Lo statuto di un'associazione, pur essendo un atto giuridico, riflette la vita profonda che esso descrive e regola. Questo è particolarmente vero per il nuovo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, frutto di un lungo processo di consultazioni e redazioni che ha coinvolto l'intera associazione per quasi un anno e mezzo.

Prospettiva Pastorale e Unità Associativa
Collocarsi in una prospettiva pastorale significa ribadire le finalità dell'Azione Cattolica discusse negli ultimi anni. Una caratteristica essenziale del nuovo statuto è l'unità dell'associazione, giustificata proprio su questo piano pastorale. L'unità appare necessaria per affrontare efficacemente le grandi sfide della società contemporanea, come l'industrializzazione, l'urbanizzazione e le migrazioni, che richiedono una sintesi di diverse esigenze, esperienze e mentalità.
Accanto alle esigenze pastorali, vi era la necessità di rendere l'apparato organizzativo il più agile ed essenziale possibile, e anche a questo scopo l'unità si rivela un progresso effettivo. Tuttavia, parlare di unità non implica ignorare i carismi e l'originalità di ciascuno, né il modo differente in cui giovani e adulti vivono la loro fede. Per preservare questi spazi necessari, lo statuto prevede, accanto alle strutture unitarie parrocchiali, diocesane e nazionali, altre forme associative basate su una comunanza di mentalità e un forte legame tra i membri, come i gruppi definiti nell'articolo 19.
La "Democraticità" e la Partecipazione dei Soci
Un elemento distintivo del nuovo statuto, rispetto al passato, è la cosiddetta "democraticità", ovvero la possibilità per tutti i soci di partecipare alle scelte organizzative e all'elezione dei dirigenti. Questa novità si inserisce nella prospettiva delle finalità dell'Azione Cattolica e della comunità di vita e lavoro tra laici e gerarchia. La norma dell'articolo 15, ad esempio, stabilisce che i presidenti ai vari livelli siano nominati dall'autorità ecclesiastica competente su proposta dei rispettivi consigli.

Evoluzione Storica: Dal Concilio Vaticano II allo Statuto del 1969
L'Azione Cattolica Italiana si è trasformata da "strumento della gerarchia" ad associazione "inserita nel disegno costituzionale e nel programma operativo della Chiesa" a seguito del Concilio Vaticano II. Cinquant'anni fa, grazie al nuovo statuto fortemente voluto da Paolo VI e dal presidente Vittorio Bachelet, con il valido supporto di don Franco Peradotto e del cardinale arcivescovo di Torino Michele Pellegrino, nacque una "nuova" Azione Cattolica. Il cardinale Pellegrino sottolineava come il Concilio preferisse partire dalla Chiesa, trovando in questa visione il posto dell'AC con le varie forme di impegno laicale.
Lo statuto del 1946 rendeva l'AC un'opera privilegiata della gerarchia, a cui tutte le altre associazioni dovevano subordinarsi. Al contrario, lo statuto del 1969 riconobbe maggiore indipendenza e libertà d'azione. Nella prima parte del XX secolo, l'AC fu segnata dalla figura di Luigi Gedda. Nel 1959, Giovanni XXIII nominò presidente Agostino Maltarello. Nel giugno 1964, Paolo VI nominò Vittorio Bachelet presidente generale e mons. Franco Costa assistente generale, incaricandoli di redigere un nuovo statuto basato su:
- Scelta religiosa
- Primato della formazione
- Corresponsabilità dei laici
- Distinzione dalla politica
- Attenzione sociale
- Sensibilità culturale
- Impegno catechetico e missionario
Vittorio Bachelet, figura centrale nella storia dell'associazione, lavorò per un trapasso senza eccessive convulsioni, conferendo all'AC una dimensione più religiosa, spirituale, pastorale, missionaria, culturale e sociale. Il suo motto era: "Rinnovare l'AC per attuare il Concilio". Organizzò un'assemblea costituente per redigere il nuovo statuto, coinvolgendo laici e preti in tre anni di dibattiti.
Nel 1969, a seguito del centenario di fondazione (1868-1968), l'AC si incontrò con Paolo VI in San Pietro, consolidando il suo inserimento "nel disegno costituzionale, nel programma operativo della Chiesa". Il nuovo statuto, promulgato da Paolo VI il 10 ottobre 1969 e in vigore dal 1° novembre, rappresentò la riforma più incisiva in cento anni di storia. Bachelet dichiarò: "L'Azione cattolica vuole amare la Chiesa che partecipa al travaglio dell’umanità, farsi carico dei suoi problemi, offrire la sua esperienza come forza missionaria di comunione nella Chiesa". La struttura divenne più agile, con due settori (giovani e adulti) e l'ACR per i ragazzi, e i responsabili eletti democraticamente.
Voci dal Concilio - un documentario a 50 anni dal Concilio Ecumenico Vaticano II
Regolamento di Attuazione: Adesione e Partecipazione
Capitolo 1: Adesione all’Azione Cattolica Italiana e Partecipazione alla Vita Associativa
La richiesta di adesione all'Azione Cattolica Italiana esprime la volontà di una persona di farne parte e di partecipare alla vita dell'associazione, condividendone finalità, percorsi formativi e ordinamento associativo. L'adesione, che presuppone un impegno attivo e corresponsabile, viene confermata annualmente.
Art. 1 Richiesta di adesione
- La richiesta di adesione esprime la volontà di una persona di far parte dell’Azione Cattolica Italiana e di partecipare alla vita dell’associazione diocesana e, attraverso essa, a quella nazionale.
- La richiesta di adesione è presentata da chi intende partecipare alla vita associativa condividendone fini e percorsi formativi, con particolare attenzione a sostenere la progressiva consapevolezza di ragazzi e adolescenti.
