Come Funzionano le Leggi Elettorali: Guida Completa ai Sistemi in Italia e nel Mondo

Le elezioni rappresentano lo strumento principale attraverso il quale i cittadini possono scegliere i propri rappresentanti negli organi legislativi, come Parlamenti e Consigli regionali, provinciali e comunali, e in alcuni casi anche i titolari di organi esecutivi e giudiziari. Per partecipare alle elezioni ed eleggere i propri rappresentanti, i cittadini si organizzano in gruppi autonomi chiamati partiti politici, potendo così poi esercitare il potere. È fondamentale distinguere tra Paesi democratici e regimi autoritari o totalitari: nei primi, le elezioni sono libere, ricorrenti e corrette, permettendo ai cittadini di sottrarre il potere ai governanti che non abbiano soddisfatto le loro richieste; nei secondi, invece, le elezioni non sono né libere né corrette, avendo come unico scopo quello di dare una parvenza di legittimità al governo in carica.

L’insieme delle norme e delle regole che organizzano la competizione tra i partiti, le modalità di espressione del voto e la traduzione dei voti in seggi costituiscono i sistemi elettorali. Questi dividono il territorio di uno Stato in diversi collegi elettorali. L’ampiezza dei collegi è chiamata Magnitudo (M) e rappresenta il numero di rappresentanti da eleggere in un collegio. I collegi possono essere composti da un solo candidato (M=1), chiamati quindi collegi uninominali, oppure da due o più candidati, definiti collegi plurinominali.

Diagramma che illustra la differenza tra collegi uninominali e plurinominali

Tipi di Sistemi Elettorali: Una Panoramica Teorica

Sistemi Maggioritari

Nei sistemi maggioritari, i collegi elettorali possono essere sia uninominali che plurinominali. Nel modello uninominale, gli elettori votano un solo candidato all’interno del proprio collegio, e viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti. Questi sistemi si differenziano in due gruppi in base alla soglia di voti necessaria per l'elezione:

  • Nel sistema plurality, basta la maggioranza relativa (viene eletto il candidato più votato).
  • Nel sistema majority, è richiesta la maggioranza assoluta (il candidato deve ottenere il 50% dei voti più uno).

Per i sistemi majority, esistono due modelli principali:

  1. Il sistema maggioritario uninominale a doppio turno, che prevede una seconda tornata elettorale nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta al primo turno. Questi possono essere:
    • Chiusi (majority-run-off): solo i due candidati più votati accedono al secondo turno.
    • Aperti (majority-plurality): tutti i candidati che superano una certa soglia elettorale di voti possono accedere al secondo turno.

    Un esempio è la Francia, che adotta il sistema a doppio turno chiuso per eleggere il Presidente della Repubblica e quello aperto per l'Assemblea Nazionale, dove accedono al ballottaggio i candidati con almeno il 12,5% dei voti. Il sistema a doppio turno permette un voto "sincero" al primo turno e un voto "strategico" al secondo, favorendo alleanze tramite "desistenze". Tende a favorire un sistema multipartitico "limitato".

  2. Il sistema del voto alternativo, in cui gli elettori numerano i candidati in ordine di preferenza. Se un candidato ottiene il 50%+1 delle prime preferenze, viene eletto. In caso contrario, il candidato con meno prime preferenze viene eliminato e i suoi voti (e quelli in eccesso degli eletti) vengono ridistribuiti in base alle preferenze successive, fino a quando un candidato non raggiunge la maggioranza assoluta. Esistono modelli totalmente o parzialmente ordinali. Questo sistema disincentiva il voto strategico e sprona i partiti alla moderazione.

I sistemi maggioritari plurinominali funzionano in modo simile a quelli uninominali, ma con 2 o più candidati per collegio. Il partito vincitore ottiene tutti i seggi del collegio. Questo sistema è poco diffuso oggi, con l'eccezione degli Stati Uniti per l'elezione dei Grandi Elettori.

Sistemi Proporzionali

I sistemi proporzionali sono organizzati in collegi plurinominali e mirano a garantire una maggiore proporzionalità tra i voti ottenuti e i seggi assegnati. Si differenziano per l'ampiezza dei collegi (dal territorio nazionale unico a più collegi sub-nazionali) e per le modalità di espressione delle preferenze:

  1. I sistemi di lista: ciascun partito presenta una lista di candidati in ogni collegio e ottiene seggi in proporzione ai voti. Le liste possono essere:
    • Liste chiuse (bloccate): gli elettori non esprimono preferenze e l'elezione segue l'ordine prestabilito dalla lista.
    • Liste aperte: gli elettori possono esprimere una o più preferenze, aumentando il loro potere e la competizione intrapartitica.
    • Liste libere: gli elettori possono esprimere più voti all'interno di una singola lista o tra liste diverse (cumulo e panachage).

