Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel sistema penale italiano, consentendo al giudice di adeguare la pena in senso più favorevole all'imputato in considerazione di peculiari connotazioni del fatto o del soggetto responsabile. Tuttavia, il loro riconoscimento non è automatico e dipende da una valutazione complessiva che tiene conto di diversi fattori, inclusa la condotta dell'imputato e, in certi contesti, la confessione. Questo principio trova applicazione anche nei reati di evasione fiscale, dove l'interazione con l'Amministrazione Finanziaria e il passato criminale del contribuente possono influenzare significativamente l'esito del giudizio.

Introduzione alle Attenuanti Generiche
La sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, previste dall'art. 62-bis del codice penale, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con una motivazione congrua e non contraddittoria. Queste attenuanti non vanno intese come una benevola "concessione", ma come uno strumento per un adeguamento della sanzione in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo.
Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, l'incensuratezza dell'imputato non è più idonea da sola a giustificarne la concessione. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, e non più solo sull'assenza di elementi negativi.
Elementi di Valutazione per la Concessione
Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito deve basarsi su una valutazione complessiva della personalità dell’imputato e del fatto. Tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., che il giudice è tenuto a considerare, rientrano:
- La gravità del reato e le modalità di esecuzione.
- L'intensità del dolo o il grado della colpa.
- La capacità a delinquere del reo, desunta dai suoi precedenti, dalla sua condotta di vita e dal comportamento susseguente al reato.
Il giudice non è tenuto ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelle ritenute decisive o comunque rilevanti. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria.
Fatti valutabili ai fini della concessione possono includere stati emotivi o passionali, purché abbiano attitudine a fungere da fattore di attenuazione della responsabilità penale, o la rinuncia alla prescrizione, sebbene successiva alla commissione del reato.
DIRITTO PENALE (PARTE GENERALE) - LEZIONE 37: LE CIRCOSTANZE DEL REATO
Attenuanti Generiche nei Reati di Evasione Fiscale
Accordo con il Fisco e Contenuta Evasione: Il Caso della Sentenza 19064/2020
In alcuni casi, la presenza di un accordo con l’Amministrazione Finanziaria per il pagamento rateale del tributo e un importo dell’imposta evasa contenuto possono legittimare il riconoscimento delle attenuanti generiche, permettendo al contribuente di accedere a uno sconto di pena. Ciò si evince dalla sentenza n. 19064/2020 della Corte di Cassazione (Sez. 3 pen.), depositata il 10 giugno 2020.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la condanna di un imputato che, in esito a giudizio abbreviato, era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 2 del D.lgs. n. 74 del 2000, per aver indicato nelle dichiarazioni IVA elementi passivi fittizi per gli anni 2009 e 2010. Il ricorso in Cassazione si basava sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche, sollecitate dalla difesa alla luce di:
- La parziale estinzione del debito tributario tramite il pagamento delle prime rate concordate con il Fisco.
- L’entità non eccessiva dell'imposta evasa (rispettivamente 4.000 euro e 4.480 euro di IVA indebitamente detratta).
- L'esistenza di un unico precedente per un delitto colposo, rispetto al quale c’era stato il patteggiamento della pena.
Precedenti Penali Gravi e Modesta Evasione Fiscale: Un Fattore Ostativio
Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che la presenza di gravi precedenti penali può impedire la concessione delle attenuanti generiche, anche se il reato fiscale commesso è di modesta entità. Nel caso esaminato, un contribuente condannato per omessa dichiarazione dei redditi, il cui importo evaso era di poco superiore alla soglia di punibilità, ha visto respinto il suo ricorso per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
La difesa aveva argomentato la minore gravità del fatto basandosi sul minimo scarto tra l’imposta evasa e la soglia di punibilità, oltre a precarie condizioni di salute dell'imputato. La Cassazione ha però respinto questa tesi, affermando che la decisione è discrezionale e deve basarsi su una valutazione complessiva della personalità. I numerosi precedenti penali del ricorrente, relativi a reati come furto, rapina, danneggiamento, lesioni e sottrazione di cose sequestrate, hanno avuto un peso decisamente maggiore rispetto al modesto valore dell’evasione fiscale, indicando una spiccata tendenza a delinquere e una pericolosità sociale non ignorabile. Il fatto che l’evasione fosse di poco superiore alla soglia è diventato, a quel punto, un dettaglio secondario.
Distinzione tra Attenuanti Speciali e Generiche nei Reati Tributari
È importante notare che, in tema di reati tributari, l'integrale adempimento dell'obbligo tributario determina il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Tuttavia, questa condotta non può essere favorevolmente apprezzata, ai sensi dell'art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., quale condotta susseguente al reato, ai fini della concessione anche delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., per evitare un doppio beneficio per il medesimo comportamento.

La Confessione e il Diritto di Difesa
La Confessione come Elemento Favorevole, ma non Automatico
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che la confessione non garantisce automaticamente uno sconto di pena tramite le attenuanti generiche. Sebbene la confessione dell’imputato, soprattutto se spontanea e indicativa di uno stato di "resipiscenza" (pentimento), possa essere valutata come elemento favorevole ai fini della concessione del beneficio, altri fattori, come un passato criminale significativo, possono avere un peso preponderante.
Ad esempio, in un caso riguardante un uomo condannato per il reato di evasione (dalla detenzione), la sua confessione durante l’udienza di convalida dell’arresto non è stata sufficiente a ottenere le attenuanti generiche. I giudici, infatti, hanno dato grande peso alla sua "persistente e pervicace capacità a delinquere", evidenziata da ben sette precedenti penali, uno dei quali specifico per il medesimo reato di evasione. La confessione, in questo contesto, è stata ridimensionata e non vista come un gesto di sincera resipiscenza, ma piuttosto come una presa d’atto dell’inevitabile, data l'evidenza delle prove già in possesso delle forze dell'ordine. Questa sentenza ribadisce che nel processo penale, ogni elemento viene valutato nel suo contesto, e la confessione è solo uno degli elementi che il giudice valuta, non un "jolly" che cancella il passato.
Limiti alla Valutazione Negativa della Condotta Processuale
È cruciale distinguere tra la confessione spontanea e l'esercizio del diritto di difesa. Il pieno esercizio del diritto di difesa, se facolta l'imputato al silenzio e persino alla menzogna, non lo autorizza, per ciò solo, a tenere comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale. La violazione di tale principio è indubbiamente valutabile da parte del giudice di merito.
Tuttavia, in tema di circostanze attenuanti generiche, la protesta d’innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o di non collaborare con l’autorità giudiziaria, pur di fronte all’evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole. Non esiste, infatti, nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto o non collabori con l'Autorità Giudiziaria, quale che sia l'efficacia delle prove di reità (come ribadito dalla Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 32422 del 18 novembre 2020).
tags: #attenuanti #generiche #confessione #evasione #fiscale