Il CAF e Patronato, operante anche online con il nome "Tutela Fiscale del Contribuente" (TFdC), è un centro di assistenza fiscale e patronato che estende la sua operatività su tutto il territorio nazionale attraverso una rete capillare di sedi gestite da professionisti ed esperti del settore. L'azienda offre una vasta gamma di servizi altamente specializzati, tra cui spicca l'assistenza per l'Assunzione di Colf e Badanti, oltre a servizi di patronato e telematici. L'adesione all'Associazione sindacale ALDEPI sottolinea l'impegno a fornire servizi di alta qualità a lavoratori, pensionati e a tutti i cittadini, garantendo supporto sia in presenza che online.
Per chi cerca servizi di assistenza fiscale, come la dichiarazione dei redditi, la consulenza fiscale e previdenziale, il CAF e Patronato si propone come la scelta ideale. L'offerta include anche servizi di patronato quali la gestione di pensioni, ammortizzatori sociali, pratiche relative alla maternità, congedi parentali, assegno unico e altre prestazioni legate alla natalità, invalidità civile e alla famiglia. L'assistenza online per la Consulenza Assunzione Colf e Badanti è disponibile per chiunque in Italia tramite internet, mantenendo lo stesso elevato standard qualitativo offerto nelle sedi fisiche situate a Torino e Venaria Reale (TO).
Scegliere il CAF Patronato significa affidarsi a professionisti qualificati, pronti a guidare i clienti passo dopo passo nella gestione delle pratiche fiscali e previdenziali. È possibile contattare il centro per prenotare un appuntamento o ricevere ulteriori informazioni sui servizi di Consulenza Assunzione Colf e Badanti.
Servizio CAF per Partita IVA
"Isolina Servizi", operante come Tutela Fiscale del Contribuente (TFdC), offre un servizio completo per l'apertura e la gestione di aziende e partite IVA, dalla registrazione iniziale fino alla gestione annuale. Il team di professionisti si occupa di tutte le pratiche necessarie per l'avvio di un'attività, inclusa la richiesta del codice fiscale, l'apertura della partita IVA e l'iscrizione alla Camera di Commercio. L'assistenza si estende alla gestione dei libri contabili, alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e alla consulenza per la scelta del regime fiscale più vantaggioso.

Sedi in Provincia di Torino
Le sedi del CAF Patronato in provincia di Torino offrono consulenza personalizzata:
- Barriera di Milano: Via Montanaro 6, Torino
- Centro commerciale Conad: Corso Romania 460, Torino
- Centro commerciale Conad: Corso Garibaldi 235, Venaria
Per richiedere informazioni o fissare un appuntamento presso il CAF di Torino, è possibile compilare il modulo online, e si riceverà una risposta al più presto. In alternativa, è possibile parlare immediatamente con un Consulente Caf e Patronato nei numerosi comuni vicini.
Servizio CAF: Dichiarazione dei Redditi e Invio Telematico del 730
Il servizio di assistenza fiscale del CAF include la compilazione e l'invio telematico della dichiarazione dei redditi 730, sia per lavoratori dipendenti che per pensionati. L'obiettivo è garantire la massima precisione e conformità alle normative fiscali vigenti. Il servizio comprende la verifica dei dati anagrafici, dei redditi e delle eventuali detrazioni e deduzioni a cui il contribuente ha diritto. Inoltre, il CAF si occupa della richiesta dei rimborsi spettanti e della risoluzione di eventuali problematiche fiscali.
CAF: Servizio Colf e Badanti a Torino e Richiesta di Invalidità Civile
Isolina Servizi offre un servizio di assistenza completo per la gestione del rapporto di lavoro domestico di colf e badanti. Le pratiche amministrative gestite includono la registrazione del datore di lavoro, la stipula del contratto, l'elaborazione della busta paga e la predisposizione delle dichiarazioni fiscali. L'assistenza si estende anche alla richiesta dell'indennità di accompagnamento e all'accesso alle agevolazioni per l'invalidità civile. Il team di professionisti è costantemente disponibile per fornire consulenza personalizzata e supporto in ogni fase del rapporto di lavoro domestico.

Novità INPS: Prestazione Universale per Ultraottantenni Non Autosufficienti
Dal 2 gennaio, l'INPS, in conformità con l'articolo 34 del decreto legislativo 29/2024, avvierà in via sperimentale l'erogazione di una nuova prestazione denominata Prestazione Universale. Questa prestazione è destinata agli ultraottantenni non autosufficienti e subordinata a un bisogno assistenziale definito "gravissimo". Il periodo di sperimentazione è previsto dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.
