La Comunione degli Apostoli del Maestro di Fontanarosa e le Aste Blindarte: Un Caso Legale Rilevante

La casa d'aste napoletana Blindarte, che dal 2016 ha aperto un avamposto a Milano, si è affermata come un punto di riferimento nel mercato dell'arte, offrendo ai collezionisti due appuntamenti annuali con aste di arte antica e contemporanea, solitamente a maggio e novembre. Nell'ambito delle vendite autunnali del 2017, divise tra il capoluogo partenopeo e quello lombardo, una delle opere più discusse e successivamente al centro di un rilevante contenzioso legale è stata La Comunione degli Apostoli attribuita al Maestro di Fontanarosa.

Sede della casa d'aste Blindarte

"La Comunione degli Apostoli": L'Opera e la sua Storia

Tra i dipinti antichi presenti nel catalogo, la sezione si arricchiva di un'opera inedita del Maestro di Fontanarosa, identificato oggi nel pittore Giuseppe di Guido. Si trattava de La comunione degli apostoli, un olio su tela di grandi dimensioni (cm 220x169), inizialmente stimato tra €8.000 e €12.000. Quest'opera fu acquistata dal signor Luigi Tuccillo in data 25 novembre 2017 ad un'asta napoletana della casa d'aste Blindarte.

Dopo essere stato sottoposto ad importanti interventi di restauro, il quadro è stato affidato alla “Giacometti Old Paintings” di Milano. Il 3 febbraio 2020, è stata richiesta all’Ufficio esportazione oggetti di antichità e d’arte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, l’attestato di libera circolazione, necessario per l’eventuale esportazione definitiva del bene ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio).

Dipinto

Il Contesto dell'Asta del 2017: Altre Opere Rilevanti Battute da Blindarte

Il catalogo delle aste autunnali del 2017 presentava una ricca selezione di opere provenienti da importanti collezioni private e da quadrerie di antiche famiglie napoletane. La sezione di arte moderna e contemporanea ha visto la presenza di artisti di calibro internazionale. Tra le opere più significative, tutte di provenienza da importanti collezioni private, spiccava l’opera di Cy Twombly: un olio, pastelli a cera, matite colorate, biro e grafite su carta del 1962, cm 50x70, pubblicato sul catalogo ragionato di Cy Twombly. Di grande impatto era anche la scultura di Antony Gormley, GUT V, realizzata in acciaio nel 2002, dal peso di circa 240 kg, proposta in vendita con una stima di euro 300.000/400.000. È stata segnalata anche la presenza di una significativa opera di Michelangelo Pistoletto, Arlecchino del 1981, ispirata a una scultura realizzata dallo stesso artista nel 1971. Tra le opere più contemporanee, spicca l’installazione Linienstraße 160, 2001, del duo Elmgreen & Dragset e una “camera acustica” dal titolo Piano Keys, realizzata da David Tremlett. In asta erano presenti anche due serigrafie di Andy Warhol, il Vesuvius stimato €30.000/40.000 e il Mao stimato €15.000/20.000, che sono state aggiudicate rispettivamente a quasi €38.000 e quasi €30.000. Tra gli altri lavori si annoveravano opere di Getulio Alviani (Superficie a testura vibratile 72047), Nanda Vigo (Tautologia), Domenico Bianchi (legno dipinto intarsiato) e Peter Halley (Orange Prison).

La sezione dedicata ai dipinti antichi e del XIX secolo era ugualmente ricca. Si segnalavano un bel gruppo di dipinti di Francesco De Mura, tra cui un Gioco di amorini (olio su tela, cm 105x157) stimato €15.000/20.000. Ad arricchire questa sezione, un bel pendant di oli su tela, cm 76x60, di Viviano Codazzi, Capricci architettonici, stimati €20.000/30.000. Sono stati battuti inoltre due bellissimi dipinti di Giovan Francesco De Rosa, detto Pacecco, un San Gennaro (olio su tela, cm 120x70) con stima €35.000/40.000 e un San Giovanni Battista (olio su tela, cm 129x104) stimato €30.000/40.000. Nella sezione dedicata al XIX secolo spiccava un bellissimo dipinto di Oswald Achenbach, La baia di Napoli vista da Posillipo del 1878 (olio su tela, cm 66x100), stimato €25.000/35.000, e un'inedita Eruzione notturna di Salvatore Fergola (olio su tela, cm 41x77), stimata €8.000/12.000. Tra gli altri dipinti napoletani si segnalavano opere di Alcestre Campriani (Paesaggio con lago) e Vincenzo Migliaro (Piazza Francese). La sezione ottocentesca era arricchita da ben quattro oli su carta applicata su tela di Anton Sminck van Pitloo. Tra i dipinti antichi, l'olio su tela raffigurante la Musica dipinto da Marcantonio Franceschini nel 1695 ha avuto una grande performance, tornando sul mercato dopo la sua comparsa in asta a Londra nel 1971.

La sezione di gioielli, orologi e oggetti d’arte ha presentato importanti oggetti e arredi provenienti da collezioni private. Tra i gioielli si segnalavano un bellissimo anello con rubino rosso porpora del peso di cts 4,03 con certificato Gubelin del 1988, con due diamanti taglio triangolare, stimato €22.000/27.000, e un’importante collana di Bulgari (anni ‘70/’80) incastonata con diamanti e grande cabochon di smeraldo colombiano, stima €20.000/30.000.

