Il crocifisso è tornato più volte davanti ai giudici, con la Corte suprema di Cassazione a Sezioni unite chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della sua esposizione nelle aule scolastiche. La questione solleva temi complessi come la libertà religiosa, la laicità dello Stato, la cultura e la tradizione, il comune sentire e il individuale dissentire, ponendo in luce un mistero che ha segnato profondamente la storia del mondo.
L’origine di tali casi è spesso un episodio apparentemente banale, come l'assemblea di classe che delibera l’esposizione del crocifisso e un docente che, per obiezione, lo stacca fisicamente durante le sue ore di lezione, ricevendo una sanzione disciplinare che decide di impugnare.

Il Contenzioso sul Crocifisso Nelle Aule Scolastiche: Una Storia Giudiziaria
La Sentenza della Cassazione del 2021 e le Sue Implicazioni
Il 9 settembre 2021, le Sezioni unite civili della Cassazione hanno annullato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Perugia che aveva confermato la legittimità della sanzione disciplinare inflitta a un docente di un istituto professionale. Questi era stato sanzionato per aver sistematicamente rimosso il crocifisso durante le proprie lezioni, contravvenendo a una delibera del Consiglio di classe e alle disposizioni del dirigente scolastico. La vicenda risale all’anno scolastico 2008-2009 e riguarda un professore non credente che riteneva la presenza del simbolo discriminatoria, spingendosi a rimuoverlo e riposizionarlo all'inizio e alla fine di ogni lezione.
La pronuncia della Cassazione restituisce attualità alla questione dell’ammissibilità dei simboli religiosi negli edifici pubblici. Rispetto all’ordinanza di rimessione, essa mostra una maggiore sensibilità per il fattore religioso, interpretando evolutivamente il regio decreto n. 965/1924, che prevede l’esposizione del crocifisso negli "Istituti di istruzione media", riconoscendone l’applicabilità alle odierne scuole secondarie di II grado. Il Collegio ha escluso che il crocifisso leda la libertà d’insegnamento e di religione dei docenti, osservando che la relativa ostensione non esprime alcun «vincolo conformativo» sui contenuti delle lezioni, né obbliga a prestarvi considerazione.
La sentenza richiama la costante giurisprudenza costituzionale secondo la quale gli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione concorrono a delineare un modello di laicità definita «positiva». Questa è intesa «non come indifferenza dello Stato di fronte all’esperienza religiosa», bensì come neutralità e imparzialità dello Stato verso ciascuna confessione, a tutela del «pluralismo» e della «massima espansione della libertà di tutti». Tuttavia, il merito della decisione, secondo cui le disposizioni sull’ostensione del crocifisso sarebbero compatibili con i principi costituzionali di laicità e non discriminazione solo se interpretate nel senso di lasciare ciascuna comunità scolastica libera di procedervi o meno, appare meno condivisibile.
La tesi della Cassazione solleva perplessità, poiché se si assume che il crocifisso sia un simbolo passivo e inidoneo a generare un’indebita «compenetrazione» tra Cattolicesimo e insegnamento, non si comprende in quale percezione di soggetti si configurerebbe l’asserita compromissione della laicità. Inoltre, la Corte non sembra soffermarsi abbastanza sull’alto valore riconosciuto dal Costituente alla dimensione religiosa dell’individuo, come emerge dalle numerose disposizioni ad hoc nella Costituzione e dall'equiparazione formale di tutte le confessioni.
Il Precedente del Caso Lautsi vs. Italia presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
L'avversione al crocifisso scoppia episodicamente per iniziativa solitaria di individui, con casi rari ma eclatanti, come quello della donna atea che portò il caso fino alla Corte europea dei Diritti umani nel 2011. La cittadina italiana di origine finlandese, Soile Lautsi Albertin, nel 2002 chiese all'istituto comprensivo statale "Vittorino da Feltre" di Abano Terme di togliere i crocifissi dalle aule, in nome del principio di laicità dello Stato. Dopo risposte negative dalla scuola e ricorsi bocciati dalla Corte Costituzionale (dicembre 2004), dal Tribunale Amministrativo Regionale (2005) e dal Consiglio di Stato (2006), la Lautsi si rivolse alla Corte di Strasburgo nel 2007. Il Tar del Veneto aveva sostenuto che il crocifisso è simbolo della storia e della cultura italiana, dell'identità del Paese e dei principi di eguaglianza, libertà e tolleranza e del secolarismo dello Stato.

