La determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 2547 dell'11 febbraio 2022 stabilisce le procedure e le condizioni relative all'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna, a seguito del concorso pubblico regionale straordinario.

Quadro Normativo di Riferimento
La suddetta determinazione si fonda su un ampio quadro normativo, che include:
- Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012, n. 27), recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
- Il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie).
- La Legge 8 marzo 1968, n. 221, che all'art. 1 comma 3 prevede l'istituzione di dispensari farmaceutici nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica.
- La Legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico).
- Il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'attuazione della L. 2/4/1968, n. 475).
- La Legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni (Norme di riordino del settore farmaceutico).
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
- Il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive).
- La L.R. 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali).
- La Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).
Il Concorso Straordinario Regionale per l'Assegnazione delle Sedi Farmaceutiche
Indizione e Requisiti
Il concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna è stato indetto con la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 60 dell'8 gennaio 2013. Il bando di concorso ha specificato:
- L'art. 2, che individua i requisiti di ammissione al concorso.
- L'art. 6, recante le cause di irricevibilità, esclusione o non ammissione al concorso.
- Gli artt. 11 e 12, che disciplinano, rispettivamente, l'assegnazione delle sedi farmaceutiche e l'apertura delle stesse.
- L'art. 13, che elenca le cause di esclusione dalla graduatoria.
- L'art. 14, che per l'“accertamento dei requisiti” dispone la decadenza dai benefici in caso di non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, in qualsiasi fase del concorso o in momento successivo all’assegnazione della sede.
Procedure di Interpello e Controllo
La determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 15878 del 3 settembre 2019 ha introdotto disposizioni relative agli interpelli successivi e alle modalità di controllo dei dati dichiarati dai partecipanti. Nello specifico, ha stabilito:
- Di effettuare gli interpelli successivi al sesto senza attendere il decorso dei 180 giorni per l’apertura della farmacia, rendendo disponibili le sedi non aperte nel termine suddetto nel primo interpello utile.
- Di effettuare i controlli di veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti solo nei confronti dei vincitori che accettano la sede loro offerta, procedendo all’assegnazione subordinatamente all’esito positivo di tali controlli.
- Al termine di ciascuna procedura di interpello-accettazione, si procede con l'adozione di un provvedimento che rende note le sedi accettate, quelle disponibili per il successivo interpello e le candidature interessate, seguita dall'avvio delle procedure tecniche per l'interpello successivo e l'esecuzione dei controlli di veridicità.
- Al termine dell'attività di controllo, verrà adottato il provvedimento che assegna le sedi accettate dai vincitori con riscontri positivi, ed eventualmente rettifica la graduatoria in caso di controlli difformi.
Esiti degli Interpelli Precedenti
Sono stati richiamati ulteriori provvedimenti che testimoniano il progresso del concorso:
- La determinazione n. 22595 del 16 dicembre 2020, relativa alla rettifica della graduatoria finale e alla conclusione del nono interpello.
- La determinazione n. 23601 del 10 dicembre 2021, riguardante l'assegnazione delle sedi in seguito al quattordicesimo interpello e la conclusione del quindicesimo.
Condizioni e Obblighi per i Vincitori
Gestione Associata
La delibera di Giunta regionale n. 2083 del 14 dicembre 2015 ha stabilito che, in caso di partecipazione al concorso da parte di più farmacisti per la gestione associata della farmacia, l’autorizzazione eventualmente vinta sarà rilasciata unica pro indiviso. Questa autorizzazione è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. Tutti i vincitori in associazione acquisiranno individualmente lo status di titolare di farmacia.
La delibera di Giunta regionale n. 634 del 2 maggio 2016 ha ulteriormente disciplinato le procedure successive all'assegnazione delle sedi, specificando che l’assegnazione è condizionata all’impegno da parte di ciascun assegnatario a:
- Non cedere o trasferire ad altri l’autorizzazione ricevuta per 10 anni in caso di partecipazione in associazione. La Legge 4 agosto 2017, n. 124 ha successivamente ridotto questo periodo a tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia.
- Non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero.
I candidati vincitori in forma associata dovranno costituire una società, scegliendo una delle tipologie elencate all'art. 7, comma 1, della L. 362/91 (modificata dalla L. 124/2017), esclusivamente tra gli stessi vincitori.
Decadenza e Incompatibilità
La normativa prevede chiare cause di decadenza dall'assegnazione e incompatibilità:
- L'art. 8 comma 1 lettera b) della legge 362/1991 stabilisce che la partecipazione alla società titolare di farmacia è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia.
- L'eventuale rinuncia successiva all'assegnazione da parte di un solo co-titolare comporta la decadenza dell'autorizzazione per tutti gli altri co-titolari.
- Se in qualunque momento successivo all’apertura della farmacia emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo a un assegnatario, l’assegnatario stesso - e i co-assegnatari in caso di partecipazione in gruppo - decadranno dall’assegnazione.
Chiusura dei Dispensari Farmaceutici
È stato chiarito che i dispensari farmaceutici già istituiti nelle frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, a causa dell'assenza di una farmacia prevista dalla pianta organica, devono essere chiusi all’apertura della farmacia da parte degli assegnatari delle corrispondenti sedi.
Assegnazione della Sede e Obblighi Temporali
Condizioni di Efficacia dell'Assegnazione
Per l'interpello, i controlli di veridicità delle dichiarazioni sostitutive non hanno evidenziato difformità, rendendo possibile l'assegnazione della sede. L'efficacia dell'assegnazione è comunque subordinata al possesso di regolare e efficace iscrizione all’Ordine dei farmacisti da parte dei professionisti individuati. Questa circostanza verrà verificata dalla Regione al più tardi al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia. In caso di esito negativo del controllo, l'inefficacia dell'assegnazione verrà comunicata agli interessati e al Comune.
La descrizione della sede farmaceutica assegnata, riportata nell’Allegato A, parte integrante dell'atto, è quella indicata nel provvedimento di approvazione della pianta organica vigente alla data di adozione dell'atto.
Sanità di prossimità: evoluzione e ruolo del farmacista sul territorio.
Termini e Procedure per l'Apertura
I farmacisti assegnatari hanno l'obbligo di procedere all'apertura della farmacia loro assegnata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di notifica dell'atto di assegnazione, pena la decadenza dell'assegnazione. Questo termine, stabilito dal bando e richiamato dalla L.R. 3 marzo 2016, n. 2, art. 6, comma 7, include i tempi necessari al Comune per effettuare le verifiche di competenza (es: destinazione e conformità dei locali, costituzione della società, rimozione delle incompatibilità, sopralluogo dell'Azienda USL). I vincitori dovranno presentare un'apposita istanza al Comune con congruo anticipo.
Con successivo provvedimento, il Comune in cui è ubicata la sede farmaceutica provvederà all'autorizzazione all'apertura e, previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, al riconoscimento della titolarità della farmacia assegnata, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 2/2016.
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del bando di concorso e dell'art. 6, comma 7 della L.R. 3 marzo 2016 n. 2, gli assegnatari della sede che non aprono la farmacia nel termine di 180 giorni decadranno dall'assegnazione e saranno esclusi dalla graduatoria.
Questioni Giudiziarie Pendenti
È importante notare che risultano pendenti giudizi relativi a ricorsi proposti avverso i provvedimenti di individuazione delle sedi farmaceutiche effettuate dagli enti locali. Gli assegnatari conseguiranno le sedi "sub iudice" nelle rispettive configurazioni definitive, determinate dall’esito dei giudizi pendenti. Le informazioni relative a tali ricorsi devono essere richieste direttamente ai Comuni in cui le sedi farmaceutiche sono ubicate.

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