La prevenzione incendi rappresenta un pilastro fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e la protezione dei beni, sia nelle attività commerciali che nelle infrastrutture critiche come i data center. L'obiettivo è assicurare un'applicazione uniforme e coerente delle norme di prevenzione incendi, aiutando aziende e professionisti a inquadrare correttamente le attività ai fini della sicurezza antincendio.

La Circolare VVF n. 674/2026: Nuovi Indirizzi Operativi
Obiettivo e Ambito di Applicazione
Il 15 gennaio 2026, il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha pubblicato la Circolare n. 674. Questo documento fornisce indirizzi operativi per l’applicazione della prevenzione incendi nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande e nei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo. La circolare è stata emanata per evitare interpretazioni difformi sul territorio, chiarendo confini e responsabilità in un ambito spesso oggetto di contrasti, anche alla luce di recenti e tragici incidenti che hanno riacceso l’attenzione sulla sicurezza antincendio nei locali aperti al pubblico.
Distinzione tra Attività di Somministrazione e Intrattenimento
La nuova circolare fornisce indicazioni operative per i Comandi dei Vigili del Fuoco su come inquadrare e distinguere, ai fini della prevenzione incendi, le attività di somministrazione alimenti e bevande (bar e ristoranti) dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, come discoteche o sale da ballo. Questa distinzione è cruciale poiché la classificazione dell'attività ha conseguenze diverse sugli obblighi di sicurezza antincendio, ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
Secondo gli indirizzi del documento ministeriale 674/2026, bar e ristoranti in senso stretto non sono soggetti agli adempimenti antincendio del D.P.R. 151/2011, poiché non compresi nell’Allegato I del decreto, a meno che non si trovino all’interno di una struttura già soggetta a regole tecniche specifiche di prevenzione incendi. La circolare chiarisce che musica dal vivo e karaoke non cambiano, di per sé, la natura del pubblico esercizio: quando restano attività accessorie e non prevalenti rispetto alla somministrazione, il locale continua a essere inquadrabile come bar o ristorante. Ciò è valido anche perché la regola tecnica dei locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996) non si applica automaticamente.
Il passaggio decisivo riguarda però la “trasformazione funzionale”: se l’intrattenimento diventa prevalente o comporta una modifica sostanziale del locale (ad esempio su assetti, impianti, layout e gestione dell’affollamento), la circolare indica la necessità di riesaminare l’inquadramento complessivo dell’attività. In questi casi, l’esercizio può avvicinarsi ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo, con possibile applicazione degli articoli 68 e 80 TULPS e, sul fronte antincendio, delle regole tecniche dei locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o RTV V.15 del Codice, in vigore dal 1° gennaio 2023) e dei relativi adempimenti, inclusa la valutazione dell’eventuale assoggettamento al D.P.R. 151/2011.
Valutazione del Rischio e Affollamento
La circolare richiama l’importanza della valutazione del rischio incendio anche in relazione alla capienza massima interna di persone (clienti e lavoratori). Quando l’affollamento contemporaneo supera le 50 persone, scatta l’obbligo di considerare il Piano di Emergenza e di Evacuazione, secondo i criteri del D.M. 2 settembre 2021 e la normativa vigente in materia di salute e sicurezza, D. Lgs. 81/2008. Tale obbligo ricorre anche nei luoghi con almeno 10 lavoratori o rientranti nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011. Questi criteri operativi si innestano sulla valutazione prevista dal D.M. 3 settembre 2021 e dal D.lgs. 81/2008, ponendo un forte accento sulla adeguatezza delle misure di prevenzione e emergenza in funzione dei rischi specifici del locale.
Quadro Normativo Generale per la Prevenzione Incendi
Il "Doppio Binario": Codice e Regole Tradizionali
Per la progettazione della prevenzione incendi nelle attività commerciali, è possibile seguire due percorsi alternativi:
- La Regola Tecnica Tradizionale di cui al D.M. 27/07/2010 e s.m.i.
- Il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015), come integrato dalla nuova Regola Tecnica Verticale V.8 “Attività commerciali” di cui al D.M. 23/11/2018 e s.m.i.
Fino all’abrogazione delle RT tradizionali, permane la possibilità del cosiddetto “doppio binario”. Una volta individuato uno dei due percorsi normativi, occorre intraprendere per intero l’iter previsto dalla norma scelta, essendo le due regole tecniche alternative e non complementari. Il professionista deve eseguire prioritariamente una sommaria valutazione di fattibilità per stabilire quale regola tecnica convenga utilizzare in funzione degli obiettivi, del budget e dei costi presunti per gli interventi di adeguamento antincendio e di gestione dell’attività.
