Norme di Diritto Canonico sulla Permanenza del Parroco nella Parrocchia

Le norme di diritto canonico definiscono la permanenza e il ruolo del parroco nella comunità parrocchiale, ponendo particolare enfasi sulla cura pastorale e il bene spirituale dei fedeli. Il concetto di stabilità dell'ufficio pastorale, pur radicato nella tradizione, ha subito un'evoluzione significativa, specialmente dopo il Concilio Vaticano II, per adattarsi a una visione più dinamica e missionaria del ministero presbiterale.

Evoluzione del Concetto di Stabilità del Parroco

L'allocuzione sulla stabilità del parroco fa riferimento al periodo di permanenza del parroco nella propria comunità parrocchiale. Nel Codice Pio-Benedettino, il parroco era di fatto detentore dell'ufficio parrocchiale per tutta la vita. Egli è chiamato alla cura pastorale e al bene spirituale dei fedeli a lui affidati, con il fine di offrire ai fedeli un servizio pastorale efficace.

Il concetto di stabilità dell'ufficio pastorale, previsto già dal Codice Pio-Benedettino, subiva un contemperamento nelle norme relative alla rimozione del parroco (canoni 192-195). Alcuni aspetti di questo processo di revisione trovarono eco anche nel decreto Maxima Cura (Decreto della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, 22 febbraio 1966), che, pur trattando della formazione sacerdotale, anticipava una visione più dinamica del ministero presbiterale, confluita poi nella revisione del Concilio Vaticano I.

A ciò si aggiunga che il parroco è in ogni caso invitato a presentare in maniera libera e spontanea la propria rinuncia alla parrocchia al compimento del 75° anno di età. Se prima del Concilio Vaticano II, il parroco "sposava" la parrocchia, successivamente ad esso, il ministero del parroco veniva sempre più delineato fuori dal vecchio concetto di officium da intendersi come una specie di centro di imputazione di diritti/doveri, favorendo maggiormente il concetto di cura pastorale. Su questo punto, molto ha scritto F. Coccopalmerio (Cfr. F. COCCOPALMERIO, De parrochiæ personalitate iuridica a Codice 1917 usque ad Codicem 1983, in Periodica, LXXIV (1985), pp. 325-388; F. COCCOPALMERIO, De Vicariis parœcialibus, in Periodica, LXXVIII (1989), pp. 319-344; F. COCCOPALMERIO, De Parochis, in Periodica, LXXVIII (1989), pp. 54-112).

L'Influenza di Papa Francesco e la Visione Missionaria

Con l'esortazione apostolica Evangelii Gaudium (EG, nn. 30-33), il concetto dell'ufficio del parroco acquisisce un significato e un respiro pienamente missionario. Papa Francesco sottolinea che nella sua missione di favorire una comunione dinamica, aperta e missionaria, il Vescovo dovrà stimolare e ricercare la maturazione degli organismi di partecipazione proposti dal Codice di Diritto Canonico e di altre forme di dialogo pastorale, con il desiderio di ascoltare tutti e non solo alcuni.

Inoltre, viene evidenziato come evitare il cambiamento per basarsi solo sulla tradizione sarebbe deleterio: "L'abitudine ci seduce e ci dice che non ha senso cercare di cambiare le cose, che non possiamo far nulla di fronte a questa situazione, che è sempre stato così e che tuttavia siamo andati avanti. Per l'abitudine noi non affrontiamo più il male e permettiamo che le cose vadano come vanno, o come alcuni hanno deciso che debbano andare. Ma, dunque, lasciamo che il Signore venga a risvegliarci! A dare uno scossone al nostro torpore, a liberarci dall'inerzia!".

Papa Francesco interviene dunque su quanto elaborato dalla dottrina, attuando concretamente quanto più volte detto ai vescovi italiani: "La dottrina cristiana non è un sistema chiuso incapace di generare domande, dubbi, interrogativi, ma è viva, sa inquietare, sa animare".

