La Funzione Giudiziaria nello Stato Pontificio: Evoluzione e Strutture

La funzione giudiziaria nello Stato Pontificio subì significative trasformazioni nel corso dei secoli, riflettendo le dinamiche di centralizzazione del potere e gli eventi storici che ne modellarono l'assetto. Dalle autonomie comunali alla complessa organizzazione delle congregazioni cardinalizie e delle delegazioni apostoliche, il sistema giudiziario pontificio si adattò alle esigenze di governo e alle influenze esterne, come quelle del periodo napoleonico.

Mappa storica dello Stato Pontificio che mostra le divisioni amministrative e giudiziarie

Le Origini: Giustizia Comunale e l'Avvento del Governatore

Prima dell'avvento del governatore, la giustizia nei comuni dello Stato Pontificio era amministrata dal podestà, una figura destinata a scomparire intorno alla metà del XVI secolo. Il podestà durava in carica sei mesi ed era coadiuvato da un giudice e da un notaio.

Il governatore venne a sostituirsi al podestà non solo nell'amministrazione della giustizia, ma anche in un più ampio spettro di competenze. Essendo un organo periferico dello Stato pontificio, il governatore deteneva poteri molto estesi sia in campo amministrativo che in quello giudiziario. In materia di giustizia, era competente soprattutto in questioni di diritto penale, ma la sua giurisdizione si estendeva anche a questioni di diritto civile. Questa sostituzione delle magistrature comunali rispondeva alla volontà del potere centrale di Roma di limitare le funzioni e le competenze politico-amministrative delle locali magistrature.

Il governatore aveva il compito di presiedere i consigli comunali, di ricevere il giuramento dei consiglieri, dei priori e degli ufficiali. Per il mantenimento dell'ordine pubblico e per l'esecuzione delle sentenze, aveva alle sue dipendenze il bargello e i birri.

Centralizzazione del Potere e Superiori Tribunali

Per effetto della politica accentratrice dello Stato pontificio, esplicitata dalla creazione territoriale dei distretti e da un sistema di tribunali superiori, la magistratura di emanazione statale acquisì una netta prevalenza su quella di origine comunale. Tra questi tribunali figuravano:

  • Il Tribunale della Segnatura, che aveva il compito di esaminare i ricorsi contro le sentenze e i provvedimenti di ogni autorità giudiziaria dello Stato, sia in materia criminale che civile.
  • Il Tribunale della Rota romana, che era il massimo tribunale civile di merito dello Stato.

Grazie a questa struttura, i governatori, oltre alla giurisdizione criminale, riuscirono ad attrarre a sé anche molta parte di quella civile.

Le Riforme di Sisto V e le Congregazioni Cardinalizie

A seguito della costituzione di Sisto V "Immensa eterni Dei" del 22 gennaio 1588, furono istituite le congregazioni cardinalizie quali organi stabili per il governo dello Stato. Tra queste, un particolare sviluppo ebbe la Sacra Consulta, che si affermò come organo superiore di tutta l'amministrazione della giustizia penale.

Mentre il controllo economico divenne di competenza della Sacra Congregazione del Buon Governo, istituita da Clemente VIII il 30 ottobre 1592, la Congregazione della Sacra Consulta, nei secoli XVII e ancor più XVIII, avocò sempre più a sé anche il compito di controllare il governo politico delle comunità. Si occupò in maniera crescente della formazione degli organi di governo locali e, in particolare, delle nomine dei membri dei consigli comunali.

Classificazione dei Governatori

La Sacra Consulta provvedeva inoltre alla nomina di gran parte dei governatori locali, che si potevano suddividere in quattro classi:

  • Governatori prelatizi: Istituiti nei centri maggiori, erano prelati di rango più o meno elevato a seconda dell'importanza delle città.
  • Governatori di breve: Funzionari laici, per lo più giuristi di professione, nominati con breve pontificio, al pari dei prelatizi.
  • Governatori di patente: Nominati dalla Sacra Consulta tramite lettere patenti, dipendevano direttamente dalla Congregazione, senza vincoli nei confronti dei governatori delle classi superiori. Erano giuristi laici.
  • Governatori subordinati: Erano anch'essi giuristi laici, ma dipendevano da un governatore prelato o di breve.

Con l'istituzione della Sacra Consulta, i cui già vasti poteri si accrebbero ulteriormente nel corso dei secoli successivi, giunse a compimento l'opera di costruzione del sistema centrale delle magistrature giudiziarie, destinato a durare, senza considerevoli variazioni, sino alla fine del XVIII secolo.

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Il Periodo Napoleonico e la Repubblica Romana

Nel febbraio del 1798, l'ultima parte dello Stato Pontificio cadde nelle mani dei francesi, che diedero vita alla Repubblica Romana. L'intero territorio fu ristrutturato e diviso in otto dipartimenti, a loro volta suddivisi in cantoni e questi in comuni. L'Umbria, ad esempio, fu divisa in due dipartimenti: il Dipartimento del Clitunno (capoluogo Spoleto) e il Dipartimento del Trasimeno (capoluogo Perugia).

Presso ogni amministrazione dipartimentale e cantonale era insediato un prefetto consolare con il compito di vigilare sull'operato delle amministrazioni. Egli partecipava alle riunioni senza diritto di voto, a somiglianza dei governatori pontifici. Tuttavia, tale struttura aveva esclusivamente funzioni amministrative, in quanto quelle giudiziarie furono affidate a un sistema di tribunali, civili e penali, del tutto separato dalle strutture amministrative e legislative, sia centrali che periferiche.

Il 7 agosto 1799, la Repubblica Romana cadde e il territorio fu invaso dalle truppe austriache.

La Restaurazione Pontificia e le Delegazioni Apostoliche

Con il ritorno del potere pontificio, il nuovo pontefice Pio VII si avvalse del riformista Ercole Consalvi. Nel giugno 1809, gran parte dell'Umbria insieme al Lazio venne annessa all'impero francese, portando a un nuovo ordinamento territoriale basato sui dipartimenti, con prefetti e sottoprefetti, e cantoni come circoscrizione del giudice di pace.

Tra l'inizio del 1814 e la metà del 1815, Pio VII rientrò in possesso dell'intero Stato Pontificio. Con il motu proprio del 6 luglio 1816, sull'organizzazione dell'amministrazione pubblica e istitutivo delle delegazioni apostoliche, l'Umbria venne divisa nelle due legazioni di prima e seconda classe di Perugia e Spoleto, corrispondenti ai precedenti dipartimenti del Trasimeno e del Clitunno. Il riparto territoriale della Delegazione apostolica di Perugia comprese i governi distrettuali di Perugia, Città di Castello, Foligno, Todi; quello della Delegazione di Spoleto, i distretti di Spoleto, Norcia e Terni.

Ogni delegazione era retta da un delegato, nominato dal papa tramite la Segreteria di Stato. Nel caso si trattasse di un cardinale, assumeva il titolo di legato. Al delegato (o legato) erano affiancati due assessori, anch'essi di nomina papale, con funzioni ausiliarie di natura giudiziaria (uno nel diritto civile, l'altro nel diritto penale). A fianco del delegato e degli assessori era prevista una Congregazione governativa, composta da due a quattro membri a seconda della classe della delegazione. In ogni delegazione, l'amministrazione della giustizia era devoluta a un Tribunale di prima istanza per le cause civili e a un Tribunale criminale per le cause penali.

L'editto del 26 novembre 1817, emanato dal cardinale Ercole Consalvi, sanciva un nuovo riparto dei territori pontifici. Ad esempio, al vicegovernatore spettava presiedere i consigli comunali e giudicare, in materia civile, sulle cause di valore inferiore a cinque scudi e, in materia penale, sui reati punibili con condanna non superiore a un mese di carcere.

Verso l'Unità d'Italia

Le vicende politiche del 1831, con la costituzione del Governo delle Province unite, non ebbero, per quanto riguarda Perugia, ripercussioni di rilievo nel settore giuridico-amministrativo. Tuttavia, dopo la Repubblica Romana, il ripristino del potere pontificio incise notevolmente sull'amministrazione statale periferica.

Con l'editto del 22 novembre 1850 del cardinale Antonelli, l'Umbria costituì un'unica Legazione, comprendente le tre province di Perugia, Spoleto e Rieti. Il governo di ogni Provincia fu affidato a un delegato che fu posto alle dipendenze non più direttamente delle autorità centrali di Roma, ma del rispettivo legato.

Con l'avvento dell'unità d'Italia, lo Stato Pontificio perse gradualmente i propri domini. Tutto il sistema delle legazioni cessò definitivamente nel 1870 con la presa di Roma, segnando la fine dello Stato Pontificio come entità territoriale indipendente e, con esso, della sua peculiare organizzazione giudiziaria.

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