L'avvocato Rosaria Grassi è menzionata nel contesto di un ricorso presentato alla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta Civile, Sottosezione 2. Il ricorso, identificato dal numero 7220-2018, è stato proposto da D.G. e vede come resistente D.L.

Contesto del Ricorso
Il ricorso in Cassazione è stato presentato avverso la sentenza n. 106/2017 della Corte d'Appello di L'Aquila, depositata il 27 gennaio 2017. Questa sentenza confermava la decisione del Tribunale di Sulmona, emessa con sentenza n. 151/2010.
Le Decisioni dei Gradi Inferiori
In primo grado, il Tribunale di Sulmona aveva rigettato la domanda di D.G., il quale mirava a ottenere la dichiarazione di inesistenza di una servitù di acquedotto nei confronti di D.L. La domanda includeva anche la richiesta di condanna di quest'ultimo alla rimozione delle condutture e al risarcimento dei danni.
Successivamente, D.G. propose appello avverso la sentenza del Tribunale. La Corte d'Appello dell'Aquila, tuttavia, rigettava l'appello con la sentenza ora impugnata in Cassazione.
Motivazioni del Ricorso per Cassazione
Il ricorso presentato dall'avvocato Rosaria Grassi per il suo cliente D.G. si articolava in due motivi, entrambi incentrati sulla presunta violazione dell'art. 116 del codice di procedura civile, in materia di valutazione della prova.
Primo Motivo di Ricorso
Il primo motivo contestava al giudice di secondo grado di aver "trascurato di valorizzare adeguatamente le risultanze dei documenti prodotti, anche in riferimento agli esiti delle prove orale assunte". Secondo il ricorrente, tali risultanze avrebbero dovuto dimostrare l'inesistenza di una situazione di subordinazione dei fondi e il fatto che la costruzione delle opere era stata eseguita da due diversi proprietari.
Secondo Motivo di Ricorso
Il secondo motivo faceva valere un "vizio di valutazione da parte della Corte d'appello, con riferimento alla documentazione e alle risultanze testimoniali, sul fatto decisivo dell'apparenza della servitù".

Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema di Cassazione, dopo aver esaminato il ricorso, ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. La motivazione si basa sul fatto che i motivi di ricorso si sostanziano in una richiesta di rivalutazione delle prove raccolte nei gradi precedenti. Tale rivalutazione era già stata richiesta al giudice d'appello, che l'aveva motivatamente respinta. La Corte di legittimità, infatti, non è deputata a riesaminare il merito delle prove.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Spese Legali e Contributo Unificato
Nulla è stato disposto in merito alle spese del presente giudizio, poiché la parte intimata si è limitata a depositare una memoria difensiva, dichiarata inammissibile per mancanza di tempestiva costituzione ai sensi dell'art. 370 c.p.c.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, è stata data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13 cit., comma 1-bis.