Nella sentenza del 3 novembre 2009, la Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo stabilì la violazione del diritto dei genitori a educare i figli secondo le loro convinzioni e della libertà di religione degli alunni, affermando che lo Stato non può imporre un credo religioso e che il significato religioso del crocifisso è predominante. Il governo italiano, allora Ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini, presentò ricorso contro questa sentenza.
La Grande Camera della Corte europea, con sentenza del 2011, ribaltò la decisione della Camera, stabilendo che l’esposizione del crocifisso «non è sufficiente a condizionare e comprimere la libertà di soggetti adulti e a ostacolare l’esercizio della funzione docente». La Corte ritenne che il crocifisso è un simbolo essenzialmente passivo, che non comporta un atto, neppure implicito, di adesione, e che la sua presenza non ha un’influenza sugli allievi paragonabile a quella di un discorso didattico o di attività religiose, né interferisce con la possibilità dell'insegnante di prospettare la propria concezione del mondo. La sentenza della Grande Camera ha così concluso che non vi è stata alcuna violazione degli articoli 9 della Convenzione e 2 del Protocollo n. 1.
Italia stato laico?
La decisione della Grande Camera fu accolta con «stupore e rammarico» dal Vaticano, tramite il portavoce padre Federico Lombardi, che la definì «miope e sbagliata», sottolineando che il crocifisso è un segno di offerta di amore di Dio e di unione e accoglienza, non di divisione o limitazione della libertà. A livello politico italiano, furono espresse numerose perplessità bipartisan. Gianfranco Fini, allora presidente della Camera, auspicò che la sentenza non fosse salutata come affermazione di una laicità che nega il ruolo del cristianesimo. Mariastella Gelmini affermò che la presenza del crocifisso è simbolo della tradizione italiana. Pierluigi Bersani ritenne che il crocifisso non potesse essere offensivo. Sandro Bondi lamentò che tali decisioni allontanassero dall'idea di Europa dei padri fondatori. Pier Ferdinando Casini la collegò alla «pavidità» dei governanti europei nel non menzionare le radici cristiane nella Costituzione europea. Raffaele Carcano dell'UAAR e Paolo Ferrero di Rifondazione comunista esultarono, vedendo nella sentenza un passo verso la laicità dello Stato.
La Laicità dello Stato e l'Interpretazione del Crocifisso
Il Principio di Laicità Positiva e Negativa
La laicità, nel contesto italiano, è intesa «non come indifferenza dello Stato di fronte all’esperienza religiosa», bensì come neutralità e imparzialità verso ciascuna confessione, a tutela del pluralismo. Il principio di laicità impone alle pubbliche istituzioni di mantenere un’imparzialità e un’equidistanza nei confronti di tutte le religioni, indipendentemente dal numero di appartenenti. L'affissione autoritativa del crocifisso, secondo alcune interpretazioni, comprimerebbe la libertà religiosa nella sua valenza negativa, cioè la libertà del non credente. La libertà è essenzialmente una dimensione positiva della persona umana, un «agere licere», espressione e non compressione. Se ha un limite, esso è dato dalle contigue libertà, e il suo traguardo è l’armonia. Così la libertà religiosa trova presidio in un concetto di laicità che è tutto il contrario di una "asfaltatura" dei simboli religiosi per non turbare gli irreligiosi.
Chi non s’intona al canto è libero di non cantare, ma non può pretendere di zittire il coro. Una laicità castrante non è nella nostra civiltà, non è nella nostra legge, non è nella nostra libertà. In base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà religiosa positiva e negativa, non è consentita, nelle aule delle scuole pubbliche, l’affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocifisso. Ciò non si traduce «in un divieto di affissione del simbolo».
Il Crocifisso tra Simbolo Religioso e Culturale
La Cassazione chiarisce che «il crocifisso è un simbolo religioso», rigettando la giurisprudenza ondivaga dei tribunali amministrativi sul significato “civile” di tale simbolo. Tuttavia, la Corte edu (Lautsi II, § 68) e il Consiglio di Stato (parere n. 63/1988) hanno riconosciuto al crocifisso una portata identitaria e la sua appartenenza al «patrimonio storico» della Nazione, un patrimonio che l'articolo 9 della Costituzione vuole espressamente tutelare. Sebbene il principio di laicità impedisca di elevare la croce a simbolo della Repubblica, le stesse Sezioni Unite sembrano riconoscere che essa riveste un certo rilievo sul piano metagiuridico, ossia storico e culturale.