Il D.P.R. 151/2011 e le Attività Soggette
Il D.P.R. 151/2011 disciplina i procedimenti di prevenzione incendi. L’ambito di assoggettabilità per le attività commerciali è l’attività n. 69: locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m², comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è il documento che attesta il rispetto delle prescrizioni normative e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Non viene più rilasciato per le attività di categorie A e B, per le quali si ottiene una copia del verbale di visita tecnica. Il CPI è rilasciato solo per le attività di categoria C e, per i locali commerciali, è richiesto se la superficie supera i 1.500 m².
I Vigili del Fuoco hanno chiarito che i bar e i ristoranti non rientrano tra le attività soggette agli adempimenti del D.P.R. 151/2011, a meno che non siano inseriti all’interno di attività regolamentate da specifiche regole tecniche. Resta inteso che sono soggetti agli adempimenti del decreto eventuali attività a servizio degli esercizi commerciali, come gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW.
La Regola Tecnica Verticale V.8 per le Attività Commerciali (D.M. 23/11/2018)
Campo di Applicazione e Misure di Prevenzione
Il D.M. 23/11/2018 contiene le norme tecniche da applicare alle attività commerciali (attività numero 69 del D.P.R. 151/2011) con superficie lorda superiore a 400 m², comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, sia esistenti che di nuova realizzazione. La RTV 8 "Attività commerciali" (D.M. 7 agosto 2017, successivamente sostituito dal D.M. 23/11/2018) si allinea all’impostazione adottata per la totalità delle attività cui poter applicare il Codice.
La nuova regola tecnica verticale prevede misure di prevenzione e protezione che varieranno in base alla dimensione (calcolata in metri quadri) e al numero di piani dell’edificio:
- Misure “più leggere” per le attività con superficie lorda fino a 1500 m².
- Misure “più stringenti” con il crescere dei metri quadri e con la presenza di aree a maggior rischio (es. lavorazioni pericolose, ricarica accumulatori elettrici di trazione come i muletti, piani interrati).
Nella RTV V.8 non sono previste specifiche indicazioni per le attività commerciali “sotto soglia” (superficie lorda non superiore a 400 m²).
Sempre in base alle dimensioni e al numero dei piani, dovranno essere rispettate le prescrizioni per la reazione e la resistenza al fuoco dei materiali. Sulla base di questi elementi e della densità di affollamento attesa, bisognerà poi progettare l’esodo in caso di incendio. Le attività commerciali dovranno inoltre dotarsi di sistemi di controllo degli incendi (es. estintori), di sistemi di allarme e per la rilevazione dei fumi, e adottare particolari accorgimenti di sicurezza degli impianti tecnologici.

Definizioni e Classificazioni Specifiche
La RTV V.8 stabilisce, al par. V.8.2, specifiche definizioni per le attività commerciali che integrano quelle generali del Cap. G.1 del Codice:
- Attività commerciale: attività costituita da una o più aree di vendita, comunicanti anche afferenti a responsabili diversi, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.
- Spazio comune: area a servizio di più aree di vendita (es.: atrii, gallerie, corridoi, scale).
- Mall: galleria interna all’attività commerciale anche su più piani su cui si affacciano le aree di vendita, i relativi servizi e depositi.
- Vendita da retrobanco: attività commerciale con limitati spazi aperti al pubblico per la vendita e l’esposizione dei beni, in cui la vendita è effettuata al banco e i beni prelevati dagli addetti (es.: autoricambi, ferramenta).
La RTV V.8 prevede, al par. V.8.3, classificazioni dettagliate:
- In relazione alla superficie lorda utile A: AA (≤ 1500 m²), AB (1500-3000 m²), AC (3000-5000 m²), AD (5000-10000 m²), AE (> 10000 m²). Nel computo, oltre alle aree di vendita, si considerano servizi, depositi e spazi comuni coperti direttamente funzionali all’attività commerciale.
- In relazione alla quota dei piani h: HA (-1m ≤ h ≤ 6m), HB (-5m ≤ h ≤ 12m), HC (-10m ≤ h ≤ 24m), HD (altri casi).
- Aree funzionali (es. TA per aree di vendita accessibili al pubblico, TM1/TM2 per depositi con specifico carico d'incendio, TT2 per ricarica accumulatori).