    Il calcolo dei seggi avviene tramite il metodo delle quote (si divide il numero di voti per una quota, assegnando seggi interi e poi i residui) o il metodo dei divisori (si assegnano i seggi ai partiti con i quozienti più elevati, senza generare resti).

  2. Il voto singolo trasferibile: non usa liste di partito ma un sistema di voto ordinale, dove i cittadini numerano i candidati (anche di partiti diversi) in ordine di preferenza. I candidati che superano una quota prefissata di prime preferenze sono eletti immediatamente. I voti in eccesso degli eletti e quelli del candidato meno votato vengono ridistribuiti secondo le preferenze successive fino all'assegnazione di tutti i seggi.

I sistemi proporzionali favoriscono il multipartitismo e possono portare a una maggiore instabilità dei governi. Per limitare questo effetto, sono stati introdotti due strumenti:

  • Il premio di maggioranza: assegnazione di una quantità extra di seggi al partito o alla coalizione che raggiunge una certa soglia di voti. In Italia, leggi come la Legge Acerbo (1923), la "Legge Truffa" (1953), il "Porcellum" (2005) e l'"Italicum" (2015) hanno previsto premi di maggioranza significativi.
  • Le soglie di sbarramento: percentuali minime di voto che un partito deve ottenere a livello nazionale per poter accedere alla ripartizione dei seggi.

Sistemi Misti

I sistemi misti combinano una quota proporzionale e una quota maggioritaria, cercando di unire i vantaggi di entrambi: una rappresentanza più equa e una solida maggioranza. Esistono due tipi:

  • Indipendenti (paralleli o non compensativi): il calcolo delle due quote non si influenza a vicenda.
  • Dipendenti (compensativi): il calcolo della quota proporzionale dipende da quella maggioritaria.
Infografica sui principali tipi di sistemi elettorali: maggioritario, proporzionale, misto

Le Leggi Elettorali in Italia: Dalle Amministrative alle Politiche

Le Elezioni Amministrative Comunali

La legge elettorale per l'elezione dei sindaci e dei consiglieri comunali è uniforme in quasi tutta Italia, e anche nelle regioni a statuto speciale i sistemi sono solitamente molto simili. Tutti i cittadini di paesi dell’Unione Europea residenti in un comune hanno diritto di voto (D.Lgs. 197/1996). È importante notare che le norme di riferimento non si applicano alle regioni e alle province autonome.

Comuni con Popolazione Superiore a 15.000 Abitanti

In questi comuni, le elezioni del sindaco avvengono congiuntamente all’elezione del consiglio e prevedono la possibilità di un turno di ballottaggio. A ciascun candidato sindaco possono essere associate una o più liste elettorali, contenenti i candidati alla carica di consigliere. L'elettore ha diverse opzioni di voto (Dpr. 132/1993):

  • Esprimere il voto sia a un sindaco sia a una lista a lui collegata, scegliendo il sindaco e la formazione politica che preferisce avvantaggiata in consiglio.
  • Esprimere il voto disgiunto, votando un candidato sindaco e una lista non collegata a questo.
  • Votare solo il sindaco, rinunciando a esprimere un voto per il consiglio comunale.

In aggiunta, l’elettore può esprimere fino a due voti di preferenza, scrivendo il cognome del candidato negli appositi spazi. Se si esprimono due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso.

Se nessun candidato sindaco ottiene la maggioranza assoluta al primo turno, i due candidati con più voti accedono al ballottaggio, che si tiene la seconda domenica successiva. Al secondo turno, gli elettori scelgono solo il candidato sindaco, sebbene le liste che lo sostengono siano comunque riportate sulla scheda per conoscenza.

Per l'assegnazione dei seggi (art. 73 Tuel), se un candidato sindaco è eletto al primo o al secondo turno, le liste che lo sostengono ricevono il 60% dei seggi in consiglio, a patto che non ne abbiano ottenuti di più attraverso la ripartizione proporzionale o se hanno ottenuto meno del 40% dei voti. In caso di ballottaggio, alla ripartizione partecipano anche le liste che si sono apparentate al candidato solo al secondo turno. I seggi rimanenti vengono attribuiti proporzionalmente alle altre liste.

