La norma CEI 11-27, pubblicata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), rappresenta un riferimento fondamentale per la sicurezza nei lavori su impianti elettrici e nelle attività svolte in prossimità di essi. Questa norma riguarda una vasta gamma di attività, dagli interventi diretti sugli impianti elettrici alla manutenzione, fino ai lavori non elettrici eseguiti, ad esempio, nelle vicinanze di impianti elettrici, linee elettriche aeree o cavi sotterranei non isolati.
Le continue correzioni e aggiornamenti del testo riflettono l’evoluzione tecnologica e normativa, assicurando che le misure di sicurezza siano sempre allineate alle migliori prassi ed esigenze.
La Norma CEI 11-27:2025 - Novità e Ambito di Applicazione
Contesto e Evoluzione
Nel mese di ottobre 2025 è stata pubblicata la sesta edizione della norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” (CEI 11-27:2025). La nuova versione è in vigore dal 1° novembre 2025 e sostituisce la CEI 11-27:2021, la quale rimane applicabile fino al 29 maggio 2026. È previsto un periodo transitorio fino a questa data, dopo il quale la versione 2021 sarà definitivamente ritirata e non più applicabile.
La sesta edizione presenta una struttura identica alla norma CEI EN 50110-1:2024-05, da cui deriva, e si inserisce nel processo di armonizzazione con la normativa europea. Lo scopo della nuova pubblicazione è, infatti, quello di adeguare il testo all'ultima edizione della Norma CEI EN 50110-1 e al Decreto Legislativo 81/08.
Struttura e Applicabilità
La norma riguarda le operazioni e le attività di lavoro sugli impianti elettrici o ad essi connesse e le operazioni vicino agli impianti. Si applica a tutti gli impianti messi in esercizio a qualunque livello di tensione (fissi, mobili, permanenti e provvisori) e destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all'utilizzazione dell'energia elettrica.
In particolare, la CEI 11-27 fornisce le prescrizioni di sicurezza per le attività sugli impianti elettrici e si applica alle procedure di lavoro e a quelle di esercizio durante i lavori e la manutenzione. Essa riguarda tutti i lavori elettrici e anche i lavori non elettrici quali, ad esempio, lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati, come previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. Tuttavia, non si applica ai lavori sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua, trattati nella Norma CEI 11-15.

Principali Novità e Obiettivi
Le principali modifiche introdotte rispetto alla precedente versione riguardano:
- Un adeguamento generale alla CEI EN 50110-1:2024.
- Nuove definizioni per le figure professionali coinvolte e le attività lavorative, tenendo conto anche delle definizioni contenute nel D.Lgs. 81/08.
- Nuove indicazioni per le distanze di lavoro.
- Nuovi allegati sui pericoli degli archi elettrici e sulle procedure d’emergenza.
Uno degli obiettivi principali della Norma CEI 11-27 è garantire che gli impianti elettrici siano progettati e realizzati in conformità con le norme di sicurezza. Il documento normativo viene periodicamente aggiornato per tenere conto degli sviluppi tecnologici nel settore dell'elettricità.
Figure Professionali Coinvolte
La norma individua e descrive diverse figure professionali attraverso specifici acronimi, chiarendo i ruoli di responsabilità e coordinamento:
- Unità Responsabile di un Impianto elettrico (URI): L'unità o la persona con la maggior responsabilità dell'impianto elettrico. Alla URI è demandata la responsabilità complessiva dell'esercizio sicuro di un impianto elettrico.
- Responsabile dell'Impianto (RI): La persona responsabile della sicurezza durante l'attività di lavoro (elettrico o non elettrico) che richieda un intervento sull'impianto. Il ruolo del RI è attivo solo durante i lavori elettrici sull'impianto.
- Gestore dell'Impianto (GI): Figura correlata, talvolta citata nel contesto delle responsabilità.
- Gestore Programmazione Lavoro (GL): Quando ricoperta da una persona diversa dal RLE, ha la responsabilità di preparare il lavoro e di condividerlo con il RLE.
- Unità Responsabile della Realizzazione del Lavoro (URL): L'unità o la persona a cui è affidato l'incarico di realizzare il lavoro. L'URL non solo esegue il lavoro, ma ne è anche responsabile della preparazione.
- Responsabile del Lavoro Elettrico (RLE): Persona che conduce il lavoro elettrico.