Sono considerate aree a rischio specifico (Cap. V.1) almeno le aree TK1, TK2, TM2, TM3, TT2. In particolare, la RTV introduce il divieto di impiego di apparecchiature alimentate a combustibile liquido o gassoso negli spazi comuni, ammettendo l’impiego di apparecchi di cottura a combustibile solido o alimentati ad energia elettrica. Limita, inoltre, per ciascun compartimento, i quantitativi totali e per singolo contenitore di fluidi combustibili o prodotti contenuti in recipienti a pressione, di GPL e di articoli pirotecnici non soggetti a licenza.
Valutazione del Rischio e Strategia Antincendio
La progettazione della sicurezza antincendio deve attuare la metodologia del Cap. G.2 e i profili di rischio sono determinati secondo il Cap. G.3 del Codice di Prevenzione Incendi. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO, attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri definiti. Devono essere applicate anche le prescrizioni del Cap. V.1 per le aree a rischio specifico e le altre regole tecniche verticali pertinenti. Ad esempio, se il fabbricato presentasse facciate combustibili, dovrebbe essere applicata anche la V.13 “Chiusure d’ambito degli edifici civili”.
Per la progettazione dell’esodo negli spazi comuni aperti al pubblico, la RTV prevede una densità di affollamento almeno pari a 0,2 pp/m², considerando gli eventuali ulteriori affollamenti provenienti da altre attività. Ai fini del computo della lunghezza di esodo, la RTV consente di assimilare la mall a un luogo sicuro temporaneo, nel quale gli effetti di un incendio non devono determinare condizioni incapacitanti durante l’esodo degli occupanti.
Prevenzione Incendi nei Data Center (Locale Server)
L'Importanza della Protezione nei Data Center
I Data Center, o locali server, sono il cuore pulsante dell'era digitale. Server, sistemi di storage e apparecchiature di rete operano senza sosta, garantendo il funzionamento di servizi essenziali. Un incendio in queste infrastrutture critiche può causare danni catastrofici, inclusa la perdita di dati, interruzioni operative e costi economici ingenti. Questi ambienti, caratterizzati da elevato consumo energetico e generazione di calore, richiedono sistemi antincendio progettati con precisione, tenendo conto delle specifiche esigenze di ogni struttura.

Fattori di Rischio e Tipologie di Data Center
Il calore e l’elettricità sono potenziali fonti di incendio. I data center possono variare notevolmente per tipologia e localizzazione, influenzando i profili di rischio:
- Piccoli Data Center (in-house): Situati spesso all’interno di uffici o sedi aziendali, richiedono sistemi antincendio compatti ma efficaci.
- Grandi Data Center (enterprise): Strutture distribuite su più piani o edifici, necessitano di sistemi integrati che coprano ampie aree.
- Data Center tradizionali: Strutture dedicate esclusivamente all’IT, con sistemi di raffreddamento centralizzati.
- Data Center modulari (containerized): Composte da moduli prefabbricati, in crescente diffusione.
La localizzazione può aggiungere ulteriori rischi, ad esempio incendi provenienti da edifici vicini in aree urbane o rischi chimici/esplosioni in prossimità di impianti industriali.
Sistemi di Rilevazione e Estinzione
Per i data center, la scelta dei sistemi antincendio è cruciale per prevenire danni alle apparecchiature e garantire la continuità operativa:
- Sistemi di rilevazione fumi ad aspirazione (come i VESDA): Monitorano costantemente l’aria, rilevando particelle di fumo a concentrazioni bassissime, spesso prima che l’incendio sia visibile.
- Gas Inerti (IG-541) e Agenti Estinguenti Puliti (Novec 1230, FM-200): Questi agenti estinguenti sono ideali per i data center perché non lasciano residui e non danneggiano le apparecchiature elettroniche.
- Water Mist: Sistemi a nebulizzazione d’acqua che utilizzano una quantità minima di acqua, riducendo al minimo i danni collaterali.
Normativa Specifica
In Italia, la progettazione e l’installazione di sistemi antincendio per Data Center sono regolate dal DM 03/08/2015 (Codice di Prevenzione Incendi), che stabilisce i requisiti generali. A livello europeo, la EN 16750 specifica i requisiti per i sistemi di protezione antincendio nei Data Center, mentre la serie di norme EN 54 regola i componenti dei sistemi di rilevazione.
La protezione di un Data Center non è solo una questione di tecnologia, ma richiede esperienza e competenza, con soluzioni su misura che combinano conoscenza tecnica, attenzione alle normative e un approccio personalizzato.