Il riconoscimento della Prestazione Universale comporterà l'assorbimento dell'indennità di accompagnamento (legge 18/1980) e delle prestazioni fornite dagli ATS, negli ambiti di loro competenza (articolo 1, comma 164, legge 234/2021). La domanda potrà essere presentata online all'INPS a partire dal 2 gennaio 2025, tramite la pagina dedicata "Decreto Anziani - Prestazione Universale", sia personalmente con identità digitale, sia tramite i patronati.
Requisiti per la Prestazione Universale:
- Età anagrafica pari o superiore agli 80 anni.
- Un livello di bisogno assistenziale gravissimo, valutato dalla Commissione medico-legale dell’INPS, sulla base delle indicazioni della Commissione tecnico-scientifica nominata il 16 ottobre 2024 e approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 dicembre 2024.
- Un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria ordinario, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro.
- La titolarità dell'indennità di accompagnamento (art. 1, comma 1, legge 11 febbraio 1980, n. 18) che, anche se sospesa, non consentirà il riconoscimento della prestazione.
La Prestazione Universale sarà erogata mensilmente e comprenderà:
- Una quota fissa monetaria, corrispondente all'indennità di accompagnamento.
- Una quota integrativa, denominata "assegno di assistenza", pari a 850 euro mensili. Questa quota è finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza svolto da lavoratori domestici qualificati o l'acquisto di servizi forniti da imprese specializzate nell'assistenza sociale non residenziale, nel rispetto della programmazione regionale e locale.
L'INPS monitorerà la spesa per un'eventuale rideterminazione dell'importo mensile della quota integrativa, in base allo scostamento tra le domande pervenute e le risorse finanziarie stanziate. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il messaggio INPS del 30 dicembre 2024, n. [Numero del messaggio non specificato nel testo originale].
Disciplina del Lavoro Domestico: Contratti e Inquadramento
La normativa che disciplina il rapporto di lavoro domestico è unitaria su tutto il territorio nazionale. Il contratto si applica agli assistenti familiari (colf, badanti, babysitter e altri profili professionali) di qualsiasi nazionalità, retribuiti, che si dedicano al funzionamento della vita familiare e delle convivenze strutturate, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del rapporto. Resta ferma la normativa sul collocamento alla pari per i soggetti interessati, come stabilito dall'Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con legge 18 maggio 1973, n. 304.
Art. 2: Inscindibilità della Regolamentazione
Le norme di questa regolamentazione collettiva nazionale sono inscindibili e correlate tra loro all'interno di ciascun istituto, non cumulabili con altri trattamenti, e sono considerate dalle parti complessivamente più favorevoli rispetto ai contratti collettivi precedenti.
Art. 3: Condizioni di Miglior Favore
Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti 'ad personam'.
Art. 4: Documenti di Lavoro
All'atto dell'assunzione, il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro i documenti necessari conformi alla normativa vigente, presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, certificazioni sanitarie aggiornate, un documento di identità personale non scaduto e eventuali diplomi o attestati professionali specifici. In caso di più rapporti di lavoro, i documenti saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro, con rilascio di ricevuta. I lavoratori extracomunitari possono essere assunti solo se in possesso di un permesso di soggiorno valido per lavoro subordinato.
Art. 5: Assunzione
L'assunzione del lavoratore avviene in conformità con la legge.
Art. 6: Contratto Individuale di Lavoro (Lettera di Assunzione)
Tra le parti deve essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione) che includa:
- Applicazione del Contratto Collettivo di Lavoro stipulato da FIDALDO e DOMINA per i datori di lavoro e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS e FEDERCOLF per i lavoratori (Codice CNEL H501).
- Data di inizio del rapporto di lavoro.
- Livello di appartenenza e mansione.
- Durata del periodo di prova.
- Esistenza o meno della convivenza.
- Residenza del lavoratore e eventuale diverso domicilio valido ai fini del rapporto di lavoro; per i conviventi, indicazione di un domicilio diverso dalla convivenza o validazione dell'indirizzo di convivenza anche in caso di assenza.
- Durata dell'orario di lavoro, sua distribuzione e collocazione temporale.
- Eventuale dotazione di tenuta di lavoro fornita dal datore di lavoro.
- Per i lavoratori conviventi, collocazione della mezza giornata di riposo settimanale aggiuntiva alla domenica, o altra giornata in casi specifici.
- Retribuzione pattuita, con indicazione degli elementi costitutivi, periodo e modalità di pagamento.
- Luogo di effettuazione della prestazione lavorativa e previsione di eventuali spostamenti temporanei.
- Periodo concordato per il godimento delle ferie annuali.
