Inquadramento giuridico e fiscale delle piattaforme petrolifere

La natura giuridica delle piattaforme offshore

Le piattaforme petrolifere rappresentano un caso complesso di inquadramento ai fini della soggettività passiva tributaria. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, tali strutture costituiscono beni immobili che insistono sul territorio dello Stato, in quanto il fondo marino appartiene al demanio statale e il diritto al suo sfruttamento è soggetto a concessione.

La Corte ha individuato la soggettività passiva nel «possesso a titolo di concessione». Nonostante il mare in sé non rientri nel demanio marittimo - che concerne solo il lido, la spiaggia e le terre emerse - i beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili a quelli del demanio marittimo.

schema illustrativo della classificazione giuridica di una piattaforma offshore rispetto al demanio marittimo

Imposizione fiscale: ICI e IMU

Determinazione del valore imponibile

In merito alla determinazione del valore imponibile, è emersa una disputa riguardo alla competenza tra comuni e Agenzia delle Entrate. La giurisprudenza ha chiarito che tutti i fabbricati siti nel territorio dello Stato sono imponibili ai fini ICI. L'iscrizione catastale non costituisce una «condicio sine qua non» per l'imposizione, poiché gli immobili sono soggetti a imposta anche se non accatastati, potendo essere determinato il valore tramite criteri residuali.

Classificazione catastale e condotte

Le piattaforme ricadono tra i fabbricati del gruppo catastale D, in quanto possedute da imprese. È stato stabilito che le piattaforme costituiscono un cespite economico indipendente rispetto alla centrale di terra, rendendo necessario un accatastamento autonomo.

Riguardo alle condotte petrolifere poste nei fondali marini, la Corte ha rigettato la tesi della loro non valorizzazione. I principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione autorizzano i comuni a procedere con l'accertamento delle piattaforme sia ai fini ICI che IMU-TASI.

infografica sulle categorie catastali D ed E applicabili agli impianti industriali complessi

Nuovi criteri per la determinazione della rendita

La risoluzione n. 3/DF del Dipartimento delle Finanze specifica che le piattaforme petrolifere, essendo immobili a destinazione speciale, rientrano nelle categorie dei gruppi D ed E. A partire dal 1° gennaio 2016, la Legge di Stabilità ha introdotto nuovi criteri per la stima diretta della rendita catastale:

  • La stima tiene conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità.
  • Sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

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