La Relazione Parroco-Popolo di Dio in Ottica Missionaria

Una riflessione sull'evoluzione storica del concetto di stabilità pastorale non può prescindere dall'evoluzione stessa della relazione esistente tra parroco e popolo di Dio. Oggi, questa relazione non è più incentrata su una cultura o su una società 'cristiana' come avveniva in passato, bensì in un'ottica missionaria, in cui sono i laici stessi, quindi i parrocchiani, ad assumere un ruolo centrale sia sul territorio che in relazione diretta con il popolo di Dio, considerata anche la forte riduzione di partecipazione alla vita parrocchiale, ma più in generale alla vita di fede cristiana. A riguardo, eliminare la permanenza stabile del parroco di certo non elide un fattore molto importante legato allo status del parroco, che rimane il punto di riferimento per la vita di fede e la cura delle anime.

schema dell'evoluzione storica del ruolo del parroco nel diritto canonico

Requisiti e Compiti del Parroco

Requisiti per la Nomina

Perché uno sia nominato parroco validamente, deve essere costituito nel sacro ordine del presbiterato. Si distingua inoltre per sana dottrina e onestà di costumi, sia dotato di zelo per le anime e di ogni altra virtù e abbia quelle qualità che sono richieste sia dal diritto universale, sia dal diritto particolare per la cura pastorale della parrocchia in questione. Per conferire a qualcuno l'ufficio di parroco, è necessario che venga accertata con sicurezza la sua idoneità nel modo determinato dal Vescovo, anche mediante un esame (can. 521).

Colui che è stato promosso alla cura pastorale di una parrocchia, la ottiene ed è tenuto ad esercitarla dal momento della presa di possesso (can. 527 § 1). L'immissione in possesso del parroco spetta all'Ordinario del luogo o ad un sacerdote da lui delegato e devono essere osservate le modalità determinate dalla legge particolare o dalla legittima consuetudine; tuttavia, per giusta causa, il medesimo Ordinario può dispensare da tali modalità; in tal caso la dispensa comunicata alla parrocchia sostituisce la presa di possesso (can. 527 § 2). L'Ordinario del luogo determina il tempo entro il quale deve avvenire la presa di possesso della parrocchia; trascorso inutilmente tale tempo, se non si sia opposto un giusto impedimento, può dichiarare la parrocchia vacante (can. 527 § 3).

Funzioni Specifiche del Parroco

Le funzioni affidate al parroco in modo speciale sono le seguenti (can. 530):

  • Amministrare il battesimo.
  • Amministrare il sacramento della confermazione a coloro che sono in pericolo di morte, a norma del can. 883, n. 3.
  • Amministrare il Viatico e l'unzione degli infermi, fermo restando il disposto del can. 1003, §§ 2 e 3, e impartire la benedizione apostolica.
  • Assistere al matrimonio e benedire le nozze.
  • Celebrare i funerali.
  • Benedire il fonte battesimale nel tempo pasquale, guidare le processioni fuori della chiesa e impartire le benedizioni solenni fuori della chiesa.
  • Celebrare l'Eucarestia più solenne nelle domeniche e nelle feste di precetto.

Doveri di Residenza e Assenza

Il parroco è tenuto all'obbligo di risiedere nella casa parrocchiale in vicinanza della chiesa; tuttavia in casi particolari, per giusta causa, l'Ordinario del luogo può permettere che dimori altrove, soprattutto in un'abitazione comune a più presbiteri, purché si sia provveduto in modo opportuno e adeguato all'adempimento degli incarichi parrocchiali (can. 533 § 1).

A meno che non sussista un motivo grave, il parroco può assentarsi ogni anno dalla parrocchia per ferie al massimo per un mese, continuo o interrotto; in questo tempo delle ferie non vengono computati i giorni che il parroco dedica una volta all'anno al ritiro spirituale; tuttavia, per assentarsi dalla parrocchia per un tempo superiore ad una settimana, il parroco è tenuto ad avvertirne l'Ordinario del luogo (can. 533 § 2). Spetta al Vescovo diocesano stabilire norme che assicurino, durante l'assenza del parroco, l'esercizio della cura pastorale della parrocchia tramite un sacerdote fornito delle debite facoltà (can. 533 § 3).

Organismi di Partecipazione e Collaborazione

Per la gestione della parrocchia e il supporto al parroco, il diritto canonico prevede diverse strutture e organismi.