- Indicazione di uno spazio adeguato per la custodia degli effetti personali del lavoratore.
- Obbligatorietà del versamento dei contributi di assistenza contrattuale per il funzionamento degli organismi bilaterali (Fondo Colf, Cas.Sa.Colf ed Ebincolf).
- Eventuale presenza di impianti audiovisivi nell'abitazione.
- Applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
La lettera di assunzione, firmata da entrambe le parti, deve essere scambiata. Le variazioni non meramente occasionali delle condizioni contrattuali devono essere concordate.
Art. 7: Assunzione a Tempo Determinato
L'assunzione a tempo determinato deve avvenire per iscritto, con scambio della lettera di assunzione che specifichi le fattispecie giustificatrici. La forma scritta non è necessaria per rapporti di durata non superiore a dodici giorni di calendario, puramente occasionali. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con consenso del lavoratore, solo se la durata iniziale è inferiore a 24 mesi. Sono ammesse fino a quattro proroghe, a condizione che siano giustificate da ragioni oggettive e riferite alla stessa attività lavorativa. La durata complessiva del rapporto a termine, comprese le proroghe, non può superare i 24 mesi. Per contratti a tempo determinato superiori ai 12 mesi, è obbligatoria l'indicazione della causale. Le causali consentite includono l'esecuzione di un servizio definito, la sostituzione di lavoratori assenti per motivi familiari, malattia, infortunio, maternità, assistenza a familiari con grave disabilità, ferie, o assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti. I datori di lavoro possono avvalersi anche della somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Art. 8: Lavoro Ripartito
È consentita l'assunzione di due lavoratori che si impegnano in solido per un'unica obbligazione lavorativa. Ciascun lavoratore è personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione, salvo diversa intesa. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato per iscritto, indicando il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore, la percentuale e la collocazione temporale del lavoro. I lavoratori possono accordarsi per sostituzioni reciproche o modificare gli orari di lavoro. Il rischio dell'impossibilità della prestazione è a carico dell'altro obbligato. Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla prestazione effettivamente eseguita. Le sostituzioni da parte di terzi sono vietate. Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale, a meno che l'altro lavoratore si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa interamente o parzialmente, trasformando il contratto in un normale contratto di lavoro subordinato. In caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale, salvo diversa intesa tra le parti. In ogni caso, l’assenza di intesa fra le parti comporterà l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale.
Art. 9: Inquadramento dei Lavoratori
Gli assistenti familiari sono inquadrati in quattro livelli (A, B, C, D), ciascuno con due parametri retributivi (normale e "super").
Livello A
Assistenti familiari che svolgono mansioni a livello esecutivo sotto diretto controllo del datore di lavoro.
- Profili: Addetto alle pulizie, Addetto alla lavanderia, Aiuto di cucina, Stalliere, Assistente ad animali domestici, Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi, Operaio comune.
Livello A super
- Profili: Addetto alla compagnia (mera compagnia a persone adulte autosufficienti).
Livello B
Assistenti familiari che svolgono mansioni con specifica competenza, anche a livello esecutivo.
- Profili: Collaboratore generico polifunzionale, Custode di abitazione privata, Addetto alla stireria, Cameriere, Giardiniere, Operaio qualificato, Autista, Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione.
Livello B super
- Profili: Assistente familiare che assiste persone autosufficienti (incluse mansioni legate al vitto e alla pulizia della casa); Assistente familiare che assiste bambini (baby sitter, incluse mansioni legate al vitto e alla pulizia della casa).
Livello C
Assistenti familiari in possesso di specifiche conoscenze di base, teoriche e tecniche, che operano con totale autonomia e responsabilità.
- Profilo: Cuoco (preparazione pasti, approvvigionamento materie prime).
Livello C Super
- Profilo: Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato), incluse mansioni legate al vitto e alla pulizia della casa.
Livello D
Assistenti familiari in possesso dei necessari requisiti professionali, con responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.
- Profili: Amministratore dei beni di famiglia, Maggiordomo, Governante, Capo cuoco, Capo giardiniere, Istitutore (istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare).
Livello D Super
- Profili: Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (formato), incluse mansioni legate al vitto e alla pulizia della casa; Direttore di casa (gestione e coordinamento delle esigenze della casa); Assistente familiare educatore formato.
Note a verbale: Il lavoratore addetto a mansioni plurime ha diritto all'inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti. Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di relazione. La formazione per l'assistenza a persona non autosufficiente, se prevista, si considera conseguita con diploma specifico (italiano o equipollente estero) o corsi di formazione di almeno 500 ore. Il lavoratore deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il conseguimento del diploma e consegnarne copia per l'inquadramento nel livello D Super.