- La richiesta di adesione presuppone la condivisione delle finalità, dell’ordinamento associativo e del Progetto formativo, comportando l’impegno a una partecipazione attiva e corresponsabile.
- L’adesione viene confermata ogni anno, in ragione della progressiva crescita di consapevolezza del socio di partecipare alla vita dell’associazione, della comunità cristiana e della società civile.
Art. 2 Accoglimento della richiesta di adesione
- La richiesta di adesione è esaminata e accolta dal Consiglio dell’associazione diocesana, tramite l’associazione territoriale di base o il gruppo di appartenenza.
- Con l’accoglimento, il richiedente acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri statutari.
- L’adesione, una volta avvenuta, viene confermata annualmente dal socio e dall’associazione.
- L’8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, si celebra la festa dell’Adesione, riproponendo le finalità e il servizio dell’AC.
Art. 3 Forme dell’adesione e gestione degli elenchi dei soci
- L’accoglimento delle richieste e le conferme annuali sono attestate secondo le forme stabilite dal Consiglio nazionale.
- Sono previste modalità di adesione specifiche per minori e ragazzi, nonché per nuclei familiari.
- I consigli diocesani possono prevedere forme aggiuntive per rispondere a esigenze locali.
- Il Consiglio nazionale definisce le forme di abbonamento alla stampa associativa legate all’adesione.
- Il Consiglio nazionale definisce e regola il sistema per la formazione, la conservazione e la gestione degli elenchi dei soci.
Art. 4 Ritiro ed esclusione dall’associazione
- Ogni socio che ritenga venuti meno i motivi dell’adesione può comunicare il proprio ritiro all’associazione diocesana tramite l’associazione territoriale di base o il gruppo di appartenenza.
- La mancata conferma annuale entro i termini stabiliti comporta gli stessi effetti del ritiro.
- Il Consiglio diocesano, su proposta del Consiglio dell’associazione territoriale di base o del gruppo di appartenenza, delibera l’esclusione del socio qualora vengano meno le condizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento.
Partecipazione alla Vita Associativa
Art. 5 Diritti e doveri di partecipazione e condizioni per il loro esercizio
- Ogni socio può esercitare i diritti attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento, salvo impedimenti esplicitamente previsti.
- La partecipazione corresponsabile comporta il rispetto dell’ordinamento associativo, l’assolvimento degli obblighi e l’esercizio dei diritti secondo le modalità e i tempi stabiliti.
- La qualità di socio comporta il diritto di partecipare agli incontri destinati, di esprimere il proprio voto ove previsto, di formulare proposte e offrire collaborazione.
- I ragazzi, presenti ai momenti di vita democratica dell’associazione, sono accompagnati in percorsi di partecipazione e aiutati a crescere nella corresponsabilità.
Art. 6 Partecipazione democratica
- Gli organi dell’associazione nazionale e diocesana, per decisioni di particolare rilevanza, prevedono forme di partecipazione che coinvolgano efficacemente la realtà associativa in tutte le sue espressioni.
- La Presidenza nazionale e le presidenze diocesane promuovono la funzione primaria delle assemblee e dei consigli per indirizzare e verificare il cammino associativo.
Art. 7 Regole generali per l’esercizio del diritto di voto
- Il diritto di voto è personale e non delegabile, salvo casi esplicitamente previsti.
- Il voto si esprime a scrutinio palese, tranne per elezioni, designazioni, accertamenti di incompatibilità, decadenza o responsabilità personali, per i quali si usa lo scrutinio segreto.
- Il diritto di voto si esercita a condizione di aver compiuto il quattordicesimo anno di età.
Art. 8 Elettorato passivo
- Sono titolari dell’elettorato passivo i soci maggiorenni, ad eccezione del Movimento Studenti di AC (per cui è fissato a 16 anni), che rispondano alle altre condizioni previste.
- I responsabili Giovani non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi dopo aver superato i trent'anni di età.
Art. 9 Incarichi direttivi
Gli incarichi direttivi comprendono quelli di presidente, componente della Presidenza, delegato regionale, componente della Delegazione regionale e segretario di movimenti. Tali incarichi sono conferiti con mandato triennale.
Art. 10 Conferimento degli incarichi direttivi
Il conferimento degli incarichi direttivi segue modalità e tempi fissati dai rispettivi consigli. La designazione e nomina dei presidenti a tutti i livelli e l’elezione dei delegati regionali seguono procedure specifiche che prevedono la proposta da parte dei consigli e la nomina da parte dell’autorità ecclesiastica competente. I presidenti sono nominati su proposta dei rispettivi consigli, con procedure che possono prevedere la designazione di una terna.
Art. 11 Cessazione dell’incarico direttivo
Si cessa dall’incarico per scadenza del termine, dimissioni, decadenza o assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive dell’organo di appartenenza.
Art. 12 Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza in relazione allo svolgimento di incarichi politici
Gli incarichi direttivi e di componente dei consigli sono incompatibili con mandati parlamentari, incarichi di Governo, mandati nei consigli comunali, provinciali, regionali, incarichi di sindaco o presidente di giunte, e incarichi negli organi decisionali di partiti politici. I soci che si candidano per assemblee elettive decadono automaticamente dall’incarico ricoperto dalla data di accettazione della candidatura. Si deve evitare che l’associazione venga coinvolta in scelte politiche personali.
Art. 13 L’assistente e i sacerdoti collaboratori
L’assistente generale, gli assistenti regionali, diocesani e i sacerdoti collaboratori sono nominati dall’autorità ecclesiastica competente. Gli assistenti sono nominati per un triennio, rinnovabile per un secondo triennio, e partecipano a ogni aspetto della vita dell’associazione.