- Persona Preposta alla Conduzione del Lavoro (PL): Ha la responsabilità della conduzione dei lavori elettrici, normalmente svolti da più persone da lui stesso incaricate. Il PL svolge le funzioni del preposto del D.Lgs. 81/08, con ulteriori competenze in campo elettrico.
- Lavoratore (LAV): Esegue l'attività.
- Persona Esperta (PES): Ha conoscenze ed esperienza sufficienti per occuparsi in autonomia di lavori elettrici, analizzare i rischi e evitare i pericoli.
- Persona Avvertita (PAV): Svolge professionalmente lavori elettrici dopo aver ricevuto adeguata formazione ed essere stata avvisata dei pericoli.
- Persona Comune (PEC): Figura priva di specifiche conoscenze o esperienza di antinfortunistica elettrica.
Obiettivi di Sicurezza e Prescrizioni Minime
La norma prescrive misure per la protezione contro i contatti diretti, indiretti e per la corretta messa a terra degli impianti:
- Protezione contro i contatti diretti: L'impianto elettrico deve essere progettato e realizzato in modo da evitare i contatti diretti con parti sotto tensione.
- Protezione contro i contatti indiretti: Devono essere adottate misure per prevenire i contatti indiretti, che si verificano quando una persona entra in contatto con parti conduttive che potrebbero diventare sotto tensione in caso di guasto.
- Messa a terra degli impianti: La norma prevede la corretta messa a terra degli impianti elettrici, riducendo il rischio di tensioni pericolose in caso di guasti o di scariche atmosferiche.
Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi per adottare le misure di prevenzione opportune e individuare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari, quali:
- Guanti di protezione: Per proteggere le mani dagli effetti nocivi delle tensioni e delle correnti elettriche.
- Calzature di sicurezza: Per proteggere i piedi da contatti elettrici, cadute di oggetti pesanti e lesioni.
- Caschi di protezione: Essenziali per proteggere la testa dagli urti e dai colpi.
- Occhiali di sicurezza: Proteggono gli occhi da agenti chimici, particelle volanti e rischi elettrici come scintille o flash.
Distanze di Sicurezza e Tipologie di Lavoro
La nuova CEI 11-27:2025 rafforza e amplia le prescrizioni in materia di valutazione delle distanze di sicurezza e di individuazione della tipologia di lavoro. La preparazione del lavoro diventa un elemento fondamentale per identificare correttamente le zone di rischio elettrico e applicare le misure necessarie per tutelare il lavoratore, gli attrezzi utilizzati e i mezzi d’opera impiegati. Questa attività preliminare è essenziale perché costituisce la base per la scelta della tipologia di lavoro e per l’applicazione dei valori di sicurezza.
Obiettivi della Preparazione del Lavoro
La preparazione del lavoro ha i seguenti obiettivi principali:
- Identificare le zone di lavoro sulla base delle distanze di sicurezza amministrative (DL, DV, DA9).
- Determinare la tipologia di lavoro da eseguire: lavoro sotto tensione, lavoro in prossimità, lavoro in vicinanza, lavoro fuori tensione.
- Valutare le distanze minime di lavoro DW (Working Distance), ove necessarie.
- Valutare la distanza reale tra parti attive, lavoratore, attrezzatura e mezzi d’opera.
- Individuare eventuali protezioni aggiuntive (schermi, barriere, involucri isolanti).
- Documentare nel Piano di Intervento tutti i calcoli e le verifiche effettuate.
Una parte attiva nel funzionamento ordinario è definita come una parte in tensione. Un'attività svolta su una parte attiva accessibile, in tensione o meno, è qualificabile come lavoro elettrico.
Le Zone di Rischio Elettrico e le Distanze Amministrative
La CEI 11-27 indica le zone con accesso limitato in base alla distanza dalle parti attive dell’impianto. Le distanze DL (Distanza Limite) e DV (Distanza di Vicinanza) sono definite come un insieme di valori minimi amministrativi. Fino a 70 kV per DL prevalgono considerazioni ergonomiche rispetto a quelle della componente elettrica oltre 70 kV. I valori minimi di DL sono confermati con il metodo di calcolo previsto nella CEI EN 61472. I valori intermedi per DL e DV si possono determinare con interpolazione lineare.