Comuni con Popolazione Inferiore a 15.000 Abitanti

In questi comuni, il sistema adottato (art. 71 Tuel) per eleggere il consiglio è di tipo maggioritario e avviene contestualmente all’elezione del sindaco. L'elettore deve indicare il contrassegno relativo al sindaco e alla lista che intende sostenere e può esprimere un voto di preferenza per un candidato consigliere. Viene dichiarato eletto il sindaco che ha ricevuto più voti, e si procede a ballottaggio solo in caso di parità.

Alla lista del candidato sindaco eletto sono attribuiti i 2/3 dei seggi in consiglio, mentre alle altre liste i rimanenti seggi proporzionalmente ai voti ottenuti. Nel caso si presenti un solo candidato sindaco (e una sola lista a sostegno), vengono eletti sia il candidato sindaco che i candidati consiglieri, a condizione che la lista sia stata votata da almeno il 50% dei votanti e che questi rappresentino almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

Una volta definito il numero di seggi spettante a ogni lista, si procede a stabilire quali dei consiglieri candidati saranno effettivamente eletti.

Le Regioni a Statuto Speciale

Nelle regioni a statuto speciale, le norme del Tuel non si applicano se sono state votate specifiche leggi alternative. In Sardegna, tuttavia, si applicano le stesse regole dei comuni italiani. In Friuli-Venezia Giulia (L.r. 19/2013) e Sicilia (L.r. 35/1997), le leggi elettorali stabiliscono un sistema del tutto identico a quello del Tuel, almeno nelle sue componenti principali. Ad esempio, in Sicilia, i comuni piccoli sono considerati quelli fino a 10mila abitanti, anziché 15mila.

La Valle d’Aosta (L.r. 4/1995) ha adottato un sistema simile ma con differenze: vengono eletti direttamente non solo il sindaco ma anche il vicesindaco. Non sono previsti né il voto disgiunto né la possibilità di apparentamenti al secondo turno. Il sistema delle preferenze prevede fino a 3 preferenze, di cui almeno una deve essere attribuita a un genere diverso.

Nella provincia di Trento, le regole per i piccoli comuni si applicano solo a quelli con meno di 3mila abitanti. Il sistema è molto simile a quello nazionale, pur non prevedendo il voto disgiunto e applicando regole particolari agli apparentamenti al secondo turno. Le regole sull’apparentamento e il voto disgiunto sono le medesime anche nella provincia di Bolzano, dove però l’elettore può esprimere fino a 4 preferenze, senza necessità di distinguere per genere.

Le Elezioni Politiche Nazionali (Parlamento)

In Italia, le elezioni politiche, previste dalla Costituzione ogni cinque anni, servono per eleggere i membri del Parlamento, composto dalla Camera dei Deputati (a Palazzo Montecitorio) e dal Senato della Repubblica (a Palazzo Madama).

Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati

Il numero dei rappresentanti è di 400 deputati e 200 senatori, stabilito in seguito al referendum costituzionale del 2020 che ha ridotto il numero dei parlamentari. Deputati e senatori sono eletti dai cittadini, con l'eccezione dei senatori a vita (nominati dal Presidente della Repubblica) e dei senatori di diritto (gli ex Presidenti della Repubblica). Per essere eletti alla Camera bisogna aver compiuto 25 anni, mentre per il Senato almeno 40. Il diritto di voto alle elezioni politiche spetta a qualsiasi cittadino italiano che abbia compiuto 18 anni.

Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica

Il Sistema Elettorale "Rosatellum"

L’attuale legge elettorale, approvata nel 2017 e nota come Rosatellum (dal nome del deputato Ettore Rosato), prevede un sistema misto: deputati e senatori sono eletti in parte con un sistema "maggioritario uninominale" e in parte con un sistema "proporzionale plurinominale". Il nome "Rosatellum" riprende un latinismo introdotto dal politologo Giovanni Sartori per la disciplina elettorale del 1993, il "Mattarellum". Quest'ultimo aveva anch'esso una formula mista, ma con una quota maggioritaria del 75% e proporzionale del 25%, mentre il Rosatellum inverte sostanzialmente queste proporzioni.

A seconda del sistema, il territorio nazionale è suddiviso in collegi con un numero simile di abitanti. Le norme che disciplinano le elezioni parlamentari sono contenute nei testi unici Dpr 361/1957 (per la Camera) e Dlgs 533/1993 (per il Senato), modificati, da ultimo, dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, appunto il Rosatellum.

