La Nuova Norma CEI 11-27: Sicurezza Elettrica e Lavori su Impianti

La Norma CEI 11-27, riferimento fondamentale per la sicurezza nei lavori su impianti elettrici e nelle attività svolte in prossimità di essi, ha visto la pubblicazione della sua sesta edizione nel 2025. Pubblicata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), questa norma fornisce tutte le informazioni necessarie per prevenire gli incidenti e garantire la sicurezza degli impianti elettrici.

Il documento normativo viene periodicamente aggiornato per tenere conto degli sviluppi tecnologici nel settore dell'elettricità, riflettendo l’evoluzione tecnologica e normativa e assicurando che le misure di sicurezza siano sempre allineate alle migliori prassi ed esigenze.

Introduzione alla Norma CEI 11-27

Scopo e Obiettivi

Uno degli obiettivi principali della Norma CEI 11-27 è garantire che gli impianti elettrici siano progettati e realizzati in conformità con le norme di sicurezza. Si applica alle operazioni e alle attività di lavoro sugli impianti elettrici o ad essi connesse e le operazioni vicino agli impianti. La norma deve essere applicata in tutti i lavori in cui sia presente rischio elettrico, compresi quindi i lavori non elettrici eseguiti tra la distanza limite di vicinanza e quella limite di prossimità da parti attive in tensione non protette o non sufficientemente protette come previsto nel D. Lgs. 81/08.

Ambiti di Applicazione

La norma riguarda una vasta gamma di attività, dagli interventi diretti sugli impianti elettrici alla manutenzione, fino ai lavori non elettrici svolti, ad esempio, nelle vicinanze di impianti elettrici, linee elettriche aeree o cavi sotterranei non isolati. Si applica ad impianti messi in esercizio a qualunque livello di tensione - fissi, mobili, permanenti e provvisori - e destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all'utilizzazione dell'energia elettrica.

In particolare, la norma fornisce le prescrizioni di sicurezza per le attività sugli impianti elettrici e, in particolare, si applica alle procedure di lavoro e a quelle di esercizio durante i lavori e la manutenzione. Tuttavia, non si applica ai lavori sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua, trattati nella Norma CEI 11-15.

Le Novità dell'Edizione 2025 (VI Edizione)

Entrata in Vigore e Periodo Transitorio

La sesta edizione della Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” (CEI 11-27:2025) è in vigore dal 1° novembre 2025. Essa sostituisce la CEI 11-27:2021, che tuttavia rimane applicabile fino al 29 maggio 2026. Dopo questa data, la versione 2021 sarà definitivamente ritirata e non più applicabile.

Adeguamento e Armonizzazione

La revisione della norma si inserisce nel processo di armonizzazione con la normativa europea, in particolare con la CEI EN 50110-1:2024-05, da cui deriva e di cui presenta una struttura identica. La nuova CEI 11-27 introduce modifiche significative nella gestione dei lavori elettrici, aggiornando ruoli, procedure operative e requisiti formativi.

Nuove Definizioni e Figure Professionali

Tra le novità principali, è stato introdotto un adeguamento generale alla CEI EN 50110-1:2024, nuove definizioni e per le figure professionali coinvolte e attività lavorative. Le definizioni delle figure operative sono state riviste al fine di rendere più chiaro il ruolo di responsabilità e coordinamento. Le principali figure professionali su cui si sofferma la norma includono:

  • Gestore dell'impianto (GI)
  • Responsabile dell'impianto (RI)
  • Gestore programmazione lavoro (GL)
  • Responsabile del Lavoro Elettrico (RLE)
  • Lavoratore (LAV)
  • PES (persona esperta in ambito elettrico)
  • PAV (persona avvertita in ambito elettrico)
  • PEC (persona comune)

La norma ha chiarito che il ruolo del RI è attivo solo durante i lavori elettrici sull'impianto. È stato sottolineato che il RLE non solo esegue il lavoro, ma ne è anche responsabile della preparazione.

Schema delle figure professionali coinvolte nei lavori elettrici secondo CEI 11-27:2025

Introduzione della Distanza Minima di Lavoro (DW - Working Distance)

Nella nuova edizione CEI 11-27:2025-10 viene introdotto in modo esplicito e sistematico il concetto di Distanza Minima di Lavoro (Dw), che rappresenta la distanza ergonomica di lavoro. Nell’edizione 2021 (V ed.), le distanze erano principalmente riferite alle classiche zone (zona di lavoro sotto tensione, zona prossima, zona libera) e alle distanze di sicurezza definite in funzione della tensione di esercizio e della tipologia dell’attività.