Le imprese delle retrocesse - Serie A TIM 2017/18

Il Contenzioso Legale: Dal Diniego all'Attestato di Libera Circolazione al Vincolo Culturale

Dopo due comunicazioni dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, con atto del 15 maggio 2020 prot. n. 8827, ha disposto il diniego dell’attestato di libera circolazione per La Comunione degli Apostoli. L'atto richiamava, in funzione motivazionale, una precisa relazione sul valore storico-artistico del bene e comunicava l’instaurazione del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 68, 6° comma, del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, con la sottoposizione del bene alle misure cautelari previste dal Codice dei beni culturali.

Il provvedimento di diniego è stato oggetto di un ricorso gerarchico proposto dal proprietario, signor Tuccillo, in data 16 giugno 2020. Nonostante l'acquisizione del parere negativo del Comitato tecnico-scientifico per le belle arti (7 settembre 2020), il Ministero non ha riscontrato formalmente il gravame, determinando la formazione del silenzio-rigetto. Il diniego è stato quindi impugnato, unitamente alla relazione storico-artistica allegata e agli atti presupposti, con il ricorso R.G. n. 1189/2020, affidato a censure di violazione degli artt. 65 e 68 del d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 36 TFUE, e ad un eccesso di potere sotto diversi profili.

Con decreto dell'8 luglio 2020, n. 50/2020, la Commissione regionale per il patrimonio culturale per la Regione Toscana dichiarava l’interesse culturale del dipinto, ai sensi dell’art. 10, 3° comma, lett. a), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. A seguito della segnalazione da parte del proprietario del mancato esame delle osservazioni presentate, il provvedimento impositivo del vincolo è stato annullato in autotutela. Successivamente, dopo la rinnovazione del procedimento, il vincolo è stato riproposto con decreto del 17 dicembre 2021 n. 227, richiamando il parere negativo del Comitato tecnico-scientifico e una nuova relazione della Commissione regionale. Questo nuovo provvedimento di vincolo è stato impugnato dal ricorrente, con il ricorso R.G. n. 275/2022, che comprendeva censure di violazione di legge, illegittimità costituzionale degli articoli 68, comma 4, e 70, co.2, del d.lgs. 42 del 2004, e violazione di normativa europea.

La Sentenza del TAR Toscana (n. 335/2024)

Il Tar per la Toscana, con sentenza n. 335/2024, ha rigettato entrambi i ricorsi, dopo averli riuniti.

Motivazioni del Rigetto

  • Esame della documentazione: Il TAR ha sostenuto che la documentazione allegata alle osservazioni del ricorrente era stata regolarmente protocollata ed esaminata. Ha inoltre chiarito che la relazione della restauratrice, pur testimoniando interventi di restauro, non evidenziava una "sostanziale e pesante integrazione pittorica" tale da sminuire il valore del dipinto.
  • Valutazione artistica e discrezionalità tecnica: Il Tribunale ha ribadito l'impossibilità per il Giudice amministrativo di sostituire le proprie valutazioni a quelle degli organi tecnici, che operano con ampia discrezionalità nella valutazione del valore artistico dell'opera. Ha affermato che i provvedimenti di diniego e di dichiarazione dell’interesse culturale erano assistiti da precise relazioni tecniche, basate su riferimenti bibliografici e una strutturazione complessiva che non evidenziava illogicità o travisamenti di fatto sindacabili. Il TAR ha inoltre considerato improduttivo il riferimento al decreto 6 dicembre 2017, n. 537 del MIBACT, poiché le relazioni tecniche allegate agli atti impugnati evidenziavano la sussistenza dei criteri della "qualità artistica dell’opera" e della "rilevanza della rappresentazione", la cui congiunta sussistenza giustifica l’imposizione del vincolo.
  • Censure di incostituzionalità: Il Tar ha considerato priva di rilevanza la questione relativa all’asserita incostituzionalità della normativa sulla "rivedibilità nel tempo della dichiarazione dell’interesse culturale", poiché il valore storico-artistico del dipinto non era in discussione al momento. Ha inoltre ritenuto inaccoglibile la prospettazione sull'incostituzionalità dell’art. 70 del d.lgs. 42/2004, che prevede la facoltà del Ministero di acquisire il bene, anziché l'obbligo. Questa censura avrebbe dovuto essere sollevata nel primo ricorso e nei termini di decadenza, e il ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto a una riqualificazione del potere espropriativo.
  • Legittimità comunitaria: La censura relativa alla possibile illegittimità comunitaria della normativa italiana in materia di circolazione di beni culturali è stata respinta, alla luce delle stesse allegazioni di parte ricorrente. Il primo giudice ha sostenuto che le previsioni di regolamenti e direttive europee riservano alle "norme di ogni Stato membro sulla protezione del patrimonio nazionale" le problematiche relative all’autorizzazione all’esportazione. Inoltre, l'art. 36 del T.F.U.E. lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione e all'esportazione giustificati da motivi di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale.

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