Sistema Maggioritario (Uninominale)

Con il sistema maggioritario uninominale, i collegi sono 147 per la Camera e 74 per il Senato. In ogni collegio è eletto un solo rappresentante, e ogni partito o coalizione di partiti candida una sola persona. Viene eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Questo sistema tende a favorire le forze politiche maggiori o quelle fortemente radicate in specifici territori, permettendo anche a candidati di partiti minori di competere se sostenuti da una coalizione. Grazie a questo sistema, vengono eletti 147 deputati e 74 senatori, pari a circa il 37% dei seggi totali.

Mappa dei 147 collegi uninominali per la Camera dei Deputati
Sistema Proporzionale (Plurinominale)

Con il sistema proporzionale, il territorio italiano è suddiviso in collegi plurinominali: 49 per la Camera e 26 per il Senato. In questi collegi possono presentarsi liste singole o coalizioni composte da più partiti. Ogni lista deve contenere da due a quattro candidati al massimo. I seggi sono assegnati ai partiti proporzionalmente ai voti ricevuti. Gli elettori non esprimono preferenze per i candidati, ma votando per un partito, approvano la lista bloccata di candidati, che sono eletti in base all’ordine di presentazione stabilito dalla lista stessa. In questo modo vengono eletti 245 deputati e 122 senatori, corrispondenti a circa il 61% dei seggi. Gli 8 deputati e 4 senatori rimanenti (2%) sono eletti dagli italiani all'estero con il sistema proporzionale, dove è possibile esprimere preferenze.

Mappa dei collegi plurinominali per la Camera dei Deputati
Modalità di Voto e Collegamenti

Nonostante la compresenza di due diversi sistemi, la scheda elettorale è unica e non è possibile optare per il voto disgiunto. L'elettore può esprimere il proprio voto in due modi:

  • Tracciando un segno su una lista: il voto si estende automaticamente anche al candidato uninominale collegato.
  • Tracciando un segno sul candidato uninominale: il voto sarà ripartito tra le liste collegate in proporzione ai voti ottenuti nel collegio (l. 351/1957 art.).

Sono i vertici dei partiti e delle coalizioni a stabilire sia i candidati uninominali sia l'ordine con cui ciascun candidato è inserito nelle liste proporzionali.

Soglie di Sbarramento e Ripartizione dei Seggi

Il sistema proporzionale prevede soglie di sbarramento, ovvero percentuali minime di voti che partiti e coalizioni devono raggiungere a livello nazionale per far entrare i loro candidati in Parlamento. Le soglie sono le seguenti:

  • 3% del totale dei voti per le liste singole (con eccezioni per le minoranze linguistiche e, solo al Senato, per le liste che superano il 20% in una Regione).
  • 10% del totale dei voti per le coalizioni.

La ripartizione dei seggi avviene prima a livello nazionale tra le liste e le coalizioni che hanno superato le soglie, quindi per ciascuna coalizione, tra le liste sopra soglia che ne fanno parte. Successivamente, si procede a suddividere proporzionalmente i seggi a livello di circoscrizione per determinare il numero di seggi spettanti a ciascuna lista in ciascuna circoscrizione. Se una lista che fa parte di una coalizione non raggiunge la soglia del 3%, non ottiene seggi nella parte plurinominale.

Equilibrio di Genere e Candidature Multiple

Una limitazione è posta a garanzia dell'equilibrio di genere: nella selezione dei capilista, nessun genere può essere rappresentato per più del 60%. Similmente, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può superare il 60%. Questo metodo, che favorisce una maggiore rappresentanza di genere, non è privo di inconvenienti: il Rosatellum consente ai candidati di essere presentati più volte in diversi collegi plurinominali, seppur con alcune limitazioni (ad esempio, alla Camera è previsto un limite di 5 candidature).

Adattamento al Taglio dei Parlamentari

Il Rosatellum è stato utilizzato per eleggere i parlamentari della XVIII legislatura, quando i deputati erano 630 e i senatori 315. Con la riforma costituzionale che ha ridotto il numero dei parlamentari, è stato necessario intervenire per adattare la norma al nuovo contesto. Una legge (L. 51/2019) è stata introdotta per garantire l'applicabilità dei sistemi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari, seguita da un'ulteriore norma per stabilirne la distribuzione. L'applicabilità della legge è stata quindi garantita, anche se da un punto di vista politico possono permanere alcune perplessità rispetto alla nuova distribuzione dei collegi.

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