Nel D.Lgs. 81/08, articoli 83 e 117, è usata la parola “prossimità” per definire la zona delimitata dalla distanza d < DA9. Nella norma CEI 11-27, invece, è definita “zona prossima” la zona tale che DL < d ≤ DV. Per evitare confusione, nel contesto di lavori non elettrici si utilizza la locuzione “in vicinanza”, che compare nel testo dell’Art. 83.

Tipologie di Lavoro e Relazione con le Distanze
La CEI 11-27:2025 suddivide i lavori elettrici in funzione della distanza dalle parti attive:
- Lavori sotto tensione: Sono svolti all’interno della zona sotto tensione (distanza inferiore o uguale a DL). In questo caso, la norma non richiede il calcolo della DW, poiché valgono procedure specifiche e autorizzazioni particolari. Costituiscono un lavoro elettrico quando un lavoratore deve entrare in contatto con le parti attive in tensione o raggiungere l'interno della zona di lavoro sotto tensione con parti del corpo o attrezzi.
- Lavori fuori tensione: Prevedono la messa in sicurezza dell’impianto secondo una sequenza che include sezionamento, blocco, verifica assenza tensione, messa a terra e in cortocircuito, e delimitazione della zona. Una volta messo fuori tensione, il rischio elettrico è annullato e le distanze di sicurezza non si applicano più.
- Lavori in prossimità: Avvengono nella zona compresa tra DL e DV (DL < d ≤ DV). Richiedono la determinazione della distanza minima di lavoro DWL, basata su DL, L (lunghezza del mezzo o dell'attrezzatura) ed E (altri fattori).
- Lavori in vicinanza (lavori non elettrici): Avvengono nella zona compresa tra DA9 e DV (DA9 < d ≤ DV). Richiedono il calcolo della distanza minima DWV, basata su DV, L ed E. Un lavoro svolto ad una distanza minore di DA9 e maggiore di DV (ad esempio, costruzione, scavo, pulizia, verniciatura) si configura come lavoro non elettrico.
La Distanza DW (Working Distance), introdotta con la VI edizione, rappresenta la distanza ergonomica di lavoro. La sua implementazione mira a garantire una maggiore sicurezza operativa, specie in situazioni dove gli operatori lavorano con attrezzature o mezzi d’opera che potrebbero avvicinarsi a parti attive.
Interazione con il D.Lgs. 81/08
Articoli 83 e 117 del Testo Unico
All’interno del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro) sono indicate anche le normative riguardanti i lavori su impianti elettrici. In particolare, gli articoli 82 e 83, riferendosi alla Norma tecnica CEI 11-27, regolarizzano i lavori sotto tensione e in prossimità di parti attive.
L’Art. 83 (Capo III, Titolo III) del Testo Unico riguarda i lavori che si svolgono in vicinanza di parti attive, mentre l’Art. 117 (Capo II, Titolo IV) riguarda i lavori che si svolgono in vicinanza di parti attive nei cantieri. L’avvicinamento a linee elettriche aeree di media o alta tensione può causare scariche elettriche e folgorazione anche senza contatto fisico diretto.
L’Art. 83, comma 1, recita: “Non possono essere eseguiti lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’Allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.” Il comma 2 aggiunge: “Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.”
Per quanto riguarda i lavori in prossimità di parti attive, il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che essi non possono essere eseguiti se le parti attive non risultano protette o a distanze inferiori ai limiti descritti nel Decreto stesso.
Tabella delle Distanze di Sicurezza (DA9)
In relazione al punto 2 dell'Art. 83 del D.Lgs. 81/2008 e tenuto conto della Tabella 1 riportata nell'Allegato IX, la norma CEI 11-27 ha esteso il suo campo di applicazione anche alla zona dove si svolgono “lavori non elettrici”, compresi tra la distanza DA9 della Tabella 1 del D.Lgs. 81/08 e la DV della norma tecnica. La regola nazionale per tali distanze è stata stabilita dai limiti della Tabella 1 dell’Allegato IX, poi ripresa ed usata per integrare la Tabella A.1 della EN 50110-1 come riportato nella Tabella A.1 della norma CEI 11-27.
| Tensione nominale (V) | Distanza (m) |
|---|---|
| ≤ 1000 | 3 |
| > 1000 ≤ 30 000 | 3,5 |
| > 30 000 ≤ 130 000 | 5 |
| > 130 000 ≤ 220 000 | 6 |
| > 220 000 ≤ 380 000 | 7 |
| > 380 000 | 8 |
Nei cantieri edili, posti a distanza minore di DA9 da parti in tensione non protette o non sufficientemente protette, occorre tenere in considerazione l’Art. 117 del Testo Unico.
