altri dati basilari del registro, venga ritrasmessa al nuovo comune di residenza.
Identificare la propria appartenenza religiosa
Molte persone, soprattutto dopo un trasloco, non sanno a quale chiesa appartengano. Come membro di una chiesa, si dovrebbe ricevere regolarmente della corrispondenza dalla propria chiesa, e dall’intestazione dovrebbe risultare il recapito. Gli uffici di stato civile iscrivono automaticamente alla nascita o dopo un trasloco la confessione dei genitori, soprattutto se è la medesima. In tal caso, è consigliabile chiedere al controllo abitanti. Dopo i 18 anni, si dovrebbe poter verificare sulla dichiarazione d’imposta l'appartenenza a una confessione per lo stato.
Il controllo abitanti riceve dall’ufficio di stato civile la comunicazione della nascita di un bambino e scrive ai genitori chiedendo quale confessione desiderano iscrivere per il figlio. Se i genitori non reagiscono, nel registro abitanti viene iscritto "senza confessione".
Implicazioni Fiscali dell'Uscita
Per la tassazione, fa stato la data di entrata della dichiarazione presso la chiesa (sentenza del Tribunale Federale BGE 104 Ia 79). È consigliabile inviare copia della conferma dell’autorità tributaria al comune di residenza.
- Nei cantoni di Vaud, Vallese e Ticino, dove non viene riscossa l’imposta ecclesiastica/parrocchiale, le chiese sono finanziate con le imposte generali.
Se si pianifica un trasloco in Germania, è consigliabile dichiarare l’uscita dalla chiesa in Svizzera e portare con sé la conferma. Se si è stati registrati come "senza confessione" all’arrivo nel nuovo comune di residenza, si è "tacitamente" usciti e non si deve intraprendere nulla finché si abita in Svizzera. Se si è arrivati dalla Germania, è importante dichiarare la propria uscita dalla chiesa al momento della notifica del rientro in Germania. Per questo è necessaria una conferma in Germania, altrimenti si rischia di dover pagare le imposte.
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Battesimo, Famiglia e Matrimonio
La Registrazione del Battesimo e la sua Immutabilità
I battesimi sono registrati nei registri parrocchiali, dove vengono annotate anche ulteriori azioni come cresime, ecc. Una radiazione delle iscrizioni non è possibile, poiché ciò falsificherebbe il fatto storico. A questo scopo, è necessario rivolgersi alla relativa parrocchia. Di solito, le parrocchie cattoliche inoltrano direttamente l’uscita alla parrocchia competente. Il Dicastero per i Testi Legislativi, con Nota esplicativa del 17 aprile 2025, ha chiarito che non si può cancellare la propria iscrizione fatta nel Registro dei Battesimi, se non per correggere eventuali errori di trascrizione. La Nota precisa, inoltre, che il suddetto registro ha lo scopo di dare certezza storico-sacramentale e riscontro oggettivo ai sacramenti amministrati dalla Chiesa, di cui occorre tener conto come presupposti necessari per altre attività future ecclesiali.
Il liber baptizatorum è il registro ufficiale - diventato obbligatorio a partire dal Concilio di Trento del 1563 - tenuto da ogni parrocchia in cui i parroci annotano i dati anagrafici del battezzato, dei genitori, la data, il nome del celebrante e i nomi del padrino e/o della madrina. La registrazione dell’avvenuta ricezione del Sacramento non costituisce soltanto un dato che testimonia l’adesione del soggetto, in quel momento esatto, alla fede cattolica, ma rappresenta una certificazione documentale di un fatto storico indelebile avvenuto nella vita del soggetto.
La Confessione dei Minori
Figli maggiori di 16 anni decidono da soli sulla propria confessione. Per i minori di 16 anni decidono i genitori, che possono, nella medesima lettera, dichiarare l’uscita dei propri figli. Se i genitori escono dalla chiesa senza inoltrare anche una dichiarazione di uscita per i figli, l’imposta parrocchiale per il figlio resta dovuta, secondo la sentenza del Tribunale Federale del 2010. Fino a quella data, in generale, si rinunciava a riscuotere presso i genitori l’imposta parrocchiale per i figli.
L’appartenenza a una chiesa è un fatto personale. Una persona adulta deve uscire di propria iniziativa. Se uno dei genitori è membro della chiesa, di regola non ci dovrebbero essere problemi. Anzi, se è cattolico, ha addirittura il compito di crescere i figli nel cattolicesimo. L’imponibilità all’imposta parrocchiale del marito di altra confessione o senza deriva dal dovere di sostentamento secondo il diritto di famiglia.
Implicazioni per il Matrimonio e Altri Riti
Il matrimonio è un atto civile presso l’ufficio di stato civile. Se si vuole sposarsi in chiesa, ciò di solito non è un problema se uno dei partner appartiene alla chiesa in questione. Se come non credente si vuole sposare un/a cattolico/a, può esserci un problema in quanto un matrimonio cattolico è un contratto secondo diritto canonico. Esso prevede che gli sposi si impegnino, eventualmente per iscritto, a crescere i figli nel cattolicesimo. Questa clausola è nulla per il diritto civile (Codice Civile Svizzero art. 303); si può quindi firmare senza temere alcuna conseguenza giuridica.