Consiglio Presbiterale

Il consiglio presbiterale è un organismo di partecipazione e collaborazione. Circa la metà dei membri viene liberamente eletta dai sacerdoti a norma dei canoni e degli statuti; alcuni sacerdoti, a norma degli statuti, devono essere membri di diritto (cioè appartenenti al consiglio per l'ufficio loro affidato); il Vescovo diocesano ha piena facoltà di nominare alcuni liberamente (can. 497).

Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del consiglio presbiterale tutti i sacerdoti secolari incardinati nella diocesi e i sacerdoti secolari non incardinati nella diocesi e i sacerdoti membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica i quali, dimorando nella diocesi, esercitano in suo favore qualche ufficio (can. 498 § 1). Per quanto gli statuti lo prevedano, lo stesso diritto di elezione può essere conferito ad altri sacerdoti che abbiano nella diocesi il domicilio o il quasi-domicilio (can. 498 § 3).

I membri del consiglio presbiterale siano designati per il tempo determinato dagli statuti, però in modo tale che entro un quinquennio si rinnovi tutto il consiglio o una parte di esso (can. 501 § 1). Quando la sede diventa vacante, il consiglio presbiterale cessa e i suoi compiti sono svolti dal collegio dei consultori; entro un anno dalla presa di possesso, il Vescovo deve costituire nuovamente il consiglio presbiterale (can. 501 § 2). Se il consiglio presbiterale non adempie il compito affidatogli per il bene della diocesi oppure ne abusa gravemente, il Vescovo diocesano, consultato il Metropolita, o, se si tratta della stessa sede metropolitana, il Vescovo suffraganeo più anziano di carica, può scioglierlo, ma entro un anno deve costituirlo nuovamente (can. 501 § 3).

Collegio dei Consultori

Fra i membri del consiglio presbiterale il Vescovo diocesano nomina liberamente alcuni sacerdoti, in numero non minore di sei e non maggiore di dodici, i quali costituiscono per un quinquennio il collegio dei consultori, con i compiti determinati dal diritto; tuttavia al termine del quinquennio esso continua ad esercitare le sue funzioni finché non viene costituito il nuovo collegio (can. 502 § 1).

Il collegio dei consultori è presieduto dal Vescovo diocesano; mentre poi la sede è impedita o vacante, è presieduta da colui che sostituisce interinalmente il Vescovo oppure, se costui non è ancora stato costituito, dal sacerdote più anziano di ordinazione nel collegio dei consultori (can. 502 § 2). La Conferenza Episcopale può stabilire che i compiti del collegio dei consultori siano affidati al capitolo cattedrale (can. 502 § 3). Nel vicariato e nella prefettura apostolica i compiti del collegio dei consultori spettano al consiglio della missione di cui al can. 495, § 2, a meno che il diritto non stabilisca diversamente (can. 502 § 4).

Consiglio Pastorale e per gli Affari Economici

Il consiglio pastorale è composto da fedeli che siano in piena comunione con la Chiesa cattolica, sia chierici, sia membri di istituti di vita consacrata, sia soprattutto laici; essi vengono designati nel modo determinato dal Vescovo diocesano (can. 512 § 1). I fedeli designati al consiglio pastorale siano scelti in modo che attraverso di loro sia veramente rappresentata tutta la porzione di popolo di Dio che costituisce la diocesi, tenendo presenti le diverse zone della diocesi stessa, le condizioni sociali, le professioni e inoltre il ruolo che essi hanno nell'apostolato, sia come singoli, sia in quanto associati (can. 512 § 2). Al consiglio pastorale non vengano designati se non fedeli che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (can. 512 § 3).

In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 537.

rappresentazione grafica della composizione e delle funzioni del consiglio pastorale parrocchiale

Amministrazione Parrocchiale e Questioni Speciali

Parrocchie Unite a Capitoli dei Canonici

Le parrocchie non siano più unite al capitolo dei canonici; quelle che sono tuttora unite ad un capitolo, ne siano separate da parte del Vescovo diocesano (can. 510 § 1). Nella chiesa che sia insieme parrocchiale e capitolare, venga costituito un parroco, scelto fra i capitolari o meno; questi è tenuto a tutti i doveri e possiede i diritti e le facoltà che, a norma del diritto, sono proprie del parroco (can. 510 § 2).