La nuova norma CEI 11-27 edizione 2025 introduce un maggior dettaglio sulle distanze, rimandando anche a due allegati per le applicazioni e le illustrazioni.

Allegati Aggiuntivi

Oltre a nuove indicazioni per le distanze di lavoro, la norma include nuovi allegati sui pericoli degli archi elettrici e sulle procedure d’emergenza. In particolare, l'Allegato I "Pericoli degli archi elettrici" stabilisce che ogni volta che viene svolto un lavoro nella zona di prossimità di un impianto elettrico o nei lavori sotto tensione, è necessario che il Datore di Lavoro effettui la valutazione dei rischi, tenendo in considerazione anche il rischio di arco elettrico che, sebbene sia un evento raro, non si può escludere che possa verificarsi.

Prescrizioni Minime di Sicurezza Elettrica

La norma CEI 11-27 prevede una serie di prescrizioni minime volte a garantire la sicurezza degli operatori e degli impianti:

  • Protezione contro i contatti diretti: L'impianto elettrico deve essere progettato e realizzato in modo tale da evitare i contatti diretti con parti sotto tensione.
  • Protezione contro i contatti indiretti: Devono essere adottate misure per prevenire i contatti indiretti, che si verificano quando una persona entra in contatto con parti conduttive che potrebbero diventare sotto tensione in caso di guasto.
  • Messa a terra degli impianti: La norma prevede la corretta messa a terra degli impianti elettrici, riducendo il rischio di tensioni pericolose in caso di guasti o di scariche atmosferiche.

Obblighi del Datore di Lavoro e Valutazione dei Rischi (D.Lgs. 81/08)

In tema di Sicurezza Elettrica, il Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008 impone che i lavoratori che effettuano l’attività di manutenzione di attrezzature di lavoro (ad es. Impianti Elettrici, Cabine Elettriche, ecc.) siano qualificati in maniera specifica per svolgere questi compiti (art. 71, D. Lgs. n. 81/2008). In linea generale, il D. Lgs. 81/2008 pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.

La norma CEI 11-27 è richiamata esplicitamente come riferimento per la scelta delle misure di sicurezza elettrica, dagli articoli 80, 82 e 83 del D. Lgs. 81/2008.

Valutazione dei Rischi Elettrici

Il Datore di Lavoro, per garantire la sicurezza, deve effettuare la valutazione dei rischi, che gli consente di adottare le misure di prevenzione opportune e di individuare i DPI necessari.

Infografica sulla valutazione del rischio elettrico

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Tra i DPI essenziali per i lavori elettrici si annoverano:

  • Guanti di protezione: Per proteggere le mani degli operatori dagli effetti nocivi delle tensioni e delle correnti elettriche.
  • Calzature di sicurezza: Per proteggere i piedi dagli effetti di contatti elettrici, cadute di oggetti pesanti e lesioni causate da agenti chimici.
  • Caschi di protezione: Essenziali per proteggere la testa dagli urti e dai colpi causati da cadute di oggetti o impatti accidentali.
  • Occhiali di sicurezza: Proteggono gli occhi dagli agenti chimici, dalle particelle volanti e dai potenziali rischi elettrici come scintille o flash.

Formazione, Qualificazione e Addestramento degli Addetti

L'art. 37 del D. Lgs. 81/08 prescrive l'obbligo per il datore di lavoro di formare ciascun lavoratore in materia di salute e sicurezza anche con riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza.

Qualifiche PES, PAV, PEI

La Norma CEI 11-27:2025 individua i requisiti formativi minimi per la PES (Persona Esperta), per la PAV (Persona Avvertita) e per la PEI (Persona Idonea ai lavori sotto tensione). Le qualifiche PES e PAV vengono attribuite ai lavoratori che operano sugli impianti elettrici o in prossimità di parti attive, come elettricisti e manutentori. L’attribuzione della qualifica di PES (Persona Esperta) e PAV (Persona Avvertita) è a carico del Datore di Lavoro che, sulla base dei requisiti di conoscenza, caratteristiche personali ed esperienza, qualifica i propri lavoratori. Tale qualifica deve essere accompagnata dalla specifica indicazione della/e tipologie di attività soggette a rischio elettrico che i lavoratori possono svolgere. Il Datore di Lavoro può revocare in qualsiasi momento la qualifica PES, PAV qualora vengano a mancare uno o più requisiti richiesti dalla Norma CEI 11-27:2025.

