Il cambio del nome di battesimo per suore e la procedura in Italia

Il cambio del nome è un'antica usanza che, in qualche modo, risale addirittura a Gesù, il quale chiamò Simone "Pietro", cioè Roccia. Nei primi secoli (e poi più avanti), entrò in uso tra i cristiani che si battezzavano cambiare il nome per significare che il battesimo era il segno del cambio di vita. Allora, prendevano il nome di qualche noto cristiano, magari di un martire o di un apostolo. Così si diffuse e continuò quest'uso nella Chiesa, in particolare per i papi, le monache e i monaci.

Non sempre avveniva questo. Oggi, si tende anche tra loro a conservare o riprendere il nome di battesimo, che è già un bel nome di santo o santa. Tra i preti, si usò di più conservare il nome di battesimo anche perché un ragazzo che diventa prete è conosciuto in paese, da compagni e amici, e farebbe confusione cambiare. Poi dipende dalle tradizioni di Congregazioni e Ordini religiosi dove uno diventa prete o suora.

La procedura generale per il cambio nome e cognome in Italia

La procedura per chiedere al Prefetto il cambio cognome, l'aggiunta cognome o il cambio nome è espressamente prevista dal DPR n. 396 del 2000, artt. 89-94, così come modificato dal DPR n. 286 in data 8 novembre - 21 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1^ serie speciale - Corte Costituzionale n. 52 del 28 dicembre 2016.

Qualsiasi cittadino italiano che intenda cambiare o modificare il proprio nome e/o cognome deve essere autorizzato dal Prefetto. L’istanza può essere presentata dai soli cittadini italiani al Prefetto della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di nascita (o in cui è stato registrato l’atto di nascita).

Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.

Requisiti per la presentazione dell'istanza

  • Cittadinanza italiana;
  • Maggiore età del richiedente (per cui per un minorenne l’istanza deve essere presentata da entrambi i genitori);
  • Eccezionalità, validità, rilevanza e serietà dei motivi, in base a una valutazione oggettiva.

Motivazioni ammesse per il cambio o la modifica

I motivi che possono giustificare una richiesta di cambio o modifica di nome o cognome sono diversi:

  • Cambio cognome: per sostituirlo completamente (es. da Vitali a Levante), solitamente per padre assente o indegno o condannato, ma anche per altri motivi particolari ben giustificati, perché ridicolo o vergognoso.
  • Modifica/correzione cognome: per correggerlo (es. da Vitali a Vitale).
  • Aggiunta cognome.
  • Aggiunta nome: fino a un massimo di 3, separati dalla virgola oppure no. Se 2 nomi sono separati dalla virgola (Pietro, Paolo), nei certificati e nei documenti di riconoscimento comparirà solo il primo (ma si potranno utilizzare entrambi).
  • Cognome o nome che rivela l’origine naturale (es. Trovato per chi era stato abbandonato o casi simili).
  • Cognome in via di estinzione: in questo caso, bisogna allegare all’istanza un albero genealogico con autocertificazione.
  • Motivo religioso: è possibile cambiare il proprio cognome per motivo religioso.
  • Aggiunta di un cognome storico familiare: anche se privo di natura nobiliare, purché ne sia dimostrata l’effettiva rilevanza identitaria e la tradizione d’uso nella storia della famiglia. Secondo la giurisprudenza amministrativa, è infatti illegittimo il diniego dell’amministrazione opposto a una richiesta di aggiunta di un cognome storico non nobiliare, quando il richiedente dimostri un legame oggettivo e documentato con quel cognome, tale da giustificarne l’inserimento a fini identificativi (TAR Toscana del 16/01/2018). In tal senso, la tutela dell’identità personale e familiare - riconosciuta anche dall’art. 2 Cost. - impone di dare spazio a quegli elementi che concorrano a definire e identificare la persona.
  • Rettifica di atto anagrafico: se un ascendente (padre o nonno) aveva già cognomizzato il predicato, è possibile chiedere al Tribunale la rettifica dell’atto anagrafico (ai sensi degli artt. 95 ss. D.P.R. 396/2000).
  • Dopo l'acquisizione della cittadinanza italiana: sono tantissimi i casi di persone che hanno subito una modifica del cognome o del nome dopo aver acquisito la cittadinanza italiana.

Modalità di presentazione dell'istanza

L'istanza deve essere presentata al Prefetto della Provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita. L’istanza deve indicare chiaramente le variazioni richieste e le ragioni sottese, le quali devono rivestire carattere eccezionale.

La presentazione può avvenire:

  • Con lettera raccomandata AR.
  • Con PEC (posta elettronica certificata), ma è possibile solo se la casella PEC è intestata al richiedente o al suo avvocato. Anche in questo caso, è necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

I servizi del Comune | Come posso fare la richiesta di cambio nome e cognome?

Il ruolo della Corte Costituzionale e il cognome materno

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 in data 8 novembre - 21 dicembre 2016, i genitori, di comune accordo, possono trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.