Nel contesto italiano, poiché tale rilievo appartiene, per l’appunto, al solo crocifisso, ne deriva che la disparità di trattamento rispetto alle altre confessioni, insita nella relativa ostensione in via esclusiva, non dovrebbe considerarsi irragionevole. Il disagio eventualmente sofferto da studenti e operatori scolastici non credenti potrebbe inquadrarsi nell’ampio dovere di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. Potrebbe obiettarsi che la croce ha, comunque, un significato intrinsecamente religioso. Ciò è vero ma, lungi dal minarne la legittimità, in tutte le scuole a maggioranza cristiana tende, piuttosto, a rafforzarla, stante la libertà di manifestare la propria fede sancita dall’art. 19 Cost. In tale prospettiva si profila, tutt’al più, la necessità di tener conto degli orientamenti spirituali di eventuali minoranze, alle quali dovrà, pertanto, consentirsi l’affissione “anche” dei relativi simboli.
Prospettive Giuridiche e Comparatistiche
L'Analisi del Professor Joseph Weiler
Il professor Joseph Weiler, giurista statunitense di religione ebraica, ha avuto un ruolo importante nella causa Lautsi vs. Italia, difendendo pro bono il ricorso dei Paesi terzi a favore della libertà di esposizione del crocifisso. In relazione al nuovo contenzioso italiano, Weiler ha espresso la sua preoccupazione per la persistenza di una «cristofobia», ritenuta persino più comune e legittima dell’antisemitismo. Egli paragona l'atteggiamento di un insegnante che si rifiuta di insegnare in un'aula con un crocifisso a quello che avrebbe se gli fosse chiesto di insegnare in una scuola ebraica con una mezuzah, ipotizzando che in quest'ultimo caso non esiterebbe, mostrando rispetto per la sensibilità religiosa.
Dal punto di vista giuridico, Weiler sottolinea la complessità della questione. Il diritto fondamentale alla libertà di religione racchiude anche il diritto alla libertà dalla religione, creando situazioni in cui le rivendicazioni di una persona compromettono quelle di un’altra. Appendere un crocifisso in aula può offendere la sensibilità laica, ma la decisione di non averlo potrebbe offendere la sensibilità religiosa di altri. La Grande Chambre della Corte europea ha deciso con una maggioranza di 15 a 2 che avere o non avere un crocifisso non comporta violazione di diritti umani fondamentali.
Weiler critica il malinteso comune riguardo alla “neutralità” o “imparzialità” dello Stato. Un muro spoglio, privo di simboli religiosi, non è più neutro di un muro con il crocifisso; la rimozione improvvisa dei crocifissi, sempre presenti, sarebbe ancor più preoccupante. In una scelta binaria dove ogni posizione compromette il suo contrario, nessuna delle due scelte è “neutrale”. Entrambe, secondo la sentenza Lautsi, sono legittime e non violano i diritti di nessuno. Egli ritiene che la metodologia del preside della scuola, che ha permesso agli studenti o ai genitori di scegliere con voto maggioritario, sia stata legittima e saggia, specialmente in una società multiculturale e pluralistica.
Riguardo all'accusa di discriminazione nei confronti dell'insegnante e alla sproporzione della punizione, Weiler non vede discriminazione, argomentando che un trattamento analogo sarebbe riservato a un insegnante religioso che volesse imporre un simbolo in un'aula dove la maggioranza ha deciso di non averlo. La punizione, a suo avviso, non è sproporzionata; al contrario, un insegnante dovrebbe essere sospeso fino a quando non accetta la politica legittima delle autorità scolastiche, fornendo un esempio di rispetto dello stato di diritto e di tolleranza.
Confronto con Altri Modelli Europei e Statunitensi
La pronuncia della Cassazione presenta un’assonanza con la laïcité de combat storicamente caratteristica dell’esperienza francese, sebbene la Corte italiana non escluda del tutto l’ostensione del crocifisso ma la subordini all’accordo della comunità scolastica. Un parallelo evidente si può tracciare con il ruolo di mediazione attribuito al dirigente scolastico nella Legge sull’istruzione della Baviera, dove il direttore didattico cerca un accordo amichevole in caso di contestazione sull'affissione del crocifisso. Anche le decisioni del Tribunale costituzionale federale tedesco (1995) e del Tribunale federale svizzero (1990) hanno ritenuto non conformi al principio di laicità gli ordini di affissione del crocifisso nelle aule della scuola pubblica.