L’art. 82 del D. Lgs. 81/2008 vieta esplicitamente i lavori elettrici sotto tensione, consentendone tuttavia l’esecuzione quando “affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica”. In tale articolo del D. Lgs. 81/08 è implicito il riferimento alla Norma CEI 11-27:2025 e alle figure degli addetti ai lavori elettrici qualificati come PES, PAV e, appunto per i lavori elettrici sotto tensione, PEI.

Requisiti Formativi e Aggiornamento

La sesta edizione della norma introduce una serie di chiarimenti operativi riguardo la formazione del personale che svolge lavori elettrici o attività in prossimità di parti attive. La CEI 11-27:2025-10 ribadisce l’articolazione dei percorsi formativi nelle quattro tipologie di corso (1A, 2A, 1B, 2B), ma fornisce una maggiore strutturazione su modalità, responsabilità e verifica delle capacità operative.

La norma CEI 11-27 nella sua edizione 2025 prevede che gli addetti ai lavori elettrici svolgano un aggiornamento della formazione di almeno 4 ore ogni 5 anni, in funzione dell’ambito specifico del lavoro elettrico dei discenti. Questo aggiornamento è previsto sia per la parte relativa ai lavori fuori tensione e in prossimità che per la parte dei lavori sotto tensione, in coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. 81/08. La norma precisa così un obbligo che in via generale già era precedentemente previsto dal D. Lgs. 81/08, dando indicazioni allineate alle periodicità dell’aggiornamento della Formazione sulla Sicurezza previsto per i lavoratori dall’Accordo Stato Regioni.

Importanza dell'Addestramento Operativo Pratico

Tra le disposizioni più importanti introdotte dalla Norma CEI 11-27:2025, viene precisato che l’azione formativa deve essere strutturata comprendendo corsi frontali o a distanza in modalità sincrona per le parti teoriche e un Addestramento Operativo, attraverso simulazioni, affiancamento e/o altre iniziative utili alla corretta applicazione (pratica) delle procedure operative previste dalla norma. Per quanto riguarda la parte pratica, questa deve essere svolta esclusivamente in presenza.

Nella realtà del mondo lavorativo può capitare che, quando l’addestramento degli addetti ai lavori elettrici viene fatto solo per affiancamento sul campo, ci sia il rischio che il lavoratore apprenda parzialmente la corretta e completa applicazione delle procedure di lavoro; non di rado durante l’addestramento svolto “in campo” si trascurano aspetti pratici, in particolare sull’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale DPI per i lavori sotto tensione.

Questo aspetto si discosta dalla precedente edizione 2021, in cui la parte pratica veniva talvolta delegata ai soli enti formatori. Ora la norma chiarisce che l’addestramento non è delegabile come concetto di responsabilità: l’ente può supportare il Datore di Lavoro, ma la verifica dell’idoneità deve essere condotta dall’azienda, in coerenza con l’esperienza e le mansioni del lavoratore e tracciare l’attività pratico operativa.

L’Addestramento Operativo Pratico sulle procedure CEI 11-27 riveste quindi una particolare importanza perché, attraverso simulazioni ed esercitazioni, consente di completare la formazione apprendendo la corretta applicazione delle procedure operative previste dalla Norma CEI 11-27 VI edizione 2025.

Struttura dell’Addestramento Operativo

Lo scopo dell’Addestramento Operativo è di completare la formazione teorica con le conoscenze pratiche necessarie agli addetti ai lavori elettrici PES PAV PEI per eseguire le procedure operative previste dalla Norma CEI 11-27 VI edizione 2025 in sicurezza. Nello specifico, l’Addestramento Operativo CEI 11-27:2025 dovrà comprendere, ove pertinenti:

