Il rapporto tra la libertà di espressione e la libertà religiosa è una questione complessa e spesso dibattuta, che ha visto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) pronunciarsi su casi di rilevante impatto. Queste sentenze hanno delineato i confini entro cui si possono utilizzare simboli religiosi, criticare figure sacre o esprimere opinioni che possono urtare i sentimenti dei credenti, cercando un delicato equilibrio tra diritti fondamentali.
Il Caso Lituania: L'Uso di Simboli Religiosi nella Pubblicità
Nel gennaio 2018, la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha messo fine a una discussione riguardante l'utilizzo di immagini sacre per fini commerciali, condannando la Lituania. La delicata questione era nata nel 2012, quando un'azienda lituana aveva deciso di pubblicizzare i suoi capi d'abbigliamento attraverso manifesti con immagini di Gesù e Maria che indossavano jeans e abiti sportivi. Questi manifesti, diffusi in tutto il paese e anche in rete, avevano suscitato l'indignazione dei lituani, che avevano denunciato il contrasto ai loro valori e principi cristiani. Le autorità nazionali avevano multato l'azienda per aver "offeso la morale pubblica".

La CEDU, chiamata a pronunciarsi sul caso, ha ribaltato completamente la pronuncia lituana. I giudici hanno ritenuto all'unanimità che anche alla pubblicità si debba applicare il principio della libertà di espressione, accogliendo il ricorso presentato dalla società. La Lituania è stata condannata a rimborsare alla ditta la multa pagata (580 euro) e ogni altro danno pecuniario subito per l'ingiusta inibizione della pubblicità, poiché la multa aveva violato il diritto alla libertà d'espressione dell'azienda.
Le Motivazioni della Corte e le Critiche
Secondo la Corte, le ragioni addotte dalle autorità di Vilnius per la multa erano "vaghe e non spiegavano con sufficiente esattezza perché il riferimento nelle pubblicità a simboli religiosi era offensivo". La sentenza ha evidenziato che le pubblicità in questione "non sembrano essere gratuitamente offensive o profane" e "non incitano all'odio", e che quindi le autorità erano tenute a fornire ragioni rilevanti e sufficienti sul perché fossero contrarie alla morale pubblica. La Corte ha criticato le autorità per aver giudicato che le pubblicità "promuovevano uno stile di vita incompatibile con i principi di una persona religiosa" senza spiegare quale fosse lo stile di vita incoraggiato e come le foto e le didascalie lo stessero favorendo.
Questa pronuncia, che diverrà definitiva entro tre mesi se le parti non faranno appello, ha suscitato opinioni discordanti. Padre Francesco Occhetta, gesuita e scrittore della "Civiltà Cattolica", ha sostenuto che la Corte di Strasburgo, con questa sentenza, "ha tradito il principio di laicità che si fonda sul rispetto della libertà religiosa". Egli afferma che se si tutela "il diritto di espressione si dovrebbe tutelare anche il diritto a non vedere umiliato il proprio sentimento religioso".
Il riferimento normativo di questa decisione è l'articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, che richiama la libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenze da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
Il Caso Sabaditsch-Wolff: L'Accusa di Pedofilia a Maometto
In contrasto con il caso lituano, la CEDU ha assunto una posizione diversa riguardo alle offese a figure religiose. Secondo una sentenza dell'ottobre 2018 (confermata il 3 novembre, come riportato da alcuni), la sanzione inflitta in Austria a Elisabeth Sabaditsch-Wolff, rea di aver definito "pedofilo" il profeta Maometto, non è lesiva della sua libertà d'espressione e non può essere cassata. La Corte di Strasburgo ha ritenuto che i magistrati austriaci avessero correttamente bilanciato il "diritto alla libertà d'espressione con il diritto di altri di vedere tutelati i loro sentimenti religiosi, e hanno perseguito il legittimo fine di preservare la pace religiosa in Austria".
Che rapporto c'è tra democrazia e libertà di espressione? (J.S. Mill)
Il caso era nato nel 2009, quando la donna, attivista di destra, in un seminario affermò che a Maometto «piaceva farlo con le bambine» e che non si può che definire pedofilo il rapporto tra un uomo di 56 anni e una bambina di sei. Secondo la narrazione degli Hadith, Aisha sposò Maometto a sei o sette anni, e la consumazione del matrimonio sarebbe avvenuta tre anni più tardi. I tribunali austriaci la ritennero colpevole di aver "denigrato gli insegnamenti religiosi di una religione legalmente riconosciuta", condannandola a una multa di 480 euro. La donna impugnò la sentenza fino alla CEDU, appellandosi all'Articolo 10.
Le Motivazioni della Corte e le Critiche al "Doppio Standard"
La CEDU ha stabilito che gli Stati possono limitare il diritto alla libertà di espressione sancito dall'Articolo 10. La Corte ha ritenuto che le affermazioni della Sabaditsch-Wolff non fossero fatte con l'intento di sollecitare un dibattito sull'argomento, come lei stessa aveva sostenuto, bensì al mero scopo di screditare l'immagine del profeta, non avendo portato dati storici a sostegno delle sue affermazioni. La Corte ha considerato "falsa" l'affermazione secondo cui il profeta Maometto sarebbe stato pedofilo, definendo la pedofilia un'inclinazione sessuale.