L’Art. 83 del TU consente di derogare alle distanze di cui alla Tabella 1, Allegato IX, a condizione che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi. Ad esempio, in un lavoro di movimentazione materiali con una gru a torre con possibilità del braccio di entrare all’interno di DV, il datore di lavoro può optare per l’adozione di un ostacolo.
Responsabilità del Datore di Lavoro
Per la gestione dei rischi aggiuntivi e interferenziali nei cantieri in cui operano 2 o più imprese (anche non contemporaneamente), si rimanda agli obblighi previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08.
Quando non si ricade nell’obbligo di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e in ambienti di lavoro diversi dal cantiere, trova applicazione l’Art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In questo caso, il datore di lavoro committente effettua la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, fornisce le informazioni sui rischi specifici (come la presenza di linee aeree), promuove la cooperazione e il coordinamento, e procede alla valutazione dei rischi da interferenze con la conseguente redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
L'Errata Corrige della CEI 11-27:2025
A dicembre è stato pubblicato il documento “CEI 11-27;EC”, che presenta una Errata Corrige della Norma CEI 11-27:2025. Tale correzione si è resa necessaria per aggiornare alcuni rimandi all’interno del testo normativo, senza introdurre modifiche sostanziali di carattere tecnico, procedurale o prescrittivo.
Principali Correzioni Segnalate
L’Errata Corrige interviene quasi esclusivamente con correzioni redazionali e rettifiche di rimandi e riferimenti interni:
- Terminologia: Sostituzione in tutto il testo normativo del termine “gestore dell’impianto elettrico” con “gestore dell’impianto” (inclusi titoli e definizioni).
- Valori numerici: In alta tensione (AT) viene variato il valore da “35 000” a “36 000” V.
- Rimandi e riferimenti: Rettifiche o variazioni di diverse note e rimandi, ad esempio per le distanze di lavoro minime (note 3 e 4), per le condizioni di lavoro e per le prescrizioni specifiche riguardo alle condizioni atmosferiche.
Una variazione riguarda anche una illustrazione relativa alle distanze di lavoro minime. L'Errata Corrige, pur non operando modifiche nell’impianto tecnico della norma, rappresenta un riferimento importante per tutti coloro che devono utilizzare correttamente i richiami regolamentari nella redazione della documentazione in materia di sicurezza.
Formazione e Addestramento
La sesta edizione della norma introduce una serie di chiarimenti operativi riguardo la formazione del personale che svolge lavori elettrici o attività in prossimità di parti attive. La CEI 11-27:2025-10 ribadisce l’articolazione dei percorsi formativi nelle quattro tipologie di corso (1A, 2A, 1B, 2B), fornendo una maggiore strutturazione su modalità, responsabilità e verifica delle capacità operative.
Percorsi Formativi e Aggiornamento
Questo aspetto si discosta dalla precedente edizione 2021, in cui la parte pratica veniva talvolta delegata ai soli enti formatori. Ora la norma chiarisce che l’addestramento non è delegabile come concetto di responsabilità del Datore di Lavoro: l’ente può supportare il Datore di Lavoro, ma la verifica dell’idoneità deve essere condotta dall’azienda, in coerenza con l’esperienza e le mansioni del lavoratore, e l'attività pratico-operativa deve essere tracciata.
La sesta edizione conferma l’obbligo di aggiornamento quinquennale, ma indica una durata minima di 4 ore per il personale PAV/PES (sui percorsi formativi di base 1A, 1B) e 4 ore per il personale identificato dal Datore di Lavoro come idoneo ai lavori sotto tensione (sui percorsi formativi di base 2A e 2B).
In relazione al tipo di attività e alla distanza dalla fonte di tensione, il datore di lavoro è obbligato a individuare una specifica qualifica per chi opera nelle zone più o meno distanti dall’attività elettrica. La Normativa CEI 11-27 prevede dunque la formazione necessaria per gli addetti ai lavori elettrici, in base al ruolo del singolo lavoratore e del suo approccio con la fonte di tensione.