  • Esempi pratici applicativi di pianificazione dei Lavori Elettrici tramite i documenti previsti dalla Norma CEI 11-27 VI Edizione 2025 (piano di lavoro, piano di intervento, consegna e restituzione impianto elettrico).
  • Esercitazioni pratiche sulle procedure per i Lavori Elettrici conformemente alla Norma CEI 11-27 VI Edizione 2025 comprendenti:
    • definizione, individuazione, delimitazione della zona di lavoro;
    • apposizione di blocchi ad apparecchiature o a macchinari;
    • messa a terra e in cortocircuito, “Terre di Sezionamento” e “Terre di Lavoro”;
    • verifica dell’assenza di tensione;
    • valutazione delle condizioni ambientali;
    • modalità di scambio delle informazioni;
    • uso e verifica dei Dispositivi di Protezione Individuali DPI;
    • apposizione di barriere e protezioni;
    • valutazione delle distanze.
    • predisposizione e corretta comprensione dei documenti specifici aziendali, equivalenti per es. al Piano di Lavoro, ai documenti di consegna e restituzione impianto, ecc.
  • Esercitazioni pratiche sulle modalità di esecuzione delle misure elettriche secondo la Norma CEI 11-27 VI Edizione 2025.
  • Esercitazioni pratiche per l’esecuzione di manovre elettriche.

Figure Professionali nella Sicurezza Elettrica

La Norma CEI 11-27:2025 prevede inoltre che le figure professionali del Responsabile dell’Impianto (RI) e del Responsabile del lavoro elettrico (RLE) vadano sempre individuate prima di poter eseguire "lavori elettrici" e anche "non elettrici" con rischio elettrico (ad esempio lavori di potatura svolti vicino a linee aeree). Questi soggetti hanno precise responsabilità individuate nella Norma CEI 11-27:2025 e questo determina la necessità di assoggettare le figure del Responsabile dell’Impianto (RI) e del Responsabile del lavoro elettrico (RLE) ad una formazione coerente con il ruolo svolto.

Riferimenti per la Manutenzione delle Cabine Elettriche

Per i profili professionali del Manutentore (Responsabile della manutenzione) e degli Addetti alla manutenzione delle Cabine Elettriche, la Norma CEI 78-17 individua gli elementi necessari alla formazione di tali figure professionali. In particolare è necessario possedere specifiche conoscenze tecniche con riferimento ai lavori di manutenzione nelle Cabine MT/BT; tali conoscenze sono aggiuntive rispetto a quelle sulla Sicurezza Elettrica di cui alla Norma CEI 11-27.

L'Errata Corrige (CEI 11-27;EC)

È stato pubblicato il documento “CEI 11-27;EC” che presenta una Errata Corrige della Norma CEI 11-27:2025. Questa si è resa necessaria per aggiornare alcuni rimandi all’interno del testo normativo. L’Errata Corrige interviene, in realtà, quasi esclusivamente con correzioni redazionali e rettifiche di rimandi e riferimenti interni, senza introdurre modifiche sostanziali di carattere tecnico, procedurale o prescrittivo.

Le principali correzioni segnalate riguardano:

  • Terminologia: Ad esempio con la sostituzione in tutto il testo normativo del termine “gestore dell’impianto elettrico” con “gestore dell’impianto” (inclusi titoli e definizioni).
  • Valori numerici: In alta tensione (AT) viene variato il valore da “35 000” a “36 000” V.
  • Rimandi e riferimenti: Sono diverse le note e i rimandi rettificati o variati. Ad esempio, per le distanze di lavoro minime (rettificata nota 3 e nota 4), per le condizioni di lavoro, per le prescrizioni specifiche riguardo alle condizioni atmosferiche.

Una variazione riguarda anche una illustrazione relativa alle distanze di lavoro minime. La nuova Errata Corrige non opera modifiche nell’impianto tecnico della norma, ma rappresenta un riferimento importante per tutti coloro che devono utilizzare correttamente i richiami regolamentari nella redazione della documentazione in materia sicurezza.

Strumenti a Supporto

Per supportare progettisti, installatori e verificatori nella comprensione puntuale delle modifiche introdotte nella nuova edizione della Norma CEI 11-27, il CEI ha pubblicato la “Guida alle differenze. Norma CEI 11-27. Lavori su impianti elettrici”. In concomitanza con la pubblicazione della nuova Edizione, il CEI propone anche corsi di aggiornamento finalizzati ad approfondire le novità introdotte e a garantire la piena conformità alle disposizioni di sicurezza più recenti.

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