La sentenza della Corte Costituzionale di aprile 2022 ha dichiarato l’incostituzionalità di tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre. Sono molte le persone e soprattutto i ragazzi adesso maggiorenni che si rivolgono per questa casistica.

Il cambio del cognome da paterno a materno può avvenire:

  • Al momento della nascita: entrambi i genitori devono presentarsi all’Ufficiale di stato civile del Comune per dichiarare/registrare il figlio appena nato. In alcuni ospedali, c’è un apposito ufficio nascite, per cui non bisogna andare al Comune. Serve necessariamente il consenso del padre. Non è necessario fare istanza al Prefetto.
  • Al momento dell’adozione, in base all’art. 299 del Codice Civile.
  • Negli altri casi, in cui il cognome è stato già dichiarato, sarà possibile aggiungere il cognome materno solo con istanza al Prefetto.
  • Dopo la nascita: se c’è il consenso della madre qualora il figlio abbia meno di 14 anni; oppure se c’è il consenso del figlio stesso se ha più di 14 anni.
  • Per i maggiorenni: va effettuata alla Prefettura.
  • Per i minorenni: la richiesta del cambio cognome o cambio nome deve necessariamente essere presentata dai genitori. Non è quindi richiesta l’autorizzazione del Giudice tutelare.

Un esempio è il caso di Chiara da Roma, che a 26 anni, pur avendo il cognome del padre dalla nascita, desiderava aggiungere quello della madre, con la quale aveva un particolare legame affettivo, senza però eliminare il cognome paterno. Dopo una richiesta ben argomentata alla Prefettura di Roma, supportata da citazioni giurisprudenziali, dichiarazioni di assenso e testimoniali, l'istanza è stata accolta. Analogamente, Eleonora T. ha potuto cambiare il cognome da paterno a materno perché suo padre l'aveva abbandonata da piccola, attendendo la maggiore età per prendere una decisione definitiva.

Svolgimento della procedura

Svolta l’istruttoria di rito, qualora la richiesta risulti meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di residenza, un avviso contenente il sunto della domanda.

Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone.

Opposizioni

Chiunque pensi di avere interesse, può fare opposizione alla domanda entro 30 giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione. Il più delle volte, l’opposizione è fatta da un parente con l’assistenza di un avvocato.

Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti l'eseguita affissione e la sua durata.

Decreto di concessione

Infine, il Prefetto emana il decreto di concessione al cambiamento del cognome o nome. Le modifiche avranno effetto solo dal momento in cui è eseguita l'annotazione nell'atto di nascita. Dopodiché verranno effettuate d'ufficio anche le variazioni anagrafiche conseguenti.

Se il Comune di residenza è diverso dal Comune di nascita o del matrimonio, allora l’Ufficiale dello Stato Civile deve avvisare subito del cambiamento l’Ufficiale dello Stato Civile del luogo della nascita o del matrimonio.

Cosa succede in caso di rigetto

Se l’istanza è rigettata dal Prefetto, non è possibile presentarla una seconda volta. L’unico rimedio sarà un ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.

Il consiglio è quello di presentare un’istanza al Prefetto ben motivata e documentata, già con l’assistenza legale di un professionista che si occupi specificamente di questa materia, poiché la vera difficoltà sta nella redazione di motivazioni giuridicamente valide, dato che oltre il 90% delle istanze viene rigettato proprio per l’assenza di fondamenti adeguati.

Durata della procedura e documenti conseguenti

Non è possibile indicare in modo certo quanto durerà la procedura, perché dipenderà da tante varianti. Se la Prefettura effettua una comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis legge 241/90, il termine di 120 giorni sarà sospeso.

Aggiornamento dei documenti

  • Codice fiscale: verrà attribuito in automatico dal Comune che, dagli ultimi anni, è collegato con l’Agenzia delle Entrate.
  • Altri documenti: non si è obbligati a rifarli, ma è opportuno rettificarli. Quando si richiede il rilascio di un nuovo documento o l’aggiornamento di un contratto, si dovrà utilizzare una copia del decreto prefettizio (e talvolta esibire l’originale). Si ha il diritto di cambiare tutti i documenti (a proprie spese) nel rispetto delle norme sulla privacy.

Ereditarietà del nuovo cognome

  • Se i figli sono minorenni: il nuovo cognome del padre si trasmette in automatico ad essi se entrambi i genitori sono d’accordo. Questo significa che i figli non hanno possibilità di scelta e gli sarà attribuito il nuovo cognome scelto dal padre.
  • Se i figli sono maggiorenni: hanno 1 anno di tempo per presentarsi all’ufficio dello stato civile del Comune di nascita del figlio per dichiarare che vogliono mantenere il cognome precedente.
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Assistenza legale

Il nostro studio legale si occupa di fornire assistenza per le tre procedure principali: cognomizzazione in Tribunale, rettifica atto anagrafico in Tribunale e scrittura dell’istanza alla Prefettura. Per informazioni relative alle istanze già presentate, è possibile telefonare al numero 06.67294482 esclusivamente il lunedì dalle ore 09.30 alle ore 12.30.

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