La gestione amministrativa delle parrocchie, in particolare per quanto concerne gli atti di straordinaria amministrazione, è un ambito regolamentato da precise normative del Codice di Diritto Canonico. Tali disposizioni sono integrate dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e da specifici provvedimenti degli Ordinari Diocesani, come il decreto datato 7 gennaio 2008, prot.5.3/2008, emesso a norma del can. 1281, par. 2.
Gli Atti di Straordinaria Amministrazione e la loro Rilevanza
Gli atti di straordinaria amministrazione, compiuti dalle parrocchie, richiedono un'attenta osservanza delle procedure stabilite. La loro corretta esecuzione è cruciale non solo per l'ordinamento canonico, ma anche per quello civile. In forza dell’articolo 7, comma 5 dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense e dell’articolo 18 della Legge 222/85, i controlli canonici hanno una rilevanza diretta sulla validità e sull’efficacia degli atti anche nell’ordinamento civile. Pertanto, la mancanza dell’autorizzazione può comportare l’invalidità dell’atto, oltre che per l’ordinamento canonico, anche per quello civile, con le conseguenze del caso.

Autorizzazione e Contratti Preliminari
Tali atti possono essere validamente compiuti dalla Parrocchia solo dopo avere ottenuto l’autorizzazione scritta dell’Ordinario Diocesano. È più che opportuno che, prima di ottenere l’autorizzazione, la Parrocchia non si impegni con contratti preliminari. Essi, infatti, rischiano di creare difficoltà alla Parrocchia in caso di diniego della licenza canonica o di subordine della stessa a condizioni non previste nel preliminare, considerando pure il fatto che la sottoscrizione di un contratto del genere prevede solitamente il versamento di acconti. Nel caso in cui fosse necessario o opportuno un contratto preliminare, si contatti l’Ufficio Amministrativo diocesano per le istruzioni del caso e le clausole da inserire nel contratto.
Risorse Diocesane e la Riforma del Terzo Settore
Un’ulteriore attenzione merita la questione delle risorse necessarie per la vita e le attività dell’Ente Diocesi. L'Ente Diocesi è impegnata a garantire il sostentamento del Vescovo, il funzionamento della Curia, l’esercizio delle fondamentali funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione della pastorale diocesana, nonché i doveri di comunione e di perequazione verso le altre diocesi e verso la Santa Sede. Le fonti di sovvenzione della diocesi sono descritte dal “Istruzione in materia amministrativa 2005” emanata dalla CEI ai numeri 41-50.
FOCUS/ GLI ENTI RELIGIOSI E LA RIFORMA - Luca Degani
Impatto della Riforma del Terzo Settore
La riforma del Terzo settore ha introdotto alcune rilevanti disposizioni in tema di enti religiosi civilmente riconosciuti, superando il modello in precedenza stabilito in via esclusiva per le Onlus (art. 4 del D.Lgs. 117/2017). Gli enti religiosi, come già previsto nel regime Onlus, possono dunque accedere alla riforma solo parzialmente, mediante la costituzione di un ramo e adottando un regolamento che recepisca le disposizioni del codice del Terzo settore o del decreto sull’impresa sociale, nonché destinando un patrimonio allo svolgimento delle attività di interesse generale. L’intervento della CEI risponde dunque all’esigenza di fornire indicazioni a tutti quegli enti che possono essere potenzialmente interessati agli effetti della riforma del Terzo settore. Si tratta in particolare degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti così come individuati dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.
Il Modello "Ramo ETS" e le Regole di Gestione
In tale contesto, la determinazione legislativa della fattispecie del “ramo” determina la preminenza della disciplina canonica in ordine alle regole su gestione e controllo, con la garanzia di poter chiaramente rilevare quando l’ente ecclesiastico svolge attività di interesse generale nell’ordinamento civile. In particolare, si rileva (valutando il modello di regolamento per ramo Ets) una prima parte di indicazioni circa le attività esercitate dal ramo, distinguendo tra le attività di interesse generale, le attività diverse e le attività di raccolta fondi (artt. 2, 3 e 14), per poi proseguire con le norme in tema di divieto di distribuzioni degli utili nonché in tema di patrimonio (artt. 4 e 5).
Aspetti Contabili e Organizzativi
Gli ulteriori articoli del modello (Ets) sono poi dedicati al bilancio ed alla tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali obbligatori, con l’indicazione del bilancio sociale laddove normativamente richiesto (artt. 6, 7 e 8). Con riferimento alla riforma, è posta la possibilità da parte del ramo di avvalersi di volontari per l’esercizio dell’attività (art. 9). Di estrema rilevanza, per questo tipo di enti, la disposizione del modello di regolamento che indica i poteri di gestione e di rappresentanza (art. 12), per la quale deve essere indicato il soggetto che esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del ramo. Gli enti ecclesiastici devono individuare tale soggetto sulla base delle disposizioni in materia di autorizzazioni e controlli previsti dal Codice di diritto canonico e dalla Conferenza episcopale italiana (delibera n. 38 del 21 settembre 1990; delibera n. 20 del 6 settembre 1984, con aggiornamento del 27 marzo 1999; n. 47 del 25 maggio 2007). Altresì deve essere indicato il soggetto a cui competono i poteri di rappresentanza legale (sempre art. 12). In relazione alla rappresentanza legale, la nota di accompagnamento ricorda che il legale rappresentante delle attività di interesse generale può essere un soggetto differente rispetto a colui al quale è attribuita la legale rappresentanza dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Infine vi è una disposizione nel regolamento importante che riguarda le “condizioni di validità ed efficacia degli atti giuridici” (art. 13): in conformità alle previsioni dell’art. 18, legge 20 maggio 1985, n. 222.
Organo di Controllo e Scelte Strategiche
La nota della Cei pone inoltre una particolare attenzione sull’organo di controllo. Nel caso in cui l’ente ecclesiastico intenda svolgere attività di impresa di interesse generale, si fa riferimento all’art. 10 del dlgs 112/2017 che richiede la presenza di un organo di controllo indipendentemente da soglie dimensionali. Attesa la possibilità di perseguire la strada del “ramo”, nelle modalità sopra esposte, la scelta tra ramo Ets e ramo impresa sociale necessita ancora di certezze dal punto di vista fiscale, che al momento richiedono i passaggi autorizzatori in sede di Commissione Europea delle disposizioni fiscali dalla riforma (in particolare art. 79 e ss. codice del Terzo settore e artt. 10-18 dlgs 112/2017). La nota di accompagnamento richiama infine gli enti ad effettuare una scelta ponderata con un adeguato confronto con la competente autorità ecclesiastica, al fine di identificare le soluzioni più idonee a un’intelligente partecipazione al sistema del Terzo settore.
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