In chiave comparatistica, utili spunti avrebbero potuto trarsi dalla giurisprudenza della Corte Suprema statunitense sui limiti all’ammissibilità dei simboli religiosi. La sentenza American Legion del 2019, riguardante la Bladensburg Peace Cross, ha concluso che i criteri stringenti del "Lemon test" (scopo laico, non coinvolgimento dello Stato, non favoreggiamento di un credo) sarebbero inapplicabili ai simboli la cui ostensione si protragga per periodi molto lunghi, poiché tale circostanza ne muterebbe il significato, caricandolo di riflessi tradizionali e storico-identitari. Un eventuale intervento ablatorio sarebbe percepito come offesa verso determinate comunità. Questo principio, secondo cui il contrasto tra simbolo religioso e laicità va apprezzato in concreto, appare decisivo per il contesto italiano.
Il "muro bianco" non è più neutrale del muro con il crocifisso. L’imparzialità dello Stato non significa schierarsi tra le visioni del mondo di fedeli cattolici e laici. A titolo di esempio, negli Stati Uniti, lo Stato finanzia solo scuole secolari, non religiose. Nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, invece, nel nome della stessa “neutralità”, si sovvenzionano scuole secolari, protestanti, cattoliche, ebraiche e musulmane. La laicità italiana dovrebbe essere intesa nel senso di imparzialità, non di secolarismo, per evitare di ritornare al modello dello Stato confessionale, con il secolarismo come religione professata.
Il Ruolo della Comunità Scolastica e i Limiti della Scelta
La Cassazione afferma che l’aula può accogliere il crocifisso quando la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo, nel rispetto e nella salvaguardia delle convinzioni di tutti, affiancando al crocifisso, in caso di richiesta, gli altri simboli delle fedi religiose presenti all’interno della stessa comunità scolastica e ricercando un ragionevole accomodamento che consenta di favorire la convivenza delle pluralità. La scelta deve essere effettuata «con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e con il metodo della ricerca del più ampio consenso», non basandosi sulla semplice regola di maggioranza.
La libertà religiosa, appartenendo al novero dei diritti fondamentali, non può essere governata dal criterio della maggioranza, ma deve essere garantita a ogni persona. Tuttavia, non è riconosciuto «un potere di veto assoluto e paralizzante» al singolo. Tra la maggioranza pro-crocifisso e il singolo dissenziente, le soluzioni possibili sono numerose, e si tratta di trovare, caso per caso, un equo contemperamento tra gli interessi in gioco, con una conseguente “leopardizzazione” della scuola pubblica. Sorgono dubbi sul fatto che la richiesta di esporre il crocifisso rifletta una ‘vera’ scelta della comunità scolastica, specialmente in presenza di minoranze che potrebbero non sentirsi libere di esprimere la propria opinione o di chiedere l'esposizione di altri simboli religiosi.
La libertà religiosa è una libertà del singolo, pur avendo una dimensione collettiva tutelata. Il diritto del singolo di manifestare la propria religione non può tradursi nel vilipendio della fede da altri professata, né può compromettere il principio di laicità dello Stato. La Cassazione liquida la questione del rispetto del principio di laicità dello Stato richiamando la decisione della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo in Lautsi, affermando che il crocifisso è un simbolo essenzialmente passivo e non avrebbe una influenza sugli allievi paragonabile a quella di un discorso didattico. Questa affermazione è stata criticata, anche da giudici dissenzienti, per la sua apoditticità e per la presunta contraddittorietà con precedenti casi.
La laicità per addizione (o laicità pluralista) dovrebbe realizzare «la massima espansione della libertà di tutti», ma è dubbio che tutti dispongano di un’effettiva libertà di richiedere l’esposizione del proprio simbolo religioso, visto il numero indefinito delle religioni.
Proposta e Critiche Sulla Laicità
Sullo sfondo di queste vicende, giace il paradosso che la laicità non è neutrale perché qualcuno l'ha riempita di un significato antireligioso. C’è bisogno di definire meglio che cosa significa per lo Stato e le autorità pubbliche essere “imparziali” in una società come quella italiana, divisa tra visioni del mondo cattoliche e laiche. L’imparzialità significherebbe non schierarsi tra queste due visioni del mondo.
La laicità dovrebbe significare imparzialità, non secolarismo. L’alternativa è ritornare al modello dello Stato confessionale, con il secolarismo come religione professata. Il bisogno di risolvere ogni problema sociale con la legislazione è un malessere del nostro tempo, e la questione italiana chiama in causa, anche sotto l'aspetto giuridico, il complesso rapporto bidirezionale fra docente e studente.