Molti critici hanno sollevato il problema di un potenziale "doppio standard" nella giurisprudenza della CEDU. L'International Humanist and Ethical Union (IHEU) ha criticato la riproposizione del cosiddetto "margine di apprezzamento" riconosciuto ai 47 paesi membri. Gary McLelland, dell'IHEU, ha espresso preoccupazione che agli Stati europei vengano riconosciuti margini per criminalizzare il dispregio di dottrine religiose e che la CEDU stia "attivamente affermando un inesistente diritto delle persone di vedere tutelato il loro sentimento religioso". Si è chiesto come si possa ammettere "che è lecito non preoccuparsi dei sentimenti religiosi dei cristiani, ma non è altrettanto lecito offendere quelli dei musulmani".
Il Principio del "Margine di Apprezzamento" e i Limiti della Libertà di Espressione
La CEDU, nel corso del tempo, ha sviluppato la dottrina del "margine di apprezzamento" statale, riconoscendo che gli Stati membri possono avere una certa flessibilità nell'applicazione della Convenzione per conciliare le esigenze di libertà individuale con quelle della sicurezza pubblica e della pace sociale. Di fronte al problema di conciliare le esigenze di libertà individuale con quelle della sicurezza pubblica, la stessa CEDU ha ritenuto spesso di dare agli Stati membri l'ultima parola, ritenendo che essi sappiano meglio della Corte se il pericolo sociale è a rischio di esplosione o meno.
Questo margine tende a essere più ristretto per la libertà di stampa su temi di interesse generale, ma si dilata quando la Corte si occupa di temi di religione o di morale, in cui è più restia a concedere spazio alla suscettibilità di una parte importante della popolazione. La CEDU ha affermato che la libertà di espressione, sebbene sia una "pietra angolare" delle società democratiche e includa anche le idee che "urtano, colpiscono e inquietano", comporta comunque "doveri e responsabilità". L'esercizio di queste libertà può essere sottoposto a formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e necessarie, in una società democratica, per la protezione della morale, della reputazione o dei diritti altrui, o per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati.
La fede religiosa, come spiegato dal presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick, è qualcosa che differisce sostanzialmente da una fede politica, essendo un "codice di personalità" e un "modo d'essere del soggetto che ne segna nell'intimo l'esistenza". Egli sottolinea che la dignità umana "assolve ad una funzione di limite della libertà", fondando un dovere di astensione e di rispetto. Offendere pubblicamente i valori fondanti di una persona rischia di essere una mancanza di rispetto che potrebbe travalicare i limiti posti dalla satira, violandone la dignità.
La Blasfemia in Europa: Panoramica e Dibattito
La questione della blasfemia e dei limiti della critica religiosa è affrontata in modo diverso nei vari paesi europei. Il caso `Charlie Hebdo` in Francia è emblematico di questo dibattito.

Diverse Approcci Nazionali
- In Francia, la blasfemia non è sanzionabile e rientra nella libertà di espressione. La legge del 1881 sulla libertà di stampa impone una legislazione liberale in cui i limiti sono eccezioni definite. Un processo del 2007 contro Charlie Hebdo per la pubblicazione di caricature di Maometto ha chiarito che in Francia è possibile insultare una religione, i suoi simboli e le sue figure, anche con la satira più spinta.
- In Svizzera, la blasfemia è reato (Art. 261 del Codice Penale), ma non si vuole tutelare la fede o Dio in sé, bensì proteggere le convinzioni altrui. Chi danneggia delle croci rischia di essere multato per aver offeso sentimenti religiosi. Questo articolo è oggetto di dibattito, con l'Associazione dei Liberi Pensatori che ne esige l'abrogazione.
- In Germania, Italia, Spagna, Grecia, Austria, Polonia e Russia la blasfemia costituisce reato.
Papa Francesco, riguardo alla libertà di espressione e le offese religiose, ha affermato che «la libertà di espressione e la libertà di religione sono due diritti umani fondamentali. Ognuno ha diritto di praticare la propria religione, senza offendere, liberamente. Non si può offendere, fare la guerra, uccidere in nome della propria religione, cioè in nome di Dio. Questa è un’aberrazione. Quanto alla libertà di espressione, ognuno non solo ha il diritto, ma anche l’obbligo di dire quello che pensa per il bene comune. Ma senza offendere. È vero che non si può reagire violentemente. Ma se qualcuno mi dice una parolaccia contro mia mamma, è normale che gli arrivi un pugno!». Ha sottolineato l'importanza della prudenza, di non provocare e insultare la fede degli altri, poiché ogni religione che rispetti la vita umana e la persona umana ha dignità e non può essere derisa.