Se si tiene alla cresima o confermazione malgrado l’uscita dalla chiesa, si deve chiedere alla parrocchia, che potrebbe richiedere delle tasse per genitori senza confessione.
I cimiteri sono istituzioni statali. I cimiteri più grandi possiedono spesso sale di commiato, che possono essere utilizzate da chiunque per cerimonie funebri. In certi comuni, può essere utilizzata anche la chiesa a tale scopo.

Quadro Canonico e Protezione dei Dati
La Posizione della Chiesa Cattolica sull'Abbandono
Il Codice di diritto canonico stabilisce la giurisdizione della Chiesa su tutti i battezzati, precisando che alle leggi ecclesiastiche "sono tenuti tutti i battezzati nella Chiesa cattolica". Per i riformati, l’uscita dalla chiesa, malgrado lo statuto di pubblica utilità, è analoga a quella da un’associazione: chi dichiara la propria uscita, non è più membro. Per i cattolici la situazione è più complessa, tendono a non accettare facilmente l'abbandono dei loro fedeli e si appellano alle regole del diritto canonico.
L’iscrizione dell’uscita dalla chiesa nel registro battesimale dovrebbe attestare canonicamente la non appartenenza alla chiesa cattolica (ad esempio, dopo conversione a un’altra confessione) e quindi, secondo can. 1117, liberare anche dagli obblighi formali del matrimonio. Tuttavia, la questione non è così semplice. Alcuni autori sostengono che, secondo il diritto canonico, non si può uscire di propria iniziativa dalla chiesa, ma si può solo esserne espulsi per scisma, eresia o apostasia.
La Cancelleria Vescovile pubblica il testo rivolto ai parroci della Diocesi. Premesso che non è possibile ottenere la cancellazione dell'atto di Battesimo, dal momento che attesta un fatto realmente accaduto, è invece obbligatorio, sia dal punto di vista della normativa canonica che di quella civile, procedere all'annotazione, a margine dell'atto di Battesimo, della volontà dell'interessato di non far più parte della Chiesa cattolica. Deve inoltre essere data notizia al richiedente dell'avvenuta annotazione.
La richiesta di non far più parte della Chiesa cattolica può configurare un atto formale di separazione, con rilevanti conseguenze quali: esclusione dall'incarico di padrino per il Battesimo e la confermazione; necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico; privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento; esclusione dai sacramenti e dai sacramentali; scomunica latae sententiae.
Una volta ricevuta la richiesta con allegata la copia del documento di identità, il Parroco la trasmetterà alla Cancelleria della Curia vescovile, unitamente a un estratto dell’atto di Battesimo. È importante tener presente che la richiesta di non far più parte della Chiesa cattolica è un atto protetto dal segreto d'ufficio e pertanto il Parroco non dovrà farne menzione con altre persone (tanto meno con i familiari del richiedente!).

Protezione dei Dati Personali e Richieste
In linea generale, i dati personali idonei a rivelare, tra gli altri, anche le convinzioni religiose del soggetto, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante. Tuttavia, a seguito di modifica alla legge n. 675/99, il trattamento dei dati sensibili in materia religiosa non necessita del consenso scritto dell’interessato e della previa autorizzazione del Garante.
In una società sempre più secolarizzata, vi sono state numerose richieste di uscita dalla Chiesa cattolica, con atto formale, da parte di atei, agnostici e razionalisti. Al fine di rendere più semplice e agevolare il processo, alcune organizzazioni hanno distribuito istanze pro forma ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 da inviare, tramite raccomandata A/R, al Parroco della parrocchia in cui è avvenuto il Battesimo. In questa istanza si chiede la rettifica del dato contenuto nel Registro del Battesimo e la volontà inequivocabile di non essere più considerato cattolico.
In effetti, al fine di contrastare questo fenomeno, Papa Benedetto XVI è intervenuto con una Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio "Omnium in Mentem" del 2009, modificando alcune norme del Codice di Diritto canonico. L’intervento legislativo si è giustificato in considerazione del fatto che, come si legge nel testo del Motu Proprio, sono "sorte molte difficoltà tanto nell’azione pastorale quanto nella prassi dei tribunali".
Tuttavia, il diritto all’apostasia come actus defectionis ab Ecclesia, libero e cosciente, è comunque tutelato. Esso, infatti, si può manifestare come decisione di un soggetto volto a rompere ogni precedente legame con la Chiesa anche per "fatti concludenti", che in diritto costituiscono una forma di manifestazione tacita della volontà negoziale.
In Europa, il dibattito sulla possibilità di rimuovere o meno le iscrizioni di battesimo dall’apposito registro è, ancora oggi, aperto. Diverse e opposte sono state le pronunce. In Spagna, ad esempio, la Corte Suprema con Sentenza n. 1747/2008 ha ribadito che non è possibile cancellare la propria iscrizione battesimale dal registro parrocchiale, poiché il registro contiene solamente un fatto storico. Recentemente (2 febbraio 2024), in Francia il Conseil d’Etat ha respinto una richiesta simile, sostenendo che il registro rappresenta una fonte contenente fatti storici.
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