La Norma CEI 64-8 per i Luoghi a Maggior Rischio in Caso di Incendio (MARCI)
Classificazione e Criteri di Applicazione
La Norma CEI 64-8, di cui la più recente edizione si allinea anche al Decreto Legislativo 81/08, sottolinea che la valutazione del rischio costituisce uno dei dati di progetto. La norma mantiene la suddivisione dei luoghi a Maggior Rischio in Caso di Incendio (MARCI) in tre tipi, indicati con gli articoli 751.03.2 (ex tipo A), 751.03.3 (ex tipo B) e 751.03.4.
In assenza di valutazione e analisi del rischio da parte del datore di lavoro, si applica la regola secondo la quale si considerano luoghi MARCI solo le attività soggette a controllo di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011 (punti 41, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 78) e ai luoghi classificati a rischio di incendio “elevato” secondo il D.M. 10/03/1998. Sono considerati a maggior rischio gli ambienti dove i processi lavorativi comportano l’utilizzo di sostanze altamente infiammabili (ad esempio, lavorazione di farine, esplosivi, carburanti).
L'attività 72 del D.P.R. 151/2011 si riferisce specificamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Terminologia e Definizioni Chiave nella Prevenzione Incendi
Il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.) e il D.M. 30 novembre 1983 forniscono un vocabolario specifico per un'applicazione uniforme delle normative antincendio. Il Capitolo G.1 del Codice, in particolare, definisce termini generali e specifici, integrati dalle Regole Tecniche Verticali (RTV) e dalle norme UNI, EN, ISO di riferimento, come la UNI EN ISO 13943:2023 "Sicurezza in caso di incendio - Vocabolario".
Di seguito alcune delle definizioni fondamentali per comprendere gli adempimenti e i requisiti di sicurezza:
- Affollamento: Numero massimo ipotizzabile di occupanti in un dato spazio.
- Alimentazione di sicurezza: Sistema elettrico inteso a garantire l’alimentazione di apparecchi utilizzatori o parti dell’impianto elettrico necessari per la sicurezza delle persone (es. illuminazione di sicurezza, gruppi di pompaggio antincendio).
- Altezza antincendio: Massima quota dei piani dell’attività, escludendo i piani con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto. Per gli edifici civili, la definizione è rinvenibile nell’allegato A al D.M. 30-11-1983.
- Carico d’incendio (q): Potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali.
- Compartimento antincendio: Parte dell’opera da costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da elementi costruttivi idonei a garantire la resistenza al fuoco per un dato intervallo di tempo.
- Capacità di deflusso: Numero massimo di persone che, in un sistema di vie d’uscita, si assume possano defluire attraverso un'uscita di “modulo uno” in un tempo stabilito.
- Reazione al fuoco: Grado di partecipazione di un materiale o di un prodotto al fuoco a cui è stato sottoposto.
- Resistenza al fuoco: Attitudine di una costruzione, o di parte di essa, a conservare per un tempo determinato le prestazioni richieste (es. stabilità, tenuta, isolamento termico) sotto l’azione del fuoco.

Risorse Utili e Formazione
La complessità della normativa antincendio richiede un costante aggiornamento e l'utilizzo di risorse affidabili. Vega Formazione, ad esempio, mette a disposizione corsi antincendio di formazione e aggiornamento per squadre di emergenza, in conformità con i nuovi D.M. in vigore.
Per la progettazione e la consultazione, il Nuovo Manuale di Prevenzione Incendi, giunto alla quinta edizione e a cura di Claudio Giacalone (dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco), raccoglie in un unico testo organico le disposizioni applicabili alle attività a rischio di incendio. Offre approfondimenti per casistiche complesse e sviluppa l’applicazione del Codice di prevenzione incendi, basato su nuovi strumenti di progettazione più versatili e riconosciuti a livello internazionale. Il manuale è un supporto indispensabile per i professionisti che operano nel settore.
Inoltre, nel corso degli anni, sono stati pubblicati numerosi chiarimenti e note tecniche, come il D.M. 27/07/2010 (regola tecnica di prevenzione incendi per le attività commerciali con superficie superiore a 400 mq) e le disposizioni del D.M. 10/03/2020 relative agli impianti di climatizzazione. L’INAIL, in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha realizzato anche una guida sulla prevenzione incendi per le attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 m², presentando casi studio e confrontando le applicazioni delle diverse normative.