Spetta al Vescovo diocesano stabilire norme precise mediante le quali possano essere debitamente armonizzati i doveri pastorali del parroco e le funzioni proprie del capitolo, facendo in modo che il parroco non sia di impedimento alle funzioni capitolari e il capitolo non sia di impedimento a quelle parrocchiali; se sorge un conflitto, lo dirima il Vescovo diocesano il quale deve curare innanzitutto che si provveda in modo adeguato alle necessità pastorali dei fedeli (can. 510 § 3). Le offerte che vengono elargite ad una chiesa contemporaneamente parrocchiale e capitolare, si presumono elargite alla parrocchia, se non consti altro (can. 510 § 4).

Cura Pastorale Affidata in Solido o a Non Sacerdoti

Quando le circostanze lo richiedono, la cura pastorale di una parrocchia, o di più parrocchie contemporaneamente, può essere affidata in solido a più sacerdoti, a condizione tuttavia che uno di essi ne sia il moderatore nell'esercizio della cura pastorale, tale cioè che diriga l'attività comune e di essa risponda davanti al Vescovo (can. 517 § 1).

Nel caso che il Vescovo diocesano, a motivo della scarsità di sacerdoti, abbia giudicato di dover affidare ad un diacono o ad una persona non insignita del carattere sacerdotale o ad una comunità di persone una partecipazione nell'esercizio della cura pastorale di una parrocchia, costituisca un sacerdote il quale, con la potestà e le facoltà di parroco, sia il moderatore della cura pastorale (can. 517 § 2).

Archivi Parrocchiali e Documentazione

Ogni parrocchia abbia il proprio sigillo; gli attestati emessi sullo stato canonico dei fedeli, come pure tutti gli atti che possono avere rilevanza giuridica, siano sottoscritti dal parroco o da un suo delegato e muniti del sigillo parrocchiale (can. 535 § 3). In ogni parrocchia vi sia il tabularium o archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali, insieme con le lettere dei Vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro necessità o utilità; tali libri e documenti devono essere controllati dal Vescovo diocesano o dal suo delegato durante la visita o in altro tempo opportuno e il parroco faccia attenzione che essi non vadano in mano ad estranei (can. 535 § 4). Anche i libri parrocchiali più antichi vengano custoditi diligentemente, secondo le disposizioni del diritto particolare (can. 535 § 5).

Nel libro dei battezzati si annoti anche l'ascrizione a una Chiesa sui iuris o il passaggio ad altra Chiesa, nonché la confermazione e tutto ciò che riguarda lo stato canonico dei fedeli, in rapporto al matrimonio, salvo il disposto del can. 535 § 2n.

Vicario Foraneo

Il vicario foraneo, oltre alle facoltà che gli attribuisce legittimamente il diritto particolare, ha il dovere e il diritto di promuovere e coordinare l'attività pastorale comune nell'ambito del vicariato; di aver cura che i chierici del proprio distretto conducano una vita consona al loro stato e adempiano diligentemente i loro doveri; di provvedere che le funzioni sacre siano celebrate secondo le disposizioni della sacra liturgia, che si curi il decoro e la pulizia delle chiese e della suppellettile sacra, soprattutto nella celebrazione eucaristica e nella custodia del santissimo Sacramento, che i libri parrocchiali vengano redatti accuratamente e custoditi nel debito modo, che i beni ecclesiastici siano amministrati diligentemente; infine che la casa parrocchiale sia conservata con la debita cura (can. 555 § 1).

Nell'ambito del vicariato affidatogli, il vicario foraneo si adoperi perché i chierici, secondo le disposizioni del diritto particolare, partecipino nei tempi stabiliti alle lezioni, ai convegni teologici o alle conferenze a norma del can. 279, § 2; abbia cura che siano disponibili sussidi spirituali per i presbiteri del suo distretto ed abbia parimenti la massima sollecitudine per i sacerdoti che si trovano in situazioni difficili o sono angustiati da problemi (can. 555 § 2, 1-2). Il vicario foraneo abbia cura che i parroci del suo distretto, che egli sappia gravemente ammalati, non manchino di aiuti spirituali e materiali e che vengano celebrate degne esequie per coloro che muoiono; faccia anche in modo che durante la loro malattia o dopo la loro morte, non vadano perduti o asportati i libri, i documenti, la suppellettile sacra e ogni altra cosa che appartiene alla chiesa (can. 555 § 2, 3).

Amministratore Parrocchiale

Quando la parrocchia è vacante, oppure quando il parroco è impedito nell'esercizio dell'ufficio pastorale nella parrocchia per prigionia, esilio o confino, per inabilità o malferma salute oppure per altre cause, il Vescovo diocesano designi quanto prima l'amministratore parrocchiale, il sacerdote cioè che supplisca il parroco a norma del can. 539.

Rimozione del Parroco dall'Ufficio

A livello generale, la rimozione dall'ufficio è disciplinata dai canoni 192-195 ed è un provvedimento di carattere disciplinare che può essere preso solo se vi siano adeguate "cause", nel rispetto di precisi termini ed in modo rituale. Tale normativa generale è sussidiaria a quella specifica: quest'ultima, cioè, prevale su quella. Oggetto di protezione giuridica tutelato dalla procedura di rimozione (e di trasferimento) è lo status di parroco. Secondo il can. 1740 il Vescovo diocesano può rimuovere il parroco se il suo ministero sia divenuto "nocivo o almeno inefficace".

Fasi della Procedura di Rimozione

  1. Istruttoria

    Il Vescovo, o un suo delegato, tramite un'istruttoria dovrà accertarsi dell'esistenza della "nocività o almeno inefficacia" del ministero pastorale del parroco al fine di avere a disposizione tutti gli elementi per giungere alla rimozione. L'istruttoria non è regolata da norme ma deve essere condotta con estrema prudenza e discrezione, analogamente a quanto prevede il can. 1717 §2 per l'indagine previa nel processo penale canonico: in modo, cioè, da non mettere in pericolo la buona fama della persona né, in questo specifico caso, il suo ministero, qualora si decidesse poi di non rimuovere il parroco.

  2. Consultazione

    I risultati dell'istruttoria sono discussi dal Vescovo con i due parroci assessori designati dal consiglio presbiterale e che lo aiutano a valutare quanto è risultato dall'istruttoria. Il consiglio presbiterale costituisce un gruppo di parroci elencati dal Vescovo all'interno del quale gruppo, in tutta libertà, il Vescovo sceglierà i due parroci assessori con cui collaborare. I due parroci, che non possono essere ricusati, lo assisteranno nella valutazione circa l'effettiva gravità della situazione pastorale emersa dall'istruttoria per determinare la necessità o l'utilità della rimozione.

  3. Invito alla Rinuncia

    A questo punto il Vescovo, se giudicherà necessaria la rimozione, rivolgerà in forma scritta al parroco l'invito paterno affinché egli rinunci spontaneamente all'ufficio entro 15 giorni: è il primo atto formale con il quale viene informato che una procedura di rimozione è iniziata. A pena di invalidità della procedura, l'invito dovrà tassativamente indicare "le cause e gli argomenti" a sostegno della rimozione. La causa non può essere quella generica di cui al can. 1740, ma specifica come quelle esemplificate nel can. 1741.

    Il parroco può: 1) Rispondere accettando l'invito e rinunciare spontaneamente. 2) Non rispondere: il Vescovo con un nuovo decreto deve invitarlo nuovamente alla rinuncia. 3) Opporsi alla decisione del Vescovo: dopo aver esaminato gli atti può contestare per iscritto entro 10 giorni il decreto di rimozione. La proposizione di questa remonstratio sospende l'esecuzione del provvedimento.

  4. Le Cause di Rimozione

    Il can. 1741 indica 5 diverse cause che devono essere durature e provate e che esemplificano quale danno o inefficacia ministeriale può portare alla rimozione. La rimozione presuppone nocività o inefficacia del ministero pastorale del parroco, anche senza sua grave colpa.

organigramma del processo di rimozione di un parroco

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