La rinuncia di Papa Benedetto XVI al ministero petrino, annunciata l'11 febbraio 2013, ha rappresentato un evento di portata storica e rivoluzionaria per la Chiesa Cattolica. Nonostante la sua chiarezza, questa decisione ha suscitato e continua a generare dibattiti e teorie che ne mettono in discussione la validità, spingendo a un'analisi canonico-storica approfondita.
La "Declaratio" di Benedetto XVI: L'Annuncio e il Contenuto
Il 10 febbraio 2013, Joseph Ratzinger redasse lo scritto di rinuncia, letto il giorno successivo, l'11 febbraio, alla presenza di una parte del collegio cardinalizio riunitosi in occasione di un Concistoro ordinario pubblico per la canonizzazione di alcuni beati. Dal 28 febbraio alle ore 20:00, Benedetto XVI non sarebbe più stato alla guida della Chiesa Cattolica. L'annuncio è arrivato in latino durante la celebrazione dell’Ora Sesta, nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico Vaticano.

Il Testo Integrale della "Declaratio" (Traduzione in Lingua Italiana)
Carissimi Fratelli,
vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre canonizzazioni, ma anche per comunicarvi una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa. Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino. Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di san Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato.
Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20,00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per l’elezione del nuovo Sommo Pontefice.
Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l’amore e il lavoro con cui avete portato con me il peso del mio ministero, e chiedo perdono per tutti i miei difetti. Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, Nostro Signore Gesù Cristo, e imploriamo la sua santa Madre Maria, affinché assista con la sua bontà materna i Padri Cardinali nell’eleggere il nuovo Sommo Pontefice. Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio.
Dal Vaticano, 10 febbraio 2013
BENEDICTUS PP XVI
CARDINALE SODANO SI RIVOLGE AL PAPA SUBITO DOPO ANNUNCIO DIMISSIONI
La notizia delle dimissioni papali ha fatto subito il giro del mondo, portando all'inizio, dal 1° marzo, dell'iter per l'elezione del successore di Benedetto XVI al soglio di Pietro.
Il Dibattito Canonico: Critica alle Teorie sull'Invalidità della Rinuncia
Nel corso degli anni, sono emerse diverse teorie che mettono in discussione la validità della rinuncia di Papa Benedetto XVI. Un esempio è il pamphlet di trentasette pagine, dal titolo Non Consegnerò il Leone. Il caso della Declaratio di Benedetto XVI: un’analisi canonico-storica, divulgato da Giorgio Maria Faré, le cui argomentazioni riprendono teorie già sostenute da altri, come egli stesso riconosce, ammettendo che «l’inchiesta di [Andrea] Cionci mi ha fornito gli elementi fondamentali per l’interpretazione giuridica della dichiarazione di Benedetto XVI».
L'Argomento dell'Inesistenza Giuridica
Faré ritiene anzitutto che lo scritto di rinuncia vergato da Joseph Ratzinger sarebbe «inesistente come atto giuridico». A tal proposito, va precisato, sulla scorta di autorevole dottrina, che l'inesistenza è una grave “patologia” dell'atto giuridico che si verifica qualora si riscontri l'assenza tra i suoi elementi essenziali o della volontà, in quanto colui che lo realizza non agisce liberamente, o dell'oggetto dell'atto medesimo.
Mancanza della "Voluntas Renuntiandi"?
A giudizio di Faré, la mancanza della voluntas renuntiandi si ricaverebbe dall’intitolazione del documento (Declaratio) e dalla formula adoperata da Benedetto XVI («declaro me ministerio […] renuntiare»), il quale avrebbe dovuto ricorrere all’inciso, il solo corretto nonché invalso nel «gergo legale», “io rinuncio”. Tuttavia, queste ragioni sono di ordine meramente e riduttivamente formalistico, e dunque assolutamente non idonee a porsi quali “strumenti” decisivi per la retta comprensione del sostrato sostanziale della rinuncia.
- L’intestazione di un atto, d’altronde, costituisce un indice che, preso singolarmente, nulla rivela circa il suo contenuto, specialmente nell’ordinamento canonico, come universalmente risaputo.
- Basti pensare al dibattito che ha animato la canonistica del Novecento circa la qualificazione giuridica dei sedici documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, per i quali si reputava all’unisono del tutto insufficiente un approccio che si limitasse ai titoli loro assegnati di Constitutio, Declaratio e Decretum.
- Per quanto concerne le parole usate dal pontefice, va ricordato che la rinuncia dà luogo a una dichiarazione di volontà con efficacia costitutiva, volta cioè a innovare la realtà giuridica determinando la cessazione di un ufficio ecclesiastico, quello petrino: ciò che integra, con palmare chiarezza nel contesto della Declaratio, l’oggetto dell'atto di rinuncia.
Non si comprende pertanto per quale ragione plausibile si doveva esigere che il papa utilizzasse un’espressione diversa, e giuridicamente ultronea, come «“dichiaro di rinunciare, come in effetti rinuncio” o formula simile». Tale conclusione, da un lato, pretende di introdurre una limitazione della potestà primaziale, risultando perciò contraria al diritto divino positivo; dall’altro, non giunge in alcun modo alla dimostrazione che la rinuncia difettasse della «volontà di abdicare» e quindi fosse addirittura inesistente sul piano del diritto.
Del resto, il riferimento esplicito alla vacanza della Sede Apostolica fuga sul punto ogni dubbio e, comunque, non si può ignorare come in diverse occasioni Ratzinger abbia ribadito il suo proposito di lasciare il pontificato: circostanze, queste, che corroborano la presunzione iuris tantum di validità della rinuncia (cfr. can. 188 CIC).

L'Assenza di "Ratifica"
Altre argomentazioni sostengono che la rinuncia sarebbe giuridicamente inesistente poiché a essa non «è succeduta alcuna ratifica». Eppure, il can. 332 § 2 CIC, in linea di continuità con quanto previsto nel can. 221 del Codice pio-benedettino del 1917, ma invero con l’intera tradizione canonica, dispone che l’atto del papa non è richiesto sia accettato da qualcuno («non vero ut a quopiam acceptetur»): una precisazione ancorata all’assetto costituzionale della Chiesa e volta a riaffermare le prerogative di governo del successore di Pietro, titolare di una potestà suprema (can. 331 CIC), che non può essere astretta da vincoli prescritti da norme di diritto umano.
Di conseguenza, non si può imporre l’accettazione delle “dimissioni”, poiché si abiliterebbe il soggetto o l’autorità che le riceverebbe a poterle respingere, ciò che non è ipotizzabile; né tanto meno si può costringere il papa a ratificare la sua decisione, avendo già manifestato inequivocabilmente la sua volontà a tutta la Chiesa e non essendo peraltro tenuto a un adempimento che indebitamente limiterebbe quel potere supremo di cui ha la piena disponibilità.
L'Apposizione di un Termine Iniziale (Dies a Quo)
L’obiettivo perseguito da alcuni, come Faré, è contestare l’apposizione, da parte di Benedetto XVI, nell’atto di rinuncia di un termine iniziale (dies a quo) a partire dal quale esso ha esplicato i suoi effetti. Segnatamente egli ritiene che ciò non sarebbe possibile dinanzi a un «“atto giuridico puro” […] che, per la [sua] importanza e per evitare possibili incertezze e ambiguità, non [ammette] la presenza di elementi accidentali, che sono solitamente la condizione e il termine», altrimenti l’atto medesimo sarebbe anche in questo caso «inesistente».
Premesso che appare difficile se non impossibile, stando ai principi della teoria generale del diritto, che la presenza di un elemento accidentale possa di per sé determinare l’inesistenza di un atto giuridico, travolgendone così gli elementi essenziali, non si tiene conto ancora una volta dell’inapplicabilità di alcune disposizioni codiciali agli atti del papa, derivante da un’interpretazione del dettato normativo conforme allo ius divinum.
- Solo attraverso un’indagine approssimativa, infatti, si può desumere dal testo del can. 189 § 3 CIC che la rinuncia dovrebbe produrre un «effetto immediato», non essendo «prevista una possibilità di differimento».
- Ma ciò che non è riportato esplicitamente nella legge canonica non significa che sia implicitamente proibito: l’efficacia, al contrario, poteva legittimamente essere differita nel tempo, dato che la rinuncia è un atto di governo con il quale si determina la sola cessazione della titolarità dell’ufficio apicale di giurisdizione nella Chiesa, non rilevando in alcun modo l’investitura divina della carica e fermo restando che il papato non rappresenta il quarto grado del sacramento dell’ordine.
Ciò peraltro accade, mutatis mutandis, pure quando il papa accetta le rinunce presentate dai vescovi diocesani al compimento del 75° anno di età ai sensi del can. 401 § 1 CIC, sebbene solitamente si introduca la clausola “nunc pro tunc”, differendo, cioè, l’efficacia della rinuncia accettata al momento in cui verrà data pubblicamente notizia della nomina del nuovo vescovo preposto alla diocesi interessata. Joseph Ratzinger, pertanto, si è verosimilmente ispirato alla prassi seguita dalla Santa Sede, avendo bene a mente la fondamentale distinzione tra potestà d’ordine e potestà di giurisdizione, la quale anche giustifica l’apponibilità del termine iniziale alla rinuncia papale. Si rileva allora evidentemente infondata la constatazione per la quale «nella giurisprudenza in generale e nella letteratura canonistica in particolare questa possibilità non è contemplata».
La Controversia tra "Munus" e "Ministerium"
La presunta distinzione tra munus e ministerium assurge ormai a leitmotiv, invero un poco fumoso ed abborracciato, delle elucubrazioni di tutti coloro che contestano la validità della rinuncia di papa Benedetto XVI e, conseguentemente, dell’elezione di papa Francesco, il 13 marzo 2013. Anzitutto, si deve prendere atto della sinonimia esistente tra i due termini alla luce dei documenti normativi e magisteriali pubblicati specialmente in seguito al Concilio Ecumenico Vaticano II.
- Sorprende come Faré citi un saggio risalente al 1989 di Péter Erdő, dove l’illustre autore - oggi cardinale - esordiva con un’affermazione eloquente e perentoria: «Ministerium, munus et officium sunt vocabula non parva ex parte synonima» (Ministerium, munus et officium in Codice Iuris Canonici, in Periodica, LXXVIII [1989], p. 411).
- Allo stesso modo, un altro canonista di fama internazionale, Juan Ignacio Arrieta, in tempi non sospetti, riscontrava «il fluttuante impiego di nozioni come “munus”, “ministero” ed “ufficio”», i quali «non trovano univoco contenuto sia nei due codici di diritto canonico latino - quello del 1917 e quello in vigore del 1983 - che nei documenti del Vaticano II, e che spesso risultano espressioni usate indistintamente in uno stesso contesto» (Funzione pubblica e ufficio ecclesiastico, in Ius Ecclesiae, VII [1995], pp. 582-583).
Inoltre, sarebbe stato opportuno tener conto di quanto riferito nel libro dell’ex segretario personale di Benedetto XVI, Georg Gänswein, ove in alcuni passaggi salienti si sottolinea l’influenza della formazione teologica di Joseph Ratzinger che lo indusse a utilizzare, nella dichiarazione di rinuncia, il termine “ministerium”, essendo «la parola giusta e più forte nella tradizione teologica», mentre “munus”, negli insegnamenti del Concilio Vaticano II, ha «l’obiettivo di spiegare più precisamente il concetto dei tria munera, cioè la partecipazione di tutti i fedeli alla triplice funzione di Cristo, sacerdotale, profetica e regale».
Lungo il versante strettamente giuridico, poi, è quanto mai necessaria un’esatta esegesi della parola “ministerium” nel contesto complessivo dello scritto di rinuncia (cfr. can. 17 CIC), così da ricollegare direttamente la volontà di rinunciare a esso all’effetto scaturito dalla decisione di Benedetto XVI, vale a dire la vacanza della sede romana. Il riferimento espresso alla sede petrina vacante («sedes Romæ, sedes Sancti Petri vacet») - inteso da alcuni erroneamente, secondo un’accezione estranea al mondo del diritto, come “vuota”, poiché il papa dalle ore 20:00 del 28 febbraio 2013 si sarebbe trovato in una situazione di sede totalmente impedita - risulta perciò decisivo nell’operazione ermeneutica finalizzata ad assegnare alla rinuncia il suo corretto e univoco significato: quello d’altronde più immediato e intuitivo perché incentrato sul nesso di causalità tra la scelta del papa (rinuncia all’ufficio petrino) e ciò che è giuridicamente derivato da essa (vacanza della “sede di Roma”, espressione peraltro equipollente a quella di Santa Sede o Sede Apostolica, come si può altresì evincere dalla lettura della Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis).
Non è perciò sostenibile che munus e ministerium abbiano «accezioni diverse» e dunque la rinuncia di Joseph Ratzinger sia invalida in quanto, sulla base di un approccio che dimentica quanto meno l’incidenza del diritto divino positivo, il can. 332 § 2 CIC «introduce la necessità di rinunciare esplicitamente al munus petrino». Il papa, del resto, poteva usare indifferentemente una parola piuttosto che l’altra, purché fosse manifestata chiaramente la sua volontà di abbandonare il soglio petrino: cosa che effettivamente è accaduta, non potendosi ipotizzare che egli abbia rinunciato a «esercitare il ruolo di Papa, pur restando Papa».
Precedenti Storici e la Novità del Papato Emerito
La decisione di dimettersi dal suolo papale ha alcuni, rarissimi, precedenti storici, che tuttavia non possono essere direttamente paragonati alla rinuncia di Benedetto XVI a causa delle loro peculiarità.
Il Caso di Celestino V
Il più famoso è quello di Celestino V, che abdicò nel 1294, a soli 5 mesi dalla sua elezione, per lo più a causa delle ingerenze politiche di Carlo d'Angiò. Per la sua decisione fu collocato da Dante nell'Inferno tra gli Ignavi, e passò alla storia come «colui che per viltade fece il gran rifiuto». Le teorie canonistiche dell’epoca, cioè del XIII secolo, si dividevano: da una parte c’era chi desiderava un coinvolgimento dei cardinali o di un concilio, dall’altra chi considerava che l’unico referente fosse Dio, negando ogni coinvolgimento di altra autorità umana.
Nel dicembre del 1294, il Papa condivise la sua intenzione di rinunciare con i cardinali in concistoro, che però lo sconsigliarono. Poco dopo, allora, mise per iscritto le ragioni della sua rinuncia. Successivamente fece redigere una costituzione per normare la rinuncia papale e il 13 dicembre, di fronte ai cardinali riuniti, lesse effettivamente la sua dichiarazione di rinuncia. I cardinali dettero allora il consenso, perché canonisticamente parlando non c’era niente da eccepire.
Nonostante la richiesta, fu proibito al Papa di usare le insegne pontificie dopo la rinuncia durante la celebrazione della Messa (a causa dell’opposizione di un cardinale). Celestino V, Papa per soli 5 mesi e 9 giorni, ridiventò Pietro del Morrone, spogliandosi dei paramenti papali e tornando ad essere in abito monastico come vescovo eremita. Dopo la morte (1296) venne canonizzato (1313) non come Celestino V, bensì come san Pietro del Morrone. Il testo della sua decisione era asciutto: «Io, Celestino V papa, considerandomi incapace di questa carica, sia a causa della mia ignoranza, sia perché sono vecchio e debole, sia anche per la vita puramente contemplativa sin qui da me condotta, dichiaro di volere abbandonare questo incarico che io non posso più rivestire; abbandono la dignità papale, i suoi impegni e i suoi onori».

La Rinuncia di Gregorio XII
Dopo di lui si può ricordare la rinuncia di Gregorio XII, volta al conseguimento dell’unità della Chiesa, nel momento in cui si trovavano a coesistere tre Papi (tutti apparentemente legittimi, o almeno senza motivazioni sostanziali per scalfirne la legittimità). Gregorio XII rinunciò al papato (1415), rimanendo solo vescovo, per poi essere nuovamente nominato cardinale dal suo successore.
La Novità del Papato Emerito
Benedetto XVI non usa la terminologia del suo predecessore Celestino V, che parlò di rinuncia al papato (renuntiare papatui), né quella impiegata dal Codice di diritto canonico sulla rinuncia all’ufficio (renuntiatio muneri). Opta per una novità: egli dichiara di rinunciare al ministero (renuntiatio ministerii), esattamente di «rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro».
Lo stesso Benedetto XVI posteriormente riconoscerà la differenza tra le due rinunce: «ero ben consapevole del fatto che la situazione di Celestino V era estremamente peculiare e che quindi non poteva in alcun modo essere invocata come precedente». Alla rinuncia di Benedetto è legata la novità del papato emerito. Il Papa parla di rinuncia «all’esercizio attivo del ministero», il che fa pensare che ne esista uno «non attivo». Per lui l’impegno assunto con la sua elezione, il 19 aprile 2005, è un «sempre» e un «per sempre», e d’altra parte parla di una perdita del «solo esercizio attivo del ministero». Dice: «non porto più la potestà dell’officio per il governo della Chiesa, ma nel servizio della preghiera resto, per così dire, nel recinto di san Pietro. […] Io continuerò ad accompagnare il cammino della Chiesa con la preghiera e la riflessione».

Le Conferme e Chiarimenti di Benedetto XVI
Le speculazioni e le teorie sulla validità della rinuncia di Benedetto XVI sono state più volte confutate e chiarite dallo stesso Pontefice emerito e da fonti autorevoli.
La Lettera del 2014 a Monsignor Bux
Una lettera scritta dal Papa emerito nell'agosto 2014, per rispondere alle obiezioni sulla validità e sull'opportunità della sua rinuncia, viene per la prima volta pubblicata in un libro di monsignor Nicola Bux (Realtà e utopia nella Chiesa), a cui era destinata. In essa Benedetto XVI affermava: «Dire che nella mia rinuncia avrei lasciato “solo l’esercizio del ministero e non anche il munus” è contrario alla chiara dottrina dogmatica-canonica (…) Se alcuni giornalisti parlano “di scisma strisciante” non meritano nessuna attenzione».
Benedetto XVI, rispondendo alle obiezioni presentategli, giudica «pienamente» valida la rinuncia di un Papa e «fondato» il parallelismo «tra il Vescovo diocesano e il Vescovo di Roma in riferimento alla questione della rinuncia». Questa lettera è di fondamentale importanza storica perché permette di comprendere la mens del Papa emerito riguardo alla sua rinuncia e all’istituzione del pontificato emerito, ma anche più in generale la sua visione teologica del papato.
Smentita delle "80 Errori di Ortografia"
Claims, come quelle di Red Ronnie (Gabriele Ansaloni) diffuse il 5 marzo 2025, secondo cui Benedetto XVI avrebbe commesso volontariamente «80 errori di ortografia gravi» nella sua Declaratio per invalidarla, sono state categoricamente smentite. Subito dopo la pubblicazione della lettera, poi tradotta in italiano e in altre lingue europee, lo studioso e filologo Luciano Canfora aveva trovato due «imperfezioni» grammaticali nel testo del Pontefice. Negli stessi giorni, era stato trovato anche un refuso: nel testo originale in latino, infatti, veniva indicata come data del ritiro «die 28 februarii MMXIII, hora 29» (in italiano, “giorno 28 febbraio 2013, ora 29”), quando l’ora giusta era 20. Quindi non è vero che Benedetto XVI ha commesso volutamente «80 errori di ortografia gravi».
Peraltro, l’anno successivo, l’emerito Pontefice aveva smentito le speculazioni riguardanti la sua scelta, affermando: «Non c’è il minimo dubbio circa la validità della mia rinuncia al ministero petrino». Inoltre, aveva anche sottolineato che l’«unica condizione della validità è la piena libertà della decisione». Nella stessa occasione, Ratzinger aveva anche precisato che il mantenimento dell’abito bianco - che aveva dato vita a svariate teorie complottistiche in proposito - e del nome Benedetto erano una decisione semplicemente pratica: «Nel momento della rinuncia non c’erano a disposizione altri vestiti».
Il Futuro del Papato Emerito secondo Papa Francesco
Papa Francesco ha sempre spiegato, sin dall’avvio del suo pontificato, che anche lui potrebbe ripetere il gesto di Benedetto XVI, elogiando il «grande esempio dato da Benedetto XVI», che lo aiuterà a «prendere una decisione» qualora fosse necessario. In un’intervista, rispondendo a una domanda sulla possibilità di avere delle norme relative alla figura del Papa emerito, Francesco ha osservato che «la storia stessa aiuterà a regolamentare meglio», dato che «la prima esperienza è andata molto bene», essendo Benedetto XVI «un uomo santo e discreto».
Per il futuro, però, «conviene delimitare meglio le cose», o «spiegarle meglio». Parlando di una sua eventuale rinuncia, ha detto: «sono il vescovo di Roma, in quel caso sarei il vescovo emerito di Roma», aggiungendo che potrebbe risiedere a San Giovanni in Laterano. In lui si nota un’evoluzione del pensiero, dovuta probabilmente anche al fatto che la materia non è mai stata realmente dibattuta. Anni fa Francesco immaginava un futuro con più Papi emeriti e ora, invece, preferisce parlare di un futuro